(all. 1 - art. 1) (parte 1)
                                                             ALLEGATO
               ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI
                  REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE
             LA FINANZA E LA CONTABILITA' NORME GENERALI
                     - Ambito di Applicazione -
    Il  Regolamento  per   l'Amministrazione,   la   finanza   e   la
contabilita'   dell'Istituto  Universitario  Navale  e'  adottato  in
attuazione dell'art. 7 comma 7 della Legge 9 maggio 1989 n.  168  che
riconosce alle Universita' autonomia finanziaria e contabile.
    Il  presente  regolamento  disciplina  i  criteri di gestione, le
procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilita',
le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le spese
in economia,  nel  rispetto  dei  principi  fondamentali  vigenti  in
materia di ordinamento contabile dello Stato e degli Enti Pubblici.
                              TITOLO I
                        GESTIONE FINANZIARIA
                               CAPO I
                       BILANCIO DI PREVISIONE
                               Art. 1)
         - Esercizio Finanziario e Bilancio di Previsione -
    L'esercizio  finanziario  ha  la durata di un anno e coincide con
l'anno solare.
    La gestione finanziaria e' unica e si svolge in base ad un  unico
bilancio  di  previsione  deliberato dal Consiglio di Amministrazione
entro il mese di dicembre.
    La gestione finanziaria  dei  Dipartimenti  e'  disciplinata  dal
titolo V.
                               Art. 2)
        - Criteri di Formazione del Bilancio di Previsione -
    Il  bilancio  di previsione e' formulato in termini finanziari di
competenza. L'unita' elementare del bilancio e' il capitolo.
    Il capitolo comprende  un  solo  oggetto  di  spesa  ovvero  piu'
oggetti  strettamente  collegati e deve essere omogeneo e chiaramente
definito; esso e' suscettibile di disaggregazione a fini conoscitivi.
    Per ciascun capitolo di entrata e di  spesa  il  bilancio  indica
l'ammontare  delle  entrate che si prevede di accertare e delle spese
che possono  essere  impegnate  nell'esercizio  cui  il  bilancio  si
riferisce.
    Gli  stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio in relazione
ai  programmi  definiti  ed   alle   concrete   capacita'   operative
dell'I.U.N. nel periodo di riferimento.
    Il  bilancio  e' predisposto - sulla base di linee programmatiche
indicate dalle Autorita' Accademiche - dal Direttore  Amministrativo,
coadiuvato  dal Direttore di Ragioneria, e presentato al Consiglio di
Amministrazione dal Rettore entro il mese di  dicembre,  accompagnato
da  una  relazione  illustrativa  che  evidenzi il quadro complessivo
delle  risorse,  gli  obiettivi  dell'azione  da  svolgere   mediante
l'impiego  degli  stanziamenti  di  bilancio  nonche'  le  variazioni
proposte rispetto  alle  previsioni  dell'esercizio  in  corso  e  la
consistenza del personale in servizio.
    Copia  del  bilancio  di  previsione  e  dei relativi allegati e'
inviata al Ministero dell'Universita' e della Ricerca  Scientifica  e
Tecnologica  e per conoscenza al Ministero del Tesoro entro 30 giorni
dall'avvenuta approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
    I   dipartimenti,   i  centri  interdipartimentali  compilano  il
bilancio di previsione secondo quanto disposto nell'art. 99).
                               Art. 3)
             - Integrita' e Universalita' del Bilancio -
    Tutte le entrate e tutte le  spese  debbono  essere  iscritte  in
bilancio  nel  loro  importo  integrale,  senza alcuna riduzione, per
effetto di correlative spese o entrate.
    E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.
    I bilanci dei Dipartimenti devono  essere  allegati  al  bilancio
dell'I.U.N.  ed  i  totali complessivi delle relative entrate e spese
riportati negli appositi capitoli rispettivamente dei  Titoli  VII  e
IV.
                               Art. 4)
           - Classificazione delle Entrate e delle Spese -
    Le  entrate  del  bilancio  di  previsione  sono classificate nei
seguenti titoli:
     Titolo I - Entrate contributive;
     Titolo Il - Entrate derivanti da trasferimenti  da  parte  dello
Stato ed altri Enti;
     Titolo III - Entrate diverse;
     Titolo  IV  -  Entrate  per  alienazione  di beni patrimoniali e
riscossioni di crediti;
     Titolo V - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale;
     Titolo VI - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;
     Titolo VII - Partite di giro e contabilita' speciali.
    Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:
     Titolo I - Spese correnti;
     Titolo II - Spese in conto capitale;
     Titolo III - Estinzione di mutui ed anticipazioni;
     Titolo IV - Partite di giro e contabilita' speciali.
    Nell'ambito  di  ciascun  titolo,  le  entrate  e  le  spese   si
ripartiscono  in  categorie,  secondo la loro natura economica, ed in
capitoli, secondo il rispettivo oggetto.
                               Art. 5)
     - Partite di Giro - Contabilita' Speciali - Anticipazioni -
    Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si fanno
per conto terzi e che - costituendo al tempo stesso un debito  ed  un
credito  per  l'I.U.N. - non incidono sulle risultanze economiche del
bilancio.
    Le anticipazioni comprendono le spese anticipate  all'economo  ai
sensi dell'art. 23 ed ai Direttori di istituto ai sensi dell'art. 80)
del presente regolamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
    In   casi   eccezionali   si   puo'   provvedere   ad  anticipare
dall'apposito capitolo di bilancio - iscritto nelle partite di giro -
le somme accertate in entrata provenienti da contributi di  organismi
e di altri Enti.
    Le contabilita' speciali evidenziano le operazioni dei funzionari
delegati,  nonche'  ogni altra spesa per le quali leggi e regolamenti
consentono le contabilita' stesse.
                               Art. 6)
                     - Contenuto del Bilancio -
    Il  bilancio  mette  a  confronto  gli  stanziamenti proposti con
quelli  dell'esercizio  in  corso  gia'  definiti  al  momento  della
redazione  del  preventivo  (al  15  novembre);  le spese indicate in
bilancio devono essere contenute,  nel  loro  ammontare  complessivo,
entro  i  limiti delle entrate previste, nel rispetto dell'equilibrio
finanziario.
    I contributi statali  per  il  funzionamento  e  per  la  ricerca
scientifica  e le spese per il personale, non possono essere iscritti
in misura superiore a quelli dei corrispondenti contributi  assegnati
per  l'anno  in  corso,  salvo  che  non  sia  gia'  stato comunicato
l'importo stabilito per il nuovo anno.
    I   trasferimenti   statali   possono   essere   integrati    con
finanziamenti  provenienti da contributi o donazioni di enti pubblici
e privati. Il bilancio di previsione comprende un quadro  riassuntivo
delle entrate e delle spese per titoli e categorie.
                               Art. 7)
                      - Contrazioni di Mutui -
    Il  Consiglio  di  Amministrazione,  con  motivata delibera, puo'
autorizzare l'accensione di mutui per  l'effettuazione  di  spese  di
investimento.
    L'onere  annuo  delle  rate  di  ammortamento di mutui, di cui al
precedente comma, non puo' superare globalmente il  15%  della  somma
risultante  dal  contributo  di funzionamento e dalle entrate proprie
dell'I.U.N., ai sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  7,  comma  2,
lett.b),  della  legge  9/5/89 n. 168.  Qualora le giacenze medie del
fondo di cassa lo consentano, il Consiglio  di  Amministrazione  puo'
deliberare investimenti ricorrendo ad anticipazione extracontrattuale
con  il  proprio  cassiere,  purche'  prevista  nella Convenzione con
quest'ultimo  stipulata,  autorizzando  contemporaneamente  l'ufficio
ragioneria  a  far gravare i necessari pagamenti sulla cassa corrente
previa adozione di un piano di  ammortamento  massimo  settennale  al
fine di bilanciare la relativa esposizione finanziaria.
