Art. 4.
                         Risorse aggiuntive
  1.  In  aggiunta alle risorse di cui all'art. 3, gli enti destinano
al salario accessorio le disponibilita' di cui all'art. 35, comma  2,
ultimo  periodo, entro il limite ivi previsto, ovvero entro il limite
corrispondente al valore delle specifiche risorse  quale  determinato
per il 1995, se piu' favorevole.
  2.  Gli  enti che siano in linea con i processi di riorganizzazione
previsti dal decreto legislativo n. 29/1993 e,  in  particolare,  con
quelli  inerenti  alla realizzazione di strumenti di programmazione e
controllo delle attivita' e di verifica dei  risultati,  incrementano
ulteriormente,  con  oneri a proprio carico, le disponibilita' di cui
al comma 1 nella misura dell'1% - come  tetto  massimo  -  del  monte
salari  relativo  all'anno  1995,  utilizzando  le risorse aggiuntive
derivanti   da   migliori   risultati   nell'andamento    gestionale,
particolarmente  in  termini  di  maggiori entrate e/o di economie di
gestione,  correlati  all'aumento  dei   rendimenti   qualitativi   e
quantitativi  dell'attivita'  svolta  nel contesto di un impiego piu'
razionale  dei  fattori   produttivi,   ivi   compresa   la   risorsa
informatica.