Art. 3. Finanziamento del trattamento accessorio 1. Le risorse di cui all'art. 35, comma 2, del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995 sono determinate sommando: a) il valore complessivo dei trattamenti accessori stanziati per il 1995, esclusa la parte relativa alle entrate aggiuntive e ai risparmi di gestione di cui all'ultimo periodo del predetto art. 35, comma 2, che e' regolata dall'art 4; b) le quote di incremento previste dal citato art. 35, cosi' come quantificate in base al medesimo articolo; c) un importo pari allo 0,22% del monte salari 1995 riferito al personale delle qualifiche funzionali dalla I alla IX, per il 1996, un ulteriore importo pari allo 0,95% dello stesso monte salari, a decorrere dal 1 luglio 1997, nonche' un ulteriore importo pari allo 0,46% del medesimo monte salari a decorrere dal 31 dicembre 1997 e a valere per l'anno 1998. Per gli enti non destinatari della legge n. 88/1989, la percentuale di incremento spettante dal 31 dicembre 1997 e a valere per l'anno 1998 e' pari allo 0,77%, con riferimento allo stesso monte salari e il relativo utilizzo e' finalizzato ad alimentare le quote di salario accessorio legate alla produttivita' e alla verifica dei risultati.