Art. 6. Personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione ex art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88. 1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 38 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995 per il personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione ex art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono incrementati, con decorrenza dal 1 gennaio 1996, delle seguenti misure mensili lorde: ispettore generale . . . . . . . . . L. 113.000 direttore di divisione . . . . . . . L. 105.000 2. A decorrere dal 1 novembre 1996 competono i seguenti ulteriori aumenti mensili lordi: ispettore generale . . . . . . . . . L. 130.000 direttore di divisione . . . . . . . L. 121.000 3. A decorrere dal 1 luglio 1997 competono i seguenti ulteriori aumenti mensili lordi: ispettore generale . . . . . . . . . L. 82.000 direttore di divisione . . . . . . . L. 76.000 4. Gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 non comportano il riassorbimento degli assegni ad personam eventualmente attribuiti a seguito di inquadramento nella specifica posizione rivestita dal personale interessato. 5. A decorrere dal 1 gennaio 1997, un importo pari allo 0,35% del monte salari 1995 riferito al personale di cui al presente articolo e' destinata alla costituzione di un fondo per l'erogazione al medesimo personale, in aggiunta al compenso di cui all'art. 38, comma 6, del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, che resta disciplinato dalle disposizioni dello stesso articolo, di compensi incentivanti legati alla valutazione dei risultati, subordinatamente alla relativa verifica con le modalita' previste per il restante personale. A decorrere dal 31 dicembre 1997, a valere per l'anno 1998, il fondo sara' ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,26% del monte salari predetto. Il fondo sara' gestito con gli stessi criteri e modalita' che regolano il funzionamento del Fondo per la produttivita' collettiva e per il miglioramento dei servizi di cui all'art. 36 del predetto CCNL. 6. La riduzione delle ore di straordinario di cui all'art. 38, comma 7, del CCNL stipulato il 6 luglio 1995 e' commisurata alla quantita' di risorse occorrenti per l'erogazione al personale disciplinato dal presente articolo dei premi di cui all'art. 37 del predetto CCNL.