(all. 1 - art. 1)
CONVENZIONE TRA L'INAIL E LA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA GESTIONE
   DELLE  RENDITE  DA  INFORTUNIO  SUL LAVORO SPETTANTI AI DIPENDENTI
   DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI (ASST).
   Convenzione tra la Telecom  Italia  S.p.a.,  con  sede  legale  in
Torino, via San Dalmazzo, 15, qui di seguito denominata Telecom,
nella persona del ...................................................
e  l'istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, con sede in Roma, via IV Novembre, 144, qui di seguito
denominato INAIL, nella persona del .................................
   Premesso che:
    in virtu' del regio-decreto 16 giugno 1938, n. 1274, l'Azienda di
Stato  per  i  servizi  telefonici  (ASST)  provvedeva   direttamente
all'assicurazione  obbligatoria  contro  gli infortuni sul lavoro del
personale dipendente;
    la legge 29 gennaio 1992, n. 58,  recante  "Disposizioni  per  la
riforma  del  settore delle telecomunicazioni" ha soppresso l'ASST in
conseguenza dell'affidamento in concessione esclusiva dei servizi  di
telecomunicazione ad uso pubblico, gia' di competenza della medesima,
ad  una  societa'  appositamente costituita dall'IRI, poi individuata
nell'Iritel S.p.a., stabilendo all'art. 3, comma 1, che  quest'ultima
subentrasse   all'ASST   nei   rapporti  attivi  e  passivi  inerenti
l'attivita' di gestione dei servizi concessi;
    l'ASST e stata soppressa con effetto 1 gennaio 1993  con  decreto
del  Ministro  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  in  data 29
dicembre 1992, concernente la concessione in esclusiva all'Iritel dei
servizi gia' di competenza  della  predetta  Azienda  e  la  relativa
convenzione fra lo stesso Ministero e la societa' concessionaria;
    il  personale  dell'ASST,  applicato  ai  servizi trasferiti alla
Societa' Iritel, ha avuto la possibilita'  di  optare,  entro  il  30
settembre  1993, per la permanenza nel pubblico impiego attraverso la
procedura di mobilita' di cui ai decreti del Ministro della  funzione
pubblica  pubblicati  nelle  Gazzette Ufficiali - 4a serie speciale -
del 20 agosto 1993, n. 66-bis, e del 24 settembre 1993, n. 76;
    con decorrenza  18  agosto  1994  la  Societa'  Iritel  e'  stata
incorporata nella Telecom Italia S.p.a.
    il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con il decreto
15  novembre  1995,  registrato  alla  Corte dei conti il 14 dicembre
1995, ha stabilito, sulla base del parere del Consiglio di Stato  del
14   giugno   1995,   che  compete  alla  Telecom  l'onere  economico
riguardante la erogazione delle rendite di inabilita' permanente gia'
costituite  dalla  soppressa  ASST  o  da  costituire  per  infortuni
anteriori  al  1  gennaio  1993  e  delle  rendite  eventualmente  da
costituire per eventi verificatisi successivamente  a  tale  data  ed
entro  il  30  settembre 1993, e comunque entro la vigenza del regime
transitorio di cui all'art. 4, comma 3 della legge n. 58/1992;
    con il citato decreto del 15 novembre  1995  il  Ministero  delle
poste e delle telecomunicazioni ha assunto l'impegno affinche' "previ
accordi  fra  l'INAIL  e la Telecom, la gestione delle rendite stesse
possa essere curata dal predetto Istituto";
    il  predetto  Ministero  ha  all'uopo  fornito,  in  allegato  al
decreto,  un  elenco  di  n.  260 pratiche di cui 11 casi riguardanti
infortuni sul lavoro avvenuti successivamente alla citata data del 30
settembre 1993 e  comunque  entro  la  vigenza  del  suddetto  regime
transitorio;
    la  Telecom  ha manifestato il proposito di affidare all'Inail il
servizio della gestione delle rendite afferenti la pregressa gestione
assicurativa;
    nel periodo 1 ottobre 1993-31 ottobre  1994  il  pagamento  delle
rendite  a  suo  tempo  costituite dalla ASST per n. 196 casi e stato
affidato all'Ente poste italiane;
    si rende ora necessario ripristinare detto pagamento, che e stato
sospeso dal 1 novembre 1994;
    l'art. 2 dello statuto dell'Inail, approvato con regio decreto 28
settembre 1933 n. 1280,  prevede  testualmente  che  l'Istituto  puo'
"adempiere  agli  altri  compiti  che  gli  siano demandati da leggi,
decreti e disposizioni ministeriali";
    i Ministeri vigilanti hanno autorizzato la stipula della presente
convenzione;
   Tutto cio' premesso:
    tra Telecom e l'Inail, si conviene e si stipula quanto segue.
