Art. 6.
Personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di
   divisione ex art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
  1.  Gli stipendi tabellari di cui all'art. 38 del CCNL stipulato in
data 6 luglio 1995  per  il  personale  con  qualifica  di  ispettore
generale e di direttore di divisione ex art. 15, comma 1, della legge
9  marzo 1989, n. 88, sono incrementati, con decorrenza dal 1 gennaio
1996, delle seguenti misure mensili lorde:
   ispettore generale . . . . . . . . .  L. 113.000
   direttore di divisione . . . . . . .  L. 105.000
  2. A decorrere dal 1 novembre 1996 competono i  seguenti  ulteriori
aumenti mensili lordi:
   ispettore generale . . . . . . . . .  L. 130.000
   direttore di divisione . . . . . . .  L. 121.000
  3.  A  decorrere  dal  1 luglio 1997 competono i seguenti ulteriori
aumenti mensili lordi:
   ispettore generale . . . . . . . . .  L.  82.000
   direttore di divisione . . . . . . .  L.  76.000
  4. Gli incrementi di cui ai commi  1,  2  e  3  non  comportano  il
riassorbimento  degli  assegni ad personam eventualmente attribuiti a
seguito di inquadramento  nella  specifica  posizione  rivestita  dal
personale interessato.
  5.  A  decorrere dal 1 gennaio 1997, un importo pari allo 0,35% del
monte salari 1995 riferito al personale di cui al  presente  articolo
e'  destinata  alla  costituzione  di  un  fondo  per l'erogazione al
medesimo personale, in aggiunta al compenso di cui all'art. 38, comma
6, del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, che  resta  disciplinato
dalle  disposizioni  dello  stesso articolo, di compensi incentivanti
legati alla valutazione dei risultati, subordinatamente alla relativa
verifica con le modalita'  previste  per  il  restante  personale.  A
decorrere  dal  31  dicembre 1997, a valere per l'anno 1998, il fondo
sara' ulteriormente incrementato di un importo pari  allo  0,26%  del
monte  salari predetto. Il fondo sara' gestito con gli stessi criteri
e  modalita'  che  regolano  il  funzionamento  del  Fondo   per   la
produttivita'  collettiva  e  per il miglioramento dei servizi di cui
all'art. 36 del predetto CCNL.
  6. La riduzione delle ore di  straordinario  di  cui  all'art.  38,
comma  7,  del  CCNL  stipulato  il 6 luglio 1995 e' commisurata alla
quantita'  di  risorse  occorrenti  per  l'erogazione  al   personale
disciplinato  dal  presente articolo dei premi di cui all'art. 37 del
predetto CCNL.