Art. 7. Retribuzione spettante nei casi di assenze obbligatorie e di permessi o distacchi sindacali 1. Per gli effetti di cui all'art. 48, comma 1, secondo alinea, del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, nei casi di assenze obbligatorie previste per legge e di distacco sindacale secondo la disciplina vigente, al personale interessato compete la retribuzione prevista dall'art. 32 del predetto CCNL, con esclusione di quanto previsto alla lettera B, punti 1 e 3 e delle quote di salario accessorio dirette a remunerare particolari e non generalizzabili condizioni di lavoro comportanti maggiori disagi.