                               Art. 1.
   Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.
                               Art. 2.
   1. L'Inail  assume,  a  decorrere  dalla  data  di  stipula  della
presente   convenzione,  la  gestione  delle  rendite  di  inabilita'
permanente spettanti a lavoratori della soppressa ASST per  infortuni
verificatisi  a  tutto  il  30  settembre  1993  e precisamente, come
risulta dagli allegati 1, 2 e 3, sottoscritti dalle parti, di:
    n. 196 rendite gia' costituite (all. n. 1);
    n. 9 rendite da costituire (all. n. 2);
    n. 6 rendite da liquidare in capitale ex art. 75 del decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (all. n. 3);
nonche' l'obbligo di erogare i relativi ratei o somme capitalizzate.
   2.  L'Inail  si  impegna  altresi'  ad erogare al personale di cui
all'elenco  allegato  n.  1  i  ratei  di  rendite  spettanti  e  non
corrisposti  dal  1  novembre  1994  fino  alla data di stipula della
presente convenzione, maggiorati degli interessi legali.
                               Art. 3.
   1. La Telecom corrisponde all'Inail, in unica soluzione,  all'atto
della sottoscrizione della presente convenzione, il valore capitale,
ammontante a L. ..................  (..............................).
Le  maggiorazioni  derivanti  dalla  riliquidazione delle prestazioni
Inail a decorrere dal 1 gennaio 1996, relative alle  rendite  di  cui
all'art.  2,  punto  1,  saranno calcolate sulla base dell'incremento
percentuale previsto dall'emanando decreto ministeriale e corrisposte
in un'unica soluzione dalla Telecom all'Inail.
   2. La Telecom rimborsa  all'Inail  in  unica  soluzione,  all'atto
della  stipula  della  convenzione,  gli  importi,  comprensivi degli
interessi legali, relativi ai ratei di rendita  di  cui  all'art.  2,
punto 2.
                               Art. 4.
   1. Sempre con riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi a
tutto  il  30  settembre  1993  nei  confronti  di  dipendenti  della
soppressa  ASST,  l'Inail  assicura  l'espletamento  di   tutti   gli
adempimenti   necessari   alla   gestione   delle  ulteriori  rendite
eventualmente da costituire:
    in  ordine  a casi per i quali non e' intervenuta la prescrizione
triennale prevista dall'art. 112 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico);
    a  seguito di accertamenti medici revisionali' ai sensi dell'art.
83 dello stesso testo unico (decreto del Presidente della  Repubblica
n. 1124/1965);
    in  sede  di  definizione  delle  rimanenti  pratiche  risultanti
dall'elenco   fornito   dal   Ministero   delle   poste    e    delle
telecomunicazioni,  quantificabili  in  n.  38  pratiche, e riportate
nell'elenco  allegato  n.  4  alla  presente  convenzione,  anch'esso
sottoscritto dalle parti;
    a seguito di azioni giudiziarie.
   2.  L'Inail  assume  anche  la  gestione delle rendite che saranno
eventualmente costituite in relazione agli  11  casi  di  infortunio,
avvenuti  dopo la data del 30 settembre 1993 e compresi nell'allegato
n. 5, anch'esso sottoscritto dalle parti.