                               Art. 8)
              - Avanzo o Disavanzo di Amministrazione -
    Nel  bilancio  di previsione la prima posta, sia dell'entrata che
della  spesa,   e'   preceduta   dall'indicazione,   rispettivamente,
dell'avanzo  o  del  disavanzo  di  amministrazione  presunto  al  31
dicembre dell'esercizio precedente a  quello  cui  il  preventivo  si
riferisce.
    Al  bilancio  di  previsione e' allegata una tabella dimostrativa
dell'avanzo  o  disavanzo   di   amministrazione   contenente   anche
l'indicazione  delle  quote  indisponibili  dello  stesso  avanzo  di
amministrazione, incluse le somme relative ai residui perenti.
    Su detti stanziamenti l'I.U.N. non puo' assumere impegni  se  non
e' dimostrata l'effettiva esistenza dell'avanzo di amministrazione in
misura non inferiore agli stessi.
    Il  Consiglio  di  Amministrazione  deve  deliberare  i necessari
provvedimenti   atti   ad   assorbire   l'eventuale   disavanzo    di
amministrazione accertato in sede consuntiva.
                               Art. 9)
                        - Fondo di Riserva -
    Nel  bilancio  di  previsione e' iscritto in apposito capitolo un
fondo di riserva per spese impreviste nonche' per le  maggiori  spese
che  potranno  verificarsi  durante l'esercizio, il cui ammontare non
puo' superare il 5% delle spese correnti,  ad  esclusione  di  quelle
finalizzate.
    Il  relativo  capitolo,  sul  quale  non  possono  essere  emessi
ordinativi diretti di spesa, viene utilizzato mediante variazioni  al
bilancio.
    Sono  da  considerare come impreviste quelle spese che rispondono
ad  entrambi  i  requisiti   dell'imprevedibilita'   all'atto   della
redazione   del  bilancio  e  della  indifferibilita'  al  successivo
esercizio.
                              Art. 10)
              - Assestamento e Variazioni di Bilancio -
    Il  Consiglio  di  Amministrazione  delibera  l'assestamento   di
bilancio  dopo  l'approvazione  del  conto  consuntivo dell'esercizio
precedente a quello in corso.
    Le variazioni di bilancio, comprese  quelle  per  l'utilizzo  del
fondo di riserva o per storni di fondi da un capitolo all'altro, sono
adottate  con  deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo
parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
    Le variazioni per nuove o maggiori spese, possono essere proposte
e deliberate  soltanto  se  e'  assicurata  la  necessaria  copertura
finanziaria.
    In  caso di necessita' e di urgenza, le variazioni possono essere
disposte  con  decreto  motivato  dal  Direttore  Amministrativo,  da
sottoporre  per  la  ratifica  al Consiglio di Amministrazione, nella
prima seduta successiva, previo parere del Collegio dei Revisori  dei
Conti.
    Le  variazioni  di  bilancio  contestuali di entrata e di uscita,
correlate  ad  entrate  finalizzate  in  forza  di  legge,  di   atti
contrattuali,   convenzionali   o   di   delibere  del  Consiglio  di
Amministrazione,   sono   adottate   con   decreto   del    Direttore
Amministrativo,  non sottoposto alle procedure del comma precedente e
trasmesse per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti.
    Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, tra residui e
competenza e viceversa e da  capitoli  di  spesa  aventi  vincoli  di
destinazione.
                              Art. 11)
                - Rettore - Indennita' di Funzione -
    La  misura  dell'indennita'  di  carica  spettante  al Rettore, a
carico  del   bilancio   dell'Istituto   Universitario   Navale,   e'
determinata, annualmente, dal Consiglio di Amministrazione in ragione
delle disponibilita' finanziarie.
                               CAPO II
                               ENTRATE
                              Art. 12)
                   - Accertamento delle Entrate -
    L'entrata  e'  accertata  quando  l'I.U.N.,  sulla base di idonea
documentazione, appura la  ragione  del  suo  credito  e  la  persona
debitrice  ed  e'  iscritta  nei rispettivi capitoli di bilancio come
competenza dell'esercizio finanziario per l'ammontare del credito che
viene a scadenza entro l'anno.
    L'accertamento dell'entrata da' luogo ad  annotazione,  da  parte
dell'Ufficio  di Ragioneria, nelle apposite scritture con imputazione
ai rispettivi capitoli di bilancio.
    Le  entrate  accertate  e   non   riscosse   entro   il   termine
dell'esercizio  finanziario  costituiscono  i  residui attivi i quali
sono iscritti tra le attivita' del conto patrimoniale.
                              Art. 13)
                    - Riscossione delle Entrate -
    Le  entrate  sono riscosse dall'istituto o azienda di credito che
gestisce il servizio di cassa mediante reversali di incasso.
    Le somme  introitate  tramite  il  servizio  dei  conti  correnti
postali devono affluire mensilmente all'istituto di credito di cui al
comma  precedente;  entro  il  31  dicembre  di ciascun anno tutte le
giacenze del conto corrente postale devono essere trasferite al detto
istituto.
    Le somme  pervenute  direttamente  all'I.U.N.  sono  annotate  in
apposito  registro  e  versate  all'istituto  cassiere  entro il mese
successivo al loro arrivo, previa emissione di reversali di incasso.
    Gli agenti della riscossione formalmente autorizzati, provvedono,
previa annotazione cronologica in apposito registro o bollettario, al
versamento  delle  somme  riscosse  all'Istituto  cassiere   con   le
modalita'  previste  per  i  singoli procedimenti di riscossione e di
versamento.
    Ai terzi  debitori  sara'  rilasciata  quietanza  liberatoria  di
avvenuto pagamento.
    E'   vietato  disporre  pagamenti  di  spese  con  disponibilita'
esistenti sui conti correnti postali ovvero con  le  somme  pervenute
direttamente.
                              Art. 14)
                      - Reversali di Incasso -
    Le  reversali  di  incasso,  numerate  in  ordine progressivo per
ciascun anno finanziario, sono firmate dal Direttore Amministrativo e
dal Direttore di Ragioneria o dalle persone dagli stessi  delegate  o
che legittimamente li sostituiscono.
    Le reversali contengono le seguenti indicazioni:
    - a) esercizio finanziario;
    - b) capitolo di bilancio;
    - c) nome, cognome o denominazione del debitore;
    - d) causale della riscossione;
    - e) importo in cifre e in lettere;
    - f) numero progressivo e data di emissione;
    -  g)  indicazione  di  gestione  competenza  (o  residui, con il
relativo anno di riferimento);
    - h) tipologia del conto di tesoreria da accreditare.
    Le  reversali  sono  cronologicamente  registrate   nell'apposito
giornale  di  cassa  e  nei  partitari  prima dell'invio all'istituto
cassiere.
    Le  reversali  di  incasso  non  riscosse   entro   la   chiusura
dell'esercizio,  vengono restituite dall'istituto cassiere all'I.U.N.
per l'annullamento e per la riemissione in conto residui.
                              Art. 15)
            - Vigilanza sulla Riscossione delle Entrate -
    Il  Direttore  Amministrativo  vigila,  con   il   Direttore   di
Ragioneria,  nei  limiti delle loro attribuzioni e sotto la personale
loro responsabilita', affinche' l'accertamento, la riscossione ed  il
versamento delle entrate avvengano prontamente ed integralmente.
                              CAPO III
                                SPESE
                              Art. 16)
                        - Impegni di Spesa -
    La  gestione della spesa avviene attraverso le fasi dell'impegno,
dell'ordinazione, della liquidazione e del pagamento.
    Gli impegni di spesa a carico dei singoli  capitoli  di  bilancio
sono assunti dagli ordinatori di spesa.
    Formano  impegno  sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio
le somme dovute ai creditori determinati o determinabili in base alla
legge, a contratto o ad altro titolo  giuridicamente  valido,  sempre
che  il  perfezionamento  dell'obbligazione  avvenga entro il termine
dell'esercizio stesso.
    Gli impegni non possono in nessun caso superare l'ammontare degli
stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio.
    Gli impegni si riferiscono all'esercizio  finanziario  in  corso.
