Art. 4. Risorse aggiuntive 1. In aggiunta alle risorse di cui all'art. 3, gli enti destinano al salario accessorio le disponibilita' di cui all'art. 35, comma 2, ultimo periodo, entro il limite ivi previsto, ovvero entro il limite corrispondente al valore delle specifiche risorse quale determinato per il 1995, se piu' favorevole. 2. Gli enti che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal decreto legislativo n. 29/1993 e, in particolare, con quelli inerenti alla realizzazione di strumenti di programmazione e controllo delle attivita' e di verifica dei risultati, incrementano ulteriormente, con oneri a proprio carico, le disponibilita' di cui al comma 1 nella misura dell'1% - come tetto massimo - del monte salari relativo all'anno 1995, utilizzando le risorse aggiuntive derivanti da migliori risultati nell'andamento gestionale, particolarmente in termini di maggiori entrate e/o di economie di gestione, correlati all'aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi dell'attivita' svolta nel contesto di un impiego piu' razionale dei fattori produttivi, ivi compresa la risorsa informatica.