   3. L'Inail eroga agli interessati, dalla  data  di  decorrenza,  i
ratei   delle  rendite  eventualmente  costituite  nelle  circostanze
indicate ai punti 1 e 2.
                               Art. 5.
   1. La Telecom si  obbliga  a  corrispondere  all'Inail  il  valore
capitale delle rendite di cui all'art. 4, punti 1 e 2, calcolato alla
data   della   relativa   costituzione,  maggiorato  degli  eventuali
interessi.
   2.  La  Telecom  inoltre  corrisponde   all'Inail   gli   importi,
comprensivi  degli  eventuali  interessi,  relativi  ai  ratei  delle
rendite di cui all'art. 4, punto 3,  erogate  dall'Inail  dalla  data
della  relativa  decorrenza  a  quella  di costituzione delle rendite
stesse.
   3. Resta fermo che l'Inail  non  e'  obbligato  verso  gli  aventi
diritto  prima del versamento degli importi di cui ai punti 1 e 2 del
presente articolo da parte della  Telecom  o  del  soggetto  ad  essa
eventualmente subentrante.
                               Art. 6.
   La  Telecom  si  obbliga a rimborsare all'Inail le spese sostenute
per la fornitura di protesi  e  presidi  ortopedici  nonche'  per  la
concessione  di  cure termali e climatiche al personale dell'ASST cui
e' riferita la presente convenzione.
                               Art. 7.
   Gli importi di cui agli artt.  5  e  6  dovranno  comunque  essere
corrisposti  dalla  Telecom,  ovvero  dai  soggetti giuridici ad essa
eventualmente subentranti, entro 30 giorni dalla data di  ricevimento
della  richiesta dell'Inail; l'inosservanza di tale termine, fermo il
disposto dell'art. 5, punto  3,  comportera'  la  corresponsione  dei
relativi  interessi  legali nonche' di una ulteriore somma pari ad un
decimo dell'importo dovuto in ragione d'anno.
                               Art. 8.
   1. Tra le parti si conviene che eventuali oneri non previsti e che
dovessero sopravvenire con riferimento alle rendite da gestire sono a
carico della Telecom, che dovra' regolarizzare il  relativo  rapporto
con l'Inail con un atto aggiuntivo, posto che la presente convenzione
si intende non onerosa e non a rischio per l'Inail.
   2.  L'Inail  non  provvedera'  al  pagamento degli oneri di cui al
precedente comma finche' non saranno regolarizzati  anche  sul  piano
economico  i rapporti con la Telecom e fino a tale data la Telecom e'
l'unica responsabile nei confronti degli infortunati.
                               Art. 9.
   1. Tra le parti  si  conviene  che  la  gestione  del  contenzioso
giudiziario,  gia' avviato dagli ex dipendenti dell'ASST ed avente ad
oggetto le prestazioni infortunistiche ovvero  il  riconoscimento  di
eventi  traumatici  come  infortuni  sul lavoro, oltre agli oneri per
prestazione eventualmente decise in sentenza e  per  spese  legali  e
giudiziarie rimanga a carico della Telecom.
   2.  L'Inail  assume  la  gestione  del contenzioso giudiziario che
possa  insorgere  successivamente   alla   stipula   della   presente
convenzione,  in  relazione  a  provvedimenti amministrativi adottati
dallo stesso Istituto. Gli oneri per prestazioni eventualmente decise
in sentenza e per spese legali e giudiziarie rimangono a carico della
Telecom.
                              Art. 10.
   Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Telecom e
l'Inail in dipendenza della presente convenzione sara' competente  il
foro di Roma.
                              Art. 11.
   La  presente  convenzione  viene  redatta  in quattro originali su
carta da bollo ed e' esente da registrazioni, in quanto non  compresa
fra  gli  atti di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131.
                              Art. 12.
   La  presente  convenzione   ha   decorrenza   dalla   data   della
sottoscrizione delle parti.
    Roma, ...................
   Per la Telecom Italia S.p.a.                  Per l'Inail
 ................................     ...............................