Chiuso  con  il  31  dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno
puo' essere assunto a carico dell'esercizio  scaduto.  La  differenza
tra  la  somma  stanziata  e  la  somma impegnata su ciascun capitolo
costituisce economia di spesa.
    Le spese impegnate e non pagate entro la chiusura  dell'esercizio
finanziario costituiscono i residui passivi i quali sono iscritti tra
le passivita' del conto patrimoniale.
    Gli   stanziamenti  relativi  a  spese  in  conto  capitale,  non
impegnati alla chiusura dell'esercizio, possono essere riportati  nel
conto  competenza  dell'esercizio successivo, in aggiunta ai relativi
stanziamenti, previa deliberazione del Consiglio  di  Amministrazione
che esamina l'opportunita' della richiesta.
    Gli  impegni  devono essere assunti entro l'esercizio finanziario
di assegnazione; il mancato impegno costituisce economia di gestione.
                              Art. 17)
              - Registrazione degli Impegni di Spesa -
    Tutti gli atti che comportano oneri a carico del bilancio  devono
essere  inoltrati,  unitamente  ai  provvedimenti  che autorizzano la
spesa, al Servizio di  Ragioneria  che  provvede  alla  registrazione
dell'impegno  di  spesa,  previa  verifica  della regolarita' formale
della relativa documentazione e della esatta imputazione al  capitolo
di  pertinenza  nel  limite  della  disponibilita'  del  bilancio  di
previsione.
    Gli atti non ammessi a registrazione di impegno  sono  restituiti
con  le  osservazioni  dal  Direttore  di  Ragioneria  all'ufficio od
Istituto di provenienza.
                              Art. 18)
                     - Prenotazioni di Impegni -
    Le Presidenze, gli Istituti, i  centri  di  spesa  e  gli  uffici
amministrativi  devono  comunicare al Servizio di Ragioneria gli atti
dai quali possono derivare impegni di  spese,  indicando  l'ammontare
presunto  degli  oneri  correlativi  ed  il capitolo sul quale devono
essere imputati.
    Il Servizio di Ragioneria, in  separate  scritture,  prenota  gli
impegni in corso di formazione.
    Gli  impegni  prenotati  che non vengono debitamente formalizzati
entro la chiusura dell'esercizio, sono automaticamente annullati.
                              Art. 19)
                    - Liquidazione della Spesa -
    La  liquidazione  della  spesa  consiste   nella   determinazione
dell'esatto  ammontare  degli  importi  dovuti e nella individuazione
precisa dei soggetti creditori; essa  e'  effettuata  dal  competente
ufficio  previo  accertamento dell'esistenza degli impegni e verifica
della  regolarita'  delle  forniture di beni, opere, servizi, nonche'
sulla base dei titoli e dei documenti  giustificativi  comprovanti  i
diritti dei creditori.
                              Art. 20)
                     - Ordinazione della Spesa -
    Il  pagamento  delle  spese  e'  ordinato mediante l'emissione di
mandati  di  pagamento  numerati  in  ordine  progressivo  e   tratti
sull'Istituto Cassiere.
    I  mandati di pagamento sono firmati dal Direttore Amministrativo
e dal Direttore di Ragioneria o dalle persone dagli stessi delegate o
che  legittimamente  li  sostituiscono.    I  mandati  di   pagamento
contengono le seguenti indicazioni:
    - a) esercizio finanziario;
    - b) capitolo di bilancio;
    - c) nome e cognome o denominazione del creditore;
    - d) causale del pagamento;
    - e) importo in cifre e in lettere;
    - f) modalita' di estinzione del titolo;
    - g) data di emissione;
    - h) indicazione di gestione competenza o residui.
    Possono essere emessi mandati collettivi per i pagamenti da farsi
per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori.
    Ogni  mandato  di  pagamento  e'  riferito ad un solo capitolo di
bilancio. I trasferimenti ai Dipartimenti sono disposti  con  mandato
di  pagamento,  numerati  in ordine progressivo, tratti sull'Istituto
Cassiere.
                              Art. 21)
             - Documentazione dei Mandati di Pagamento -
    Ogni mandato di pagamento e' corredato, a seconda  dei  casi,  da
documenti  comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e
servizi, dai verbali di  collaudo  richiesti,  dai  buoni  di  carico
inventariali,  dalla  annotazione degli estremi dell'atto di impegno,
dalle  note  di  liquidazione  e  da  quanto  altro  giustifichi   il
trasferimento stesso.
    La  documentazione  di  cui  al  precedente  comma e' allegata al
mandato estinto.
                              Art. 22)
  - Modalita' Particolari di Estinzione dei Mandati di Pagamento -
    L'I.U.N. puo' disporre, su richiesta scritta del creditore valida
fino a revoca e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di
pagamento siano estinti anche mediante:
    - a) accreditamento  su  conto  corrente  postale  a  favore  del
creditore,  nonche' mediante vaglia postale o telegrafico con spesa a
carico del richiedente; in tale ultimo caso deve essere  allegata  al
titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale;
    -   b)   commutazione   in  assegno  circolare  non  trasferibile
all'ordine del creditore, da spedire a  cura  dell'Istituto  Cassiere
all'indirizzo del medesimo, con spese a suo carico;
    -  c)  accreditamento  in  conto  corrente  bancario intestato al
creditore.
    Le  richieste  di   accreditamento   o   di   commutazione,   che
sostituiscono  la  quietanza  del  creditore,  devono  risultare  sul
mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle
operazioni e il timbro dell'Istituto Cassiere.
    I   mandati   di   pagamento   non   estinti   entro  il  termine
dell'esercizio finanziario vengono restituiti dall'Istituto  Cassiere
all'I.U.N. per l'annullamento e per la riemissione in conto residui.
    I  mandati  di  pagamento collettivi, relativi a competenze varie
destinate a personale  dell'I.U.N.,  rimasti  parzialmente  inestinti
alla  data  del  31/12,  possono essere commutati d'ufficio - secondo
modalita' stabilite con l'Istituto Cassiere -  in  assegni  circolari
non  trasferibili  all'ordine  del  creditore,  da  consegnare a cura
dell'Economo dell'I.U.N. agli aventi diritto.
                               CAPO IV
                          SERVIZIO DI CASSA
                              Art. 23)
                - Affidamento del Servizio di Cassa -
    Il servizio di cassa e' affidato, in base ad apposita convenzione
deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ad un unico Istituto  di
credito, tra quelli di cui all'art. 5 del Regio Decreto n. 375/1936 e
successive modificazioni, il quale custodisce e amministra altresi' i
titoli pubblici e privati di proprieta' dell'I.U.N., con l'osservanza
delle  disposizioni recate dalla legge 29/10/1984 n. 720 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente   l'istituzione   della
Tesoreria Unica per gli enti e gli organismi pubblici.
    La   convenzione  di  cui  al  precedente  comma,  deve  altresi'
prevedere le modalita' per l'autonomo espletamento  del  servizio  di
cassa  dei  dipartimenti  e  il pagamento degli stipendi al personale
docente, non docente e ricercatore dell'I.U.N..
    Per l'espletamento di particolari servizi l'I.U.N. puo' avvalersi
di conti correnti postali.
    In tale caso, unico traente e'  l'Istituto  Cassiere  di  cui  al
primo comma, previa emissione di apposita reversale.
                              Art. 24)
         - Gestione del Fondo Economale per Piccole Spese -
    L'Economo dell'I.U.N. e' dotato, all'inizio di ciascun esercizio,
di  un  fondo  di  importo  pari a L.20.000.000 reintegrabili durante
l'esercizio finanziario, previa presentazione  del  rendiconto  delle
somme gia' spese.
    Con  il  fondo  l'Economo  puo'  provvedere di norma al pagamento
delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni  e
manutenzione  di mobili e di locali, delle spese di pubblicita' anche
a mezzo stampa, delle spese postali, delle spese per il funzionamento
degli  automezzi  e  di  quelle  per  l'acquisto   di   pubblicazioni
periodiche  e  simili,  nonche'  di  altre spese il cui pagamento per
contanti si rende necessario o  urgente,  previa  autorizzazione  del
Direttore Amministrativo.
