Art. 3.
              Finanziamento del trattamento accessorio
  1.  Le  risorse  di cui all'art. 35, comma 2, del CCNL stipulato in
data 6 luglio 1995 sono determinate sommando:
    a) il valore complessivo dei trattamenti accessori stanziati  per
il  1995,  esclusa  la  parte  relativa  alle entrate aggiuntive e ai
risparmi di gestione di cui all'ultimo periodo del predetto art.  35,
comma 2, che e' regolata dall'art 4;
    b) le quote di incremento previste dal citato art. 35, cosi' come
quantificate in base al medesimo articolo;
    c)  un  importo pari allo 0,22% del monte salari 1995 riferito al
personale delle qualifiche funzionali dalla I alla IX, per  il  1996,
un  ulteriore  importo  pari  allo 0,95% dello stesso monte salari, a
decorrere dal 1 luglio 1997, nonche' un ulteriore importo  pari  allo
0,46%  del medesimo monte salari a decorrere dal 31 dicembre 1997 e a
valere per l'anno 1998. Per gli enti non destinatari della  legge  n.
88/1989,  la percentuale di incremento spettante dal 31 dicembre 1997
e a valere per l'anno 1998 e' pari allo 0,77%, con  riferimento  allo
stesso  monte  salari  e  il  relativo  utilizzo  e'  finalizzato  ad
alimentare le quote di salario accessorio legate alla produttivita' e
alla verifica dei risultati.