CONVENZIONE TRA L'INAIL E LA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA GESTIONE DELLE RENDITE DA INFORTUNIO SUL LAVORO SPETTANTI AI DIPENDENTI DELLA SOPPRESSA AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI (ASST). Convenzione tra la Telecom Italia S.p.a., con sede legale in Torino, via San Dalmazzo, 15, qui di seguito denominata Telecom, nella persona del ................................................... e l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con sede in Roma, via IV Novembre, 144, qui di seguito denominato INAIL, nella persona del ................................. Premesso che: in virtu' del regio-decreto 16 giugno 1938, n. 1274, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) provvedeva direttamente all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro del personale dipendente; la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante "Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni" ha soppresso l'ASST in conseguenza dell'affidamento in concessione esclusiva dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, gia' di competenza della medesima, ad una societa' appositamente costituita dall'IRI, poi individuata nell'Iritel S.p.a., stabilendo all'art. 3, comma 1, che quest'ultima subentrasse all'ASST nei rapporti attivi e passivi inerenti l'attivita' di gestione dei servizi concessi; l'ASST e stata soppressa con effetto 1 gennaio 1993 con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 29 dicembre 1992, concernente la concessione in esclusiva all'Iritel dei servizi gia' di competenza della predetta Azienda e la relativa convenzione fra lo stesso Ministero e la societa' concessionaria; il personale dell'ASST, applicato ai servizi trasferiti alla Societa' Iritel, ha avuto la possibilita' di optare, entro il 30 settembre 1993, per la permanenza nel pubblico impiego attraverso la procedura di mobilita' di cui ai decreti del Ministro della funzione pubblica pubblicati nelle Gazzette Ufficiali - 4a serie speciale - del 20 agosto 1993, n. 66-bis, e del 24 settembre 1993, n. 76; con decorrenza 18 agosto 1994 la Societa' Iritel e' stata incorporata nella Telecom Italia S.p.a. il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con il decreto 15 novembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1995, ha stabilito, sulla base del parere del Consiglio di Stato del 14 giugno 1995, che compete alla Telecom l'onere economico riguardante la erogazione delle rendite di inabilita' permanente gia' costituite dalla soppressa ASST o da costituire per infortuni anteriori al 1 gennaio 1993 e delle rendite eventualmente da costituire per eventi verificatisi successivamente a tale data ed entro il 30 settembre 1993, e comunque entro la vigenza del regime transitorio di cui all'art. 4, comma 3 della legge n. 58/1992; con il citato decreto del 15 novembre 1995 il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha assunto l'impegno affinche' "previ accordi fra l'INAIL e la Telecom, la gestione delle rendite stesse possa essere curata dal predetto Istituto"; il predetto Ministero ha all'uopo fornito, in allegato al decreto, un elenco di n. 260 pratiche di cui 11 casi riguardanti infortuni sul lavoro avvenuti successivamente alla citata data del 30 settembre 1993 e comunque entro la vigenza del suddetto regime transitorio; la Telecom ha manifestato il proposito di affidare all'Inail il servizio della gestione delle rendite afferenti la pregressa gestione assicurativa; nel periodo 1 ottobre 1993-31 ottobre 1994 il pagamento delle rendite a suo tempo costituite dalla ASST per n. 196 casi e stato affidato all'Ente poste italiane; si rende ora necessario ripristinare detto pagamento, che e stato sospeso dal 1 novembre 1994; l'art. 2 dello statuto dell'Inail, approvato con regio decreto 28 settembre 1933 n. 1280, prevede testualmente che l'Istituto puo' "adempiere agli altri compiti che gli siano demandati da leggi, decreti e disposizioni ministeriali"; i Ministeri vigilanti hanno autorizzato la stipula della presente convenzione; Tutto cio' premesso: tra Telecom e l'Inail, si conviene e si stipula quanto segue. Art. 1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. Art. 2. 1. L'Inail assume, a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione, la gestione delle rendite di inabilita' permanente spettanti a lavoratori della soppressa ASST per infortuni verificatisi a tutto il 30 settembre 1993 e precisamente, come risulta dagli allegati 1, 2 e 3, sottoscritti dalle parti, di: n. 196 rendite gia' costituite (all. n. 1); n. 9 rendite da costituire (all. n. 2); n. 6 rendite da liquidare in capitale ex art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (all. n. 3); nonche' l'obbligo di erogare i relativi ratei o somme capitalizzate. 2. L'Inail si impegna altresi' ad erogare al personale di cui all'elenco allegato n. 1 i ratei di rendite spettanti e non corrisposti dal 1 novembre 1994 fino alla data di stipula della presente convenzione, maggiorati degli interessi legali. Art. 3. 