    Il fondo economale - ove la disponibilita' di cassa lo consenta
    - puo' essere utilizzato anche per il pagamento di:
    -  a)  anticipi  per  le  spese  di missioni quando per motivi di
urgenza  non   sia   possibile   provvedervi   con   mandati   tratti
sull'Istituto Cassiere;
    -   b)  per  compensi  relativi  a  conferenze  e  collaborazioni
scientifiche a  personale  italiano  o  straniero  che  venga  presso
l'I.U.N.
    Nella  gestione del fondo l'Economo osservera' le norme previste,
ove possibile, per l'effettuazione delle spese in economia.
    Al pagamento di  cui  ai  commi  precedenti,  l'Economo  provvede
previa autorizzazione del Direttore Amministrativo. Non e' consentito
il frazionamento di una stessa spesa.
    L'Economo,  per le spese autorizzate dal Direttore Amministrativo
che non eccedano L. 20.000 e che comunque non superino la somma di L.
200.000 mensili, e' esentato, sotto la sua personale responsabilita',
dall'obbligo di documentazione e la prova dell'avvenuto pagamento  e'
sostituita da apposita dichiarazione dell'Economo stesso.
    I pagamenti ed i reintegri sono annotati dall'Economo su apposito
registro  numerato  e  vidimato dal Direttore Amministrativo o da suo
delegato.
    Le disponibilita' al 31 dicembre del fondo di cui al primo comma,
sono versate dall'Economo all'Istituto Cassiere  con  imputazione  in
entrata all'apposito capitolo delle partite di giro.
    Allo   stesso  capitolo  sono  contabilmente  imputate  le  somme
corrispondenti al rendiconto in sospeso alla chiusura dell'esercizio,
contestualmente  all'addebito  delle  somme  rendicontate   ai   vari
capitoli di spesa.
                               CAPO V
                         SCRITTURE CONTABILI
                              Art. 25)
              - Scritture Finanziarie e Patrimoniali -
    Le  scritture  finanziarie  relative  alla  gestione del bilancio
devono consentire di  rilevare  per  ciascun  capitolo,  sia  per  la
competenza  sia  per  i  residui, la situazione degli accertamenti di
entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi  stanziamenti,
nonche'  la  situazione  delle  somme  riscosse  e pagate e di quelle
rimaste da riscuotere e da pagare.
    Le scritture patrimoniali devono consentire  la  dimostrazione  a
valore  del  patrimonio  all'inizio  dell'esercizio  finanziario,  le
variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione
del bilancio o per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio
alla chiusura dell'esercizio.
    Per  la  tenuta  delle  scritture  finanziarie  e   patrimoniali,
l'I.U.N.  puo'  avvalersi,  in  relazione alle effettive esigenze, di
sistemi  di  elaborazione  automatica  dei  dati,   ai   fini   della
semplificazione  delle  procedure  e della migliore produttivita' dei
servizi.
                              Art. 26)
                      - Sistema di Scritture -
    L'I.U.N. tiene le seguenti scritture:
    - a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo
lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate,  quelle
riscosse e quelle rimaste da riscuotere;
    -  b)  un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo
lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate,  quelle
pagate e quelle rimaste da pagare;
    -  c)  un  partitario  dei residui, contenente per capitolo e per
esercizio di  provenienza,  la  consistenza  dei  residui  all'inizio
dell'esercizio,  le somme riscosse o pagate, le somme da riscuotere o
da pagare;
    -  d)  un  giornale  cronologico  sia  per le reversali che per i
mandati emessi, evidenziando separatamente riscossioni e pagamenti in
conto competenza da riscossioni e pagamenti in conto residui;
    - e) i registri degli inventari.
    Nell'ipotesi di scritture meccanizzate, i fogli saranno  numerati
e la vidimazione avverra' annualmente in sede di conto consuntivo.
    Trimestralmente,  in  occasione  delle  verifiche  effettuate dal
Collegio dei Revisori dei Conti, si procedera' all'archiviazione  dei
dati  su  supporto  magnetico. Tali supporti verranno accompagnati da
attestazioni a firma del Direttore Amministrativo e del Direttore  di
Ragioneria circa la situazione rappresentata alle relative date.
                               CAPO VI
                          CONTO CONSUNTIVO
                              Art. 27)
               - Deliberazione del Conto Consuntivo -
    Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario,  della
situazione patrimoniale e del conto economico.
    Il   conto   consuntivo  e'  presentato  dal  Magnifico  Rettore,
accompagnato  dalla  relazione  illustrativa  dello  stesso  e  dagli
allegati.
    Esso  e'  predisposto dal Direttore Amministrativo coadiuvato dal
Direttore di Ragioneria almeno entro il 30 maggio  ed  e'  sottoposto
all'esame  del Collegio dei Revisori dei Conti, che redige l'apposita
relazione da allegare al conto stesso.
    La relazione del  Rettore  illustra  l'andamento  della  gestione
finanziaria   dell'I.U.N.   ed   i   fatti  economicamente  rilevanti
verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio.  Nella  relazione
devono  essere  inoltre  posti  in  evidenza: a) i risultati generali
della gestione del bilancio e gli effetti che da tale  gestione  sono
derivati  alla consistenza del patrimonio; b) le variazioni apportate
alle  previsioni  nel  corso   dell'esercizio;   c)   le   variazioni
intervenute  nella  consistenza delle poste dell'attivo e del passivo
del conto patrimoniale, con particolare riferimento all'ammontare dei
crediti e dei debiti; d) i risultati generali del conto economico.
    Il conto consuntivo e' approvato dal Consiglio di Amministrazione
entro  il  30  del  mese   di   giugno   successivo   alla   chiusura
dell'esercizio  finanziario,  unitamente ai bilanci delle gestioni di
cui al precedente art. 3. Viene  inoltre  trasmesso  alla  Corte  dei
Conti,   corredato   dalla  relazione  del  Rettore,  dei  nuclei  di
valutazione interna e dei Revisori dei Conti,  non  oltre  15  giorni
dallo  loro  approvazione  e  comunque  non  oltre  sei  mesi dopo la
chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.
                              Art. 28)
                     - Rendiconto Finanziario -
    Il rendiconto finanziario comprende i  risultati  della  gestione
del bilancio per l'entrata e per la spesa per titoli, per categoria e
per  capitoli,  distintamente  per  competenza  e  residui.    Devono
risultare per la competenza:
    - a) le previsioni  iniziali,  le  variazioni  apportate  durante
l'anno finanziario e le previsioni definitive;
    - b) le somme accertate o impegnate;
    - c) le somme riscosse o pagate;
    - d) le somme rimaste da riscuotere o da pagare.
    Devono essere indicate per i residui:
    - a) l'ammontare all'inizio dell'anno finanziario;
    - b) le variazioni in piu' o in meno per i riaccertamenti;
    - c) le somme riscosse o pagate in conto residui;
    - d) le somme rimaste da riscuotere o da pagare.
                              Art. 29)
                     - Situazione Patrimoniale -
    La  situazione  patrimoniale indica la consistenza degli elementi
patrimoniali  attivi   e   passivi   all'inizio   e   alla   chiusura
dell'esercizio  e  pone  in  evidenza le variazioni intervenute nelle
singole poste attive e passive e l'incremento o  la  diminuzione  del
patrimonio netto per effetto della gestione o per altre cause.
    Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.
                              Art. 30)
                         - Conto Economico -
    Il  conto  economico  espone le entrate e le spese correnti della
gestione di competenza, le variazioni intervenute nell'ammontare  dei
residui  attivi e passivi, nonche' le modificazioni sulla consistenza
degli altri elementi patrimoniali.  Sono vietate compensazioni tra le
componenti attive e passive del conto economico.
                              Art. 31)
                   - Situiazione Amministrativa -
    Al conto consuntivo e' annessa la  situazione  amministrativa  la
quale indica:
    a)  la  consistenza del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio,
gli incassi, i pagamenti complessivi dell'anno in conto competenza  e
in  conto  residui  e  il  saldo  alla chiusura dell'esercizio; b) il
totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla
fine dell'esercizio; c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.
