Art. 7.
       Retribuzione spettante nei casi di assenze obbligatorie
                 e di permessi o distacchi sindacali
  1. Per gli effetti di cui all'art. 48, comma 1, secondo alinea, del
CCNL   stipulato   in  data  6  luglio  1995,  nei  casi  di  assenze
obbligatorie previste per legge e di distacco  sindacale  secondo  la
disciplina  vigente, al personale interessato compete la retribuzione
prevista dall'art. 32 del predetto CCNL,  con  esclusione  di  quanto
previsto  alla  lettera  B,  punti  1  e  3  e delle quote di salario
accessorio dirette a remunerare  particolari  e  non  generalizzabili
condizioni di lavoro comportanti maggiori disagi.