1. La Telecom corrisponde all'Inail, in unica soluzione, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, il valore capitale, ammontante a L. .................. (..............................). Le maggiorazioni derivanti dalla riliquidazione delle prestazioni Inail a decorrere dal 1 gennaio 1996, relative alle rendite di cui all'art. 2, punto 1, saranno calcolate sulla base dell'incremento percentuale previsto dall'emanando decreto ministeriale e corrisposte in un'unica soluzione dalla Telecom all'Inail. 2. La Telecom rimborsa all'Inail in unica soluzione, all'atto della stipula della convenzione, gli importi, comprensivi degli interessi legali, relativi ai ratei di rendita di cui all'art. 2, punto 2. Art. 4. 1. Sempre con riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi a tutto il 30 settembre 1993 nei confronti di dipendenti della soppressa ASST, l'Inail assicura l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla gestione delle ulteriori rendite eventualmente da costituire: in ordine a casi per i quali non e' intervenuta la prescrizione triennale prevista dall'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico); a seguito di accertamenti medici revisionali' ai sensi dell'art. 83 dello stesso testo unico (decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965); in sede di definizione delle rimanenti pratiche risultanti dall'elenco fornito dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, quantificabili in n. 38 pratiche, e riportate nell'elenco allegato n. 4 alla presente convenzione, anch'esso sottoscritto dalle parti; a seguito di azioni giudiziarie. 2. L'Inail assume anche la gestione delle rendite che saranno eventualmente costituite in relazione agli 11 casi di infortunio, avvenuti dopo la data del 30 settembre 1993 e compresi nell'allegato n. 5, anch'esso sottoscritto dalle parti. 3. L'Inail eroga agli interessati, dalla data di decorrenza, i ratei delle rendite eventualmente costituite nelle circostanze indicate ai punti 1 e 2. Art. 5. 1. La Telecom si obbliga a corrispondere all'Inail il valore capitale delle rendite di cui all'art. 4, punti 1 e 2, calcolato alla data della relativa costituzione, maggiorato degli eventuali interessi. 2. La Telecom inoltre corrisponde all'Inail gli importi, comprensivi degli eventuali interessi, relativi ai ratei delle rendite di cui all'art. 4, punto 3, erogate dall'Inail dalla data della relativa decorrenza a quella di costituzione delle rendite stesse. 3. Resta fermo che l'Inail non e' obbligato verso gli aventi diritto prima del versamento degli importi di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo da parte della Telecom o del soggetto ad essa eventualmente subentrante. Art. 6. La Telecom si obbliga a rimborsare all'Inail le spese sostenute per la fornitura di protesi e presidi ortopedici nonche' per la concessione di cure termali e climatiche al personale dell'ASST cui e' riferita la presente convenzione. Art. 7. Gli importi di cui agli artt. 5 e 6 dovranno comunque essere corrisposti dalla Telecom, ovvero dai soggetti giuridici ad essa eventualmente subentranti, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'Inail; l'inosservanza di tale termine, fermo il disposto dell'art. 5, punto 3, comportera' la corresponsione dei relativi interessi legali nonche' di una ulteriore somma pari ad un decimo dell'importo dovuto in ragione d'anno. Art. 8. 1. Tra le parti si conviene che eventuali oneri non previsti e che dovessero sopravvenire con riferimento alle rendite da gestire sono a carico della Telecom, che dovra' regolarizzare il relativo rapporto con l'Inail con un atto aggiuntivo, posto che la presente convenzione si intende non onerosa e non a rischio per l'Inail. 2. L'Inail non provvedera' al pagamento degli oneri di cui al precedente comma finche' non saranno regolarizzati anche sul piano economico i rapporti con la Telecom e fino a tale data la Telecom e' l'unica responsabile nei confronti degli infortunati. Art. 9. 1. Tra le parti si conviene che la gestione del contenzioso giudiziario, gia' avviato dagli ex dipendenti dell'ASST ed avente ad oggetto le prestazioni infortunistiche ovvero il riconoscimento di eventi traumatici come infortuni sul lavoro, oltre agli oneri per prestazione eventualmente decise in sentenza e per spese legali e giudiziarie rimanga a carico della Telecom. 2. L'Inail assume la gestione del contenzioso giudiziario che possa insorgere successivamente alla stipula della presente convenzione, in relazione a provvedimenti amministrativi adottati dallo stesso Istituto. Gli oneri per prestazioni eventualmente decise in sentenza e per spese legali e giudiziarie rimangono a carico della Telecom. Art. 10. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Telecom e l'Inail in dipendenza della presente convenzione sara' competente il foro di Roma. Art. 11. La presente convenzione viene redatta in quattro originali su carta da bollo ed e' esente da registrazioni, in quanto non compresa fra gli atti di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Art. 12. La presente convenzione ha decorrenza dalla data della sottoscrizione delle parti. Roma, ................... Per la Telecom Italia S.p.a. Per l'Inail ................................ ...............................