                              Art. 32)
                        - Capitoli Aggiunti -
    Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia  eliminato
nel nuovo bilancio, per la gestione delle somme residue e' istituito,
con  delibera  consiliare  -  da assoggettare alla medesima procedura
prescritta per la formazione e per le variazioni  di  bilancio  -  un
capitolo aggiuntivo.
                              Art. 33)
                   - Riaccertamento dei Residui -
    Il  Servizio  di  Ragioneria  compila ogni anno la situazione dei
residui attivi e  passivi  provenienti  dagli  esercizi  anteriori  a
quelli  di  competenza,  distintamente per esercizio di provenienza e
per capitolo.
    La situazione di cui al  comma  1  indica  la  consistenza  al  1
gennaio,  le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione,
quelle eliminate perche' non piu' realizzabili  o  non  piu'  dovute,
nonche' quelle rimaste da riscuotere o da pagare.
    La  variazione dei residui attivi e passivi e' fatta con apposita
deliberazione del Consiglio di  Amministrazione,  previo  parere  del
Collegio dei Revisori dei Conti.
    I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo
che  siano stati compiuti tutti gli atti per ottenere la riscossione;
puo' essere disposta dal Consiglio di Amministrazione la rinuncia  ai
diritti  di  credito quando, per ogni singola entrata, il costo delle
operazioni di riscossione e  versamento  risulti  eccessivo  rispetto
all'ammontare della medesima.
    La  situazione  di  cui  al  comma 1 e la deliberazione di cui al
comma 3 sono allegate al conto consuntivo.
                              Art. 34)
                           - Perenzione -
    I residui delle  spese  correnti  non  pagati  entro  il  secondo
esercizio  successivo  a  quello  cui  si  riferiscono,  si intendono
perenti agli effetti amministrativi.
    I  residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti
in bilancio fino a che permanga la necessita' delle spese per cui gli
stanziamenti vennero istituiti e, in ogni caso, non oltre  il  quinto
esercizio   successivo   a   quello   in  cui  fu  iscritto  l'ultimo
stanziamento. Per le spese in annualita' il periodo di  conservazione
decorre,  invece, dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in
bilancio di ciascuna rata.
    I residui passivi perenti, eliminati dal bilancio, possono essere
riscritti in conto competenza ai pertinenti capitoli  degli  esercizi
successivi,  quando sorga la necessita' del loro pagamento, richiesto
dai creditori e sempre che i diritti di questi non siano prescritti.
                              TITOLO II
                        GESTIONE PATRIMONIALE
                              Art. 35)
                              - Beni -
    Il patrimonio dell'I.U.N. e' costituito da beni immobili  e  beni
mobili   descritti   in   separati   inventari.     Il  Consiglio  di
Amministrazione, tenuto  conto  della  presente  normativa,  provvede
all'emanazione di un regolamento per la tenuta degli inventari.
    Nel  regolamento  il Consiglio deve indicare, tra l'altro, i beni
che per loro modesto valore o per loro  peculiari  caratteristiche  o
per loro peculiare uso, non devono essere inventariati.
                              Art. 36)
                  - Inventario dei Beni Immobili -
    L'inventario dei beni immobili deve evidenziare:
    -  a)  la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e
gli uffici cui sono affidati;
    - b)  il  titolo  di  provenienza,  le  risultanze  dei  registri
immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;
    - c) le servitu', i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
    - d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
    - e) gli eventuali redditi.
                              Art. 37)
                 - Consegnatari dei Beni Immobili -
    I  beni  immobili  di  uso  dell'I.U.N.  sono dati in consegna ad
agenti dell'I.U.N., i quali sono personalmente responsabili dei  beni
loro  affidati  nonche'  di  qualsiasi danno che possa derivare dalla
loro azione  od  omissione  e  ne  rispondono  secondo  le  norme  di
contabilita' generale dello Stato.
    La consegna ha luogo in base a verbali redatti in contraddittorio
tra  chi  effettua  la  consegna e chi la riceve con l'assistenza del
Direttore Amministrativo o  di  un  funzionario  da  questi  all'uopo
delegato.    I beni immobili in uso all'Amministrazione sono presi in
consegna dal Capo dell'Ufficio Tecnico,  che  cura  e  provvede  alla
manutenzione   degli  stessi  e  dei  relativi  impianti,  segnalando
tempestivamente gli interventi da effettuare.
    Il Capo dell'Ufficio Tecnico  dispone  direttamente  l'esecuzione
dei  lavori  in  caso  di  somma  urgenza,  allorquando  ogni indugio
determini  situazioni  di  pericolo,  al  fine  della  rimozione  del
pericolo  stesso;  i  predetti  provvedimenti saranno successivamente
sottoposti a ratifica del C.d.A. nella prima seduta utile.
    I beni immobili in uso agli Istituti Scientifici, alle  strutture
assimilate  ed  ai  dipartimenti  sono dati in consegna ai rispettivi
Direttori all'atto del loro insediamento.
                              Art. 38)
                 - Classificazione dei Beni Mobili -
    I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
    - 1) mobili, arredi, macchine di ufficio;
    - 2) materiale bibliografico;
    - 3) collezioni scientifiche;
    - 4) strumenti tecnici, attrezzature in genere;
    - 5) automezzi ed altri mezzi di trasporto;
    - 6) fondi pubblici e privati;
    - 7) natanti;
    - 8) altri beni mobili.
    I beni singoli e le collezioni di interesse storico, archeologico
e  artistico, devono essere descritti anche in separati inventari con
le indicazioni atte ad identificarli.
                              Art. 39)
                   - Inventario dei Beni Mobili -
    L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le  seguenti
indicazioni:
    - a) il luogo in cui si trovano;
    -  b)  la  denominazione  e la descrizione secondo la natura e la
specie;
    - c) la quantita' e il numero;
    - d) il valore.
    I mobili e le macchine sono valutati per il  prezzo  di  acquisto
ovvero  di  stima  o  di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per
altra causa.
    I titoli e valori pubblici e privati sono valutati al  prezzo  di
acquisto  o,  in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a
quello dell'inventariazione.  Essi  sono  descritti  con  indicazione
della  natura  dei  titoli, del loro numero di identificazione, della
scadenza, del valore nominale e della rendita annuale.
    Per i  libri  ed  il  materiale  bibliografico  viene  tenuto  un
separato  inventario  con  autonoma numerazione. I libri singoli e le
collezioni dei libri sono inventariati al loro prezzo  di  copertina,
anche  se  pervenuti  gratuitamente,  o  al valore di stima se non e'
segnato alcun prezzo. Le riviste e le pubblicazioni  periodiche  sono
iscritte sotto un solo numero all'inizio della raccolta.
    Vengono  altresi'  tenuti  separati  inventari per i natanti e le
relative attrezzature di bordo.
                              Art. 40)
                  - Consegnatari dei Beni Mobili -
    I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e  i  materiali
di  consumo,  sono  dati  in  consegna con apposito verbale ad agenti
responsabili. In caso di sostituzione degli agenti  responsabili,  la
consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. Il relativo
verbale e' sottoscritto dall'agente cessante e da quello subentrante,
nonche'  dal  Direttore  Amministrativo  o  dal Funzionario da questi
all'uopo delegato che assiste alla consegna.
    Gli inventari sono redatti in duplice esemplare  di  cui  uno  e'
conservato  presso  l'Amministrazione  universitaria  e l'altro dagli
agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non  ne
abbiano ottenuto formale discarico.
    Gli agenti responsabili sono:
    - per l'Amministrazione: l'Economo;
    - per le biblioteche: Direttori biblioteche;
    - per i centri e scuole: Direttori di centri e scuole;
    -  per gli Istituti e le Presidenze: i direttori di Istituto ed i
Presidi;
    - per i dipartimenti: i direttori dei dipartimenti.
                              Art. 41)
                - Carico e Scarico dei Beni Mobili -
    I beni mobili sono inventariati sulla base  di  buoni  di  carico
emessi dal competente ufficio e firmati dall'agente responsabile.
    Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e
facilmente deteriorabili.
    La  cancellazione  dagli inventari dei beni mobili per fuori uso,
perdita, cessione od altri motivi, e' disposta con provvedimento  del
Consiglio  di  Amministrazione  dell'I.U.N.  sulla  base  di motivata
proposta  dell'agente  responsabile  e  con   parere   degli   uffici
competenti o del Centro di Calcolo.
    Il  provvedimento  di  cui al precedente comma indica l'eventuale
obbligo di  reintegro  o  di  risarcimento  di  danni  a  carico  dei
responsabili.
    Il  materiale  fuori  uso  viene  offerto  da  parte degli agenti
responsabili alla Croce Rossa o ad altre  istituzioni  benefiche;  in
caso  di accettazione, viene redatto apposito verbale di consegna. In
caso di mancata accettazione, il predetto materiale viene destinato a
macero.
    Sulla scorta degli atti o  documenti  di  carico  e  scarico,  si
provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.
    Gli   inventari   sono   chiusi  al  termine  di  ogni  esercizio
finanziario.
                              Art. 42)
                   - Ricognizione di Beni Mobili -
    Almeno ogni dieci anni si provvede  alla  ricognizione  dei  beni
mobili ed al rinnovo degli inventari.
    La ricognizione dei beni mobili conferiti all'Amministrazione, e'
effettuata  dal  Servizio Economato e per la Biblioteca dal Direttore
della Biblioteca.
    La  ricognizione  dei  beni  mobili   conferiti   agli   Istituti
Scientifici,   alle  strutture  assimilate  ed  ai  Dipartimenti,  e'
effettuata a cura dei rispettivi Direttori, d'intesa con il  Servizio
Economato.
                              Art. 43)
                 - Beni Mobili non Inventariabili -
    Non  devono  essere inventariati i beni che sono fragili o che si
consumino in tutto o in parte ovvero si deteriorino con l'uso, quelli
di modico valore o di interesse effimero,  le  parti  di  ricambio  o
accessorie di altri oggetti inventariati.
    L'Economo  provvede alla tenuta di idonea e separata contabilita'
- a quantita' e specie - per gli oggetti  di  cancelleria,  stampati,
schede,   supporti   meccanografici   ed   altri   beni   mobili  non
inventariabili.
                              Art. 44)
                       - Automezzi e Natanti -
    I  consegnatari  degli  automezzi ne controllano l'uso accertando
che:
    - a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto;
    - b) il rifornimento dei  carburanti  ed  i  percorsi  effettuati
vengano registrati su appositi moduli.
    Il  consegnatario  provvede,  mensilmente,  alla compilazione del
prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e  dei
lubrificanti,   per  la  manutenzione  ordinaria  e  per  le  piccole
riparazioni e lo trasmette al competente ufficio amministrativo.
    Consegnatari   degli   automezzi   sono   per   l'Amministrazione
l'economo, per gli Istituti Scientifici, le strutture assimi1ate ed i
dipartimenti, i rispettivi direttori.
    Il   personale   dipendente   comandato   al   servizio  esterno,
autorizzato all'uso dell'autovettura, dovra' osservare tutte le norme
in vigore per quanto attiene all'uso della stessa, alla registrazione
dei percorsi e dei chilometri effettuati e delle localita'  raggiunte
nell'apposito    registro   fornito   dall'Amministrazione,   nonche'
provvedere alla conservazione di ogni  documento  di  spesa  relativo
all'autovettura.  Esso  e'  , altresi', responsabile della custodia e
detenzione della strumentazione tecnica e scientifica trasportata  ed
utilizzata in missione.
    Tutte   le   spese   relative   all'uso   e   alla   manutenzione
dell'autovettura   devono   recare,   unitamente    alla    specifica
autorizzazione  alla  spesa,  la dicitura "vista la regolarita' della
fornitura...". I documenti di spesa devono  comunque  essere  esibiti
con  note  separate  da  qualsiasi  altra documentazione di spesa, in
conformita' ad apposito prospetto predisposto dall'Amministrazione.
    Consegnatario dei natanti, fatte salve le ipotesi  per  le  quali
trova  applicazione  la  speciale normativa vigente in materia, e' il
Rettore o altro agente responsabile da lui designato.
                              Art. 45)
                       - Magazzini di Scorta -
    Possono essere costituiti, con delibera del  C.d.A.,  ove  se  ne
ravvisi  l'opportunita', magazzini per il deposito e la conservazione
dei materiali costituenti scorta.
                              Art. 46)
                   - Inesigibilita' dei Crediti -
    Le inesigibilita' che si verificano nei  crediti  iscritti  nella
situazione  patrimoniale,  vengono  dichiarate  con deliberazione del
Consiglio  di  Amministrazione  o  del  Dipartimento,  in   sede   di
approvazione del conto consuntivo, sentiti i revisori dei conti, dopo
l'espletamento  di  accertamenti  in  relazione  alle  cause  ed alle
eventuali responsabilita'.
                             TITOLO III
                    AUTONOMIA NEGOZIALE CONTRATTI
                              Art. 47)
                         - Norme Generali -
    L'I.U.N. ha piena autonomia negoziale  nel  rispetto  dei  propri
fini  istituzionali  e  delle  disposizioni  legislative  che operano
espresso riferimento alle Universita' ed Istituzioni Universitarie.
    L'I.U.N. puo' stipulare convenzioni, contratti tipici ed atipici,
contratti di locazione finanziaria ed emanare atti unilaterali  anche
per  lo  svolgimento  di  attivita'  di  supporto e/o integrativa dei
propri compiti istituzionali.
                              Art. 48)
                     - Ambito di Applicazione -
    Le  norme  del presente titolo si applicano limitatamente ai casi
non disciplinati da norme di legge  che  hanno  per  destinatarie  le
Universita'  o  che  non siano ricompresi tra le leggi di adeguamento
alla normativa della C.E.E.
                              Art. 49)
                     - Tipologia Contrattuale -
    Ai lavori, agli acquisti,  alle  forniture,  alle  vendite,  alle
permute,  alle locazioni ed ai servizi in genere si provvede mediante
contratti  conseguenti  a  "asta  pubblica"  o  "procedura   aperta",
"licitazione privata" o "procedura ristretta", "trattativa privata" o
"procedura negoziata", ovvero con il sistema in "economia".
    Nell'ambito della procedura ristretta l'I.U.N. puo' chiedere alle
ditte  concorrenti  di presentare un progetto - offerta sulla base di
un piano di massima predisposto dall'I.U.N. medesimo.
    La deliberazione di addivenire alla stipulazione  del  contratto,
nonche'  la determinazione delle modalita' essenziali dello stesso ed
i criteri per la selezione delle ditte da invitare sono di competenza
del C.d.A.
    La  definizione  del  contratto,   dei   capitolati   d'oneri   o
disciplinari,  l'individuazione  del sistema di scelta del contraente
tra  procedura  aperta,  ristretta,  negoziata,  e  del  criterio  di
aggiudicazione  e  delle  modalita' di esperimento della gara sono di
competenza del Direttore Amministrativo.
                              Art. 50)
                     - Edilizia Universitaria -
    Si applicano, per le opere di edilizia  universitaria,  le  norme
speciali  in  materia,  quelle  relative  alla realizzazione di opere
pubbliche per conto dello Stato.
    Si applicano altresi' i successivi articoli ove  compatibili  con
la normativa richiamata al precedente comma.
    Il  ricorso alla trattativa privata e' consentito oltre il limite
fissato nell'art.   56 nei  casi  previsti  dalle  norme  sui  Lavori
Pubblici.
    Salvo casi di impossibilita' espressamente motivati dovra' essere
interpellato un numero di Imprese non inferiore a tre (3).
                              Art. 51)
                     - Delibera a Contrattare -
    Ai  lavori,  agli  acquisti,  alle  forniture, alle vendite, alle
permute, alle locazioni, alle locazioni finanziarie ed ai servizi  in
genere si provvede con il seguente procedimento:
    a) presentazione delle proposte corredate da
    -  specifica  tecnica  con individuazione della quantita' e della
qualita';
    - stima economica;
    - indicazione del capitolo di bilancio.
    b) adozione del provvedimento di addivenire al contratto  assunto
a seconda delle rispettive competenze dal:
    - Consiglio di Amministrazione;
    - Consiglio di Dipartimento;
    -  Rettore, quale Presidente del C.d.A. nei casi di necessita' ed
urgenza;
    - Direttore Amministrativo;
    - Preside di Facolta';
    - Direttore di Dipartimento o di Centro Interdisciplinare;
    - Direttore di Istituto o struttura assimilata.
    c)   Adozione   degli   atti   conseguenti   all'assunzione   del
provvedimento di cui alla lettera b) finalizzati  alla  realizzazione
dei lavori e/o della fornitura.
                              Art. 52)
               - Scelta della Procedura Contrattuale -
    Per  i  contratti attivi e' , di norma, adottato il sistema della
"procedura aperta".
    Per i contratti passivi si adotta:
    - la "procedura aperta ,
    - la "procedura ristretta";
    - la "procedura negoziata";
    - il "sistema in economia".
                              Art. 53)
                 - Metodi di Scelta del Contraente -
    Nelle gare svolgentisi con "procedura aperta", per la scelta  del
contraente  sono valide ed accoglibili le offerte dei concorrenti che
dimostrino di possedere i requisiti richiesti dal bando.
    Nelle gare svolgentesi con "procedura ristretta" sono accoglibili
soltanto le offerte delle imprese invitate  dalla  Amministrazione  e
preventivamente  individuate  sulla  base  dei  criteri stabiliti dal
C.d.A.
    Nei  casi  in  cui   e'   prevista   la   presentazione   di   un
progetto-offerta  l'eventuale  aggiudicazione  sara'  deliberata  dal
C.d.A. secondo la proposta formulata da apposita Commissione.
    Per l'acquisto, la permuta e la  locazione,  sia  essa  attiva  o
passiva,  di  immobili immediatamente utilizzabili, da ristrutturare,
adeguare o risanare, ovvero di immobili in corso di costruzione o  su
progetto, nonche' per la vendita di immobili ad Enti pubblici si puo'
ricorrere ad un contraente determinato.
    In  tal  caso  i  relativi  contratti  devono essere preceduti da
apposito parere di congruita'  dell'Ufficio  Tecnico  dell'I.U.N.,  o
dell'Ufficio  Tecnico  Erariale, o di un altro organo individuato dal
Consiglio di Amministrazione.  In casi eccezionali il Consiglio
    di Amministrazione  puo'  autorizzare  l'acquisto  ad  un  prezzo
maggiore, purche' la maggiorazione non superi il 10%.
    Per l'acquisto di immobili da restaurare e/o da adeguare agli usi
universitari  da  parte del venditore, sara' necessario che il parere
di congruita' di cui al comma precedente, oltre al costo  complessivo
dell'immobile   comprensivo   delle  spese  di  ristrutturazione  e/o
adeguamento, indichi anche il valore dell'immobile senza le spese  di
ristrutturazione.   In tal caso l'I.U.N., dopo il perfezionamento del
contratto,  potra'  corrispondere  al  venditore  il  prezzo  stimato
dell'immobile   non   ancora   ristrutturato,   e,   ove   opportuno,
un'ulteriore  anticipazione  a  carattere  confirmatorio  sul  prezzo
totale di acquisto previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria
in misura non superiore al 30%.
    L'acquisto  di  fabbricati in corso di costruzione e' consentito,
sempreche' siano stati ultimati il rustico,  la  gabbia  portante,  i
solai,  le  tamponature  esterne e le coperture. Il contratto in tale
ipotesi deve considerarsi stipulato per l'intero  immobile,  come  se
fosse  completo  e rifinito in ogni sua parte ed accessori e produce,
pertanto,  una  volta  perfezionato, gli effetti di cui all'art. 1470
c.c. anche per le opere e le addizioni  necessarie  al  completamento
del   fabbricato.   Dopo  il  perfezionamento  del  contratto  potra'
corrispondersi il prezzo dell'area e dei manufatti gia' esistenti  e,
ove  opportuno, ulteriore anticipazione a carattere confirmatorio sul
prezzo totale di  acquisto  previa  prestazione  di  idonea  garanzia
fideiussoria sul totale delle opere.
    L'acquisto  di fabbricati su progetto e' consentito solo nel caso
in cui la parte offerente sia gia' proprietaria dell'area. L'acquisto
sara' regolato dalle norme del codice civile sulla  compravendita  di
cose future (art.  1472 c.c.).
    Nei  casi  di  acquisto  di  immobili  da ristrutturare ovvero di
fabbricati in corso di costruzione,  le  trattative  preliminari  per
l'istruttoria    dell'offerta    di   vendita   e   il   procedimento
amministrativo per la stipula del  relativo  contratto  possono  aver
luogo prima dell'ultimazione delle opere o della costruzione.
                              Art. 54)
                        - Procedura Aperta -
    L'iter  per  lo  svolgimento della procedura aperta segue le fasi
di:
    - formazione dell'avviso di gara;
    - pubblicazione dello stesso, anche solo per estratto;
    - ammissione dei concorrenti;
    - aggiudicazione.
    L'avviso di gara conterra' notizie in merito a:
    - soggetto appaltante;
    - oggetto della gara con l'indicazione del  luogo  dove  dovranno
svolgersi le prestazioni;
    - prezzo a base d'asta;
    -  indicazione  dei  capitolati e dei documenti complementari che
sono a base della gara e  l'indirizzo  presso  il  quale  gli  stessi
possono essere acquisiti;
    - requisiti per la partecipazione alla gara;
    - luogo, giorno ed ora fissati per la gara;
    - eventuali documenti e/o dichiarazioni richieste;
    - indicazione delle eventuali garanzie da prestare;
    -  termine  entro  cui  dovranno  essere  presentate le offerte e
l'indirizzo cui le stesse dovranno pervenire;
    - clausola che, di norma, si procedera' ad  aggiudicazione  anche
in caso di unica offerta;
    - criterio di aggiudicazione;
    - ogni altra indicazione utile.
    L'avviso  di gara sara' affisso all'Albo Ufficiale dell'I.U.N. e,
a  seconda  dei  casi,  anche  a  quello  del  Dipartimento,  nonche'
pubblicato su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale.
    La  pubblicazione  dell'avviso  deve  avvenire  almeno (20) venti
giorni prima di quello fissato per la gara.
                              Art. 55)
                       - Procedura Ristretta -
    La procedura ristretta per l'appalto di opere, lavori, servizi  e
forniture  ha luogo mediante l'invio alle imprese ritenute idonee, di
una lettera d'invito con indicati gli elementi  essenziali  dell'atto
in  cui  sono  descritti  l'oggetto  e  le  condizioni  generali  del
contratto, corredata, all'occorrenza della necessaria  documentazione
tecnica.
    Le  ditte  dovranno  essere  invitate  a  prendere  visione delle
condizioni particolari dei capitolati cosi' da poter presentare entro
il giorno stabilito la propria offerta  documentata  con  indicazione
del prezzo o del miglioramento del prezzo base ove stabilito.
    Nella lettera d'invito devono essere precisate le modalita' della
gara  ed  il  criterio  scelto  in  base  al quale si procedera' alla
aggiudicazione.
    L'individuazione delle Imprese da invitare  alla  gara  e'  fatta
attraverso  la  pubblicazione  di  avvisi, su uno o piu' quotidiani a
diffusione  nazionale,  anche  solo  per  estratto,   contenenti   le
opportune notizie inerenti alla gara con la indicazione di un termine
e  delle relative modalita' affinche' chi vi abbia interesse e sia in
possesso dei requisiti richiesti possa chiedere  di  essere  invitato
alla stessa.
    Il bando integrale verra' affisso all'Albo Ufficiale dell'I.U.N.
    Apposita   Commissione   procedera'   alla   preselezione   delle
richieste.
    A   tutte   le   gare,   indipendentemente   dall'importo   della
prestazione,  possono partecipare, oltre che Imprese o ditte singole,
anche Imprese o ditte appositamente  e  temporaneamente  raggruppate,
purche'  si  presentino con la stessa identita' e veste giuridica con
cui sono state scelte in fase di prequalificazione.
    Puo' essere previsto, in sede di approvazione della  proposta  di
cui  all'art.  51,  che  le  Commissioni  di  gara non procedano alla
aggiudicazione  definitiva  che  e'  demandata,  invece,   all'organo
deliberante.
    Le sedute di gara sono pubbliche e ad esse possono partecipare
    -  previa  richiesta  di  costituzione  a verbale - i concorrenti
direttamente o a mezzo procuratore.
    Quando la graduatoria delle  offerte  vede  piu'  concorrenti  ex
aequo  al 1 posto, la Commissione di gara procede ad aggiudicare dopo
sorteggio tra i sopra citati concorrenti.
    L'Amministrazione si  riserva  l'insindacabile  facolta'  di  non
invitare  alla  gara  coloro i quali, pur risultando aggiudicatari in
precedenti appalti, abbiano rinunziato  ad  eseguire  le  prestazioni
oggetto  della  gara, nonche' quelli che hanno gia' dato prova di non
sufficiente   affidabilita'    tecnico-economica    ovvero    abbiano
determinato ritardi nell'esecuzione di precedenti contratti.
                              Art. 56)
                       - Procedura Negoziata -
    Il ricorso alla procedura negoziata e' ammesso:
    -  a)  quando  le gare di cui ai precedenti articoli siano andate
deserte o si abbiano inequivoci elementi di  previsione  che,  se  si
sperimentassero, andrebbero deserte;
    -   b)  per  l'acquisto  di  beni,  la  prestazione  di  servizi,
l'esecuzione di lavori  che  una  sola  e  determinata  impresa  puo'
fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione
richiesti  o  quando  l'acquisto  riguarda  beni la cui produzione e'
garantita da privativa industriale;
    - c) per l'acquisto, la permuta e la locazione, sia essa attiva o
passiva,  di  immobili  immediatamente  fruibili,  da  ristrutturare,
adeguare  o  risanare ovvero di immobili in corso di costruzione o su
progetto,  nonche'  per  la   vendita   di   immobili   a   pubbliche
amministrazioni ;
    - d) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e
delle   forniture   dei   beni   e   servizi,  dovuta  a  circostanze
imprevedibili, ovvero alla necessita' di far eseguire le  prestazioni
a  spese e a rischio degli imprenditori inadempienti, non consente di
attendere i tempi necessari all'esperimento della gara pubblica;
    - e) per l'affidamento di studi,  ricerche  e  sperimentazioni  a
persone  o  ditte  aventi  alta  e  comprovata  competenza  tecnica o
scientifica;
    - f) per i lavori ed i servizi complementari  non  figuranti  nel
contratto  originario e resisi necessari per circostanze inizialmente
non  prevedibili,  a  condizione  che  siano  affidati  allo   stesso
contraente,   non   possano   essere  tecnicamente  o  economicamente
separabili ed il loro ammontare non superi il  50%  dell'importo  del
contratto   originario   ovvero   per  l'affidamento  di  servizi  di
manutenzione e conduzione  di  edifici,  impianti,  attrezzature,  ai
soggetti che abbiano concorso alla loro realizzazione;
    -  g)  per  l'affidamento  al  medesimo  contraente  di forniture
destinate al completamento o  all'ampliamento  di  quelle  esistenti,
qualora  il  ricorso  ad  altri  fornitori  costringesse  l'I.U.N. ad
acquistare materiale con caratteristiche differenti, il cui impiego o
la   cui   manutenzione   comporterebbe   notevoli   difficolta'    o
incompatibilita'   tecniche,  sempre  che'  il  ricorso  allo  stesso
fornitore sia nel complesso economicamente conveniente;
    - h) quando trattasi di contratto per lavori il cui  importo  non
sia superiore a lire 100 milioni e di contratto per forniture di beni
o  di  servizi  il  cui  importo  non sia superiore a lire 70 milioni
purche'  il  predetto  importo  non  risulti  dal  frazionamento  del
complessivo importo dello stesso lavoro, fornitura o servizio;
    -  i)  per  stipulare  contratti di locazione finanziaria di beni
mobili e immobili.  La ragione per la quale si intende ricorrere alla
trattativa  privata  deve  essere  idoneamente   documentata,   fatta
eccezione per l'ipotesi di cui alla lettera h).
    Nei  casi  previsti  alla  lettera  h)  deve  essere interpellato
contestualmente per iscritto un numero di  imprese  non  inferiore  a
tre.
    Nella   richiesta   devono  essere  precisate  le  condizioni  di
esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, le modalita' di
pagamento, la misura della penalita' da applicare in caso di  mancata
o  ritardata esecuzione, la necessita' che l'assuntore si obblighi ad
uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti.
    Deve essere altresi' prevista la facolta'  per  l'amministrazione
di  procedere alle spese in danno e, quindi, a rischio e pericolo del
contraente  e/o  di  rescindere  l'obbligazione   mediante   semplice
denuncia nei casi in cui il contraente venga meno ai patti concordati
ovvero  alle  sopraindicate condizioni e, infine, l'indicazione della
competenza del Foro di Napoli per eventuali controversie.
    Inoltre nella richiesta deve essere espressamente previsto che  i
preventivi  devono essere consegnati, entro il prefissato termine, in
plichi chiusi, controfirmati sui lembi di chiusura.
                              Art. 57)
                    - Sistemi di Aggiudicazione -
    Per i contratti attivi:
    - l'aggiudicazione avverra' unicamente a favore di  chi  presenta
l'offerta  contenente  il  prezzo  piu'  alto  che  dev'essere pari o
comunque superiore a quello eventualmente indicato nell'avviso d'asta
o nella lettera d'invito.
    Per i contratti passivi:
    - l'aggiudicazione avverra' in uno dei seguenti modi:
    - a) A favore di chi offre il prezzo piu' basso.
    - b/1) Per offerta prezzi.
    - In questa circostanza l'Amministrazione invia  ai  concorrenti,
unitamente  alla  lettera  di  invito,  una  "scheda tecnica", ovvero
l'elenco descrittivo delle voci  relative  alle  varie  categorie  di
lavori  e/o forniture richieste con l'indicazione puntuale delle loro
caratteristiche, senza l'indicazione dei corrispettivi prezzi unitari
e un modulo a piu'  colonne  denominato  "lista  delle  categorie  di
lavoro e/o forniture previste per l'esecuzione dell'appalto".
    Nel   suddetto   modulo,   autenticato   in   ogni   suo   foglio
dall'Amministrazione, si riporta per ogni  categoria  di  lavoro  e/o
fornitura:
    -  a) nella prima colonna, l'indicazione delle voci relative alle
varie categorie di lavoro e/o fornitura,  con  specifico  riferimento
all'elenco descrittivo (c.d. scheda tecnica);
    - b) nella seconda colonna, l'unita' di misura ed il quantitativo
previsto per ciascuna voce.
    Nel  termine  fissato  con  la  lettera  di invito, i concorrenti
rimettono all'Amministrazione il modulo di cui ai  precedenti  commi,
completato,  nella  terza  colonna,  con i prezzi unitari che essi si
dichiarano disposti ad offrire per  ogni  voce  relativa  alle  varie
categorie  di  lavoro  e/o  fornitura  e, nella quarta colonna, con i
prodotti dei quantitativi risultanti  dalla  seconda  colonna  per  i
prezzi  indicati  nella  terza. Il prezzo complessivo offerto, che e'
rappresentato dalla  somma  di  tali  prodotti,  viene  indicato  dal
concorrente in calce al modulo stesso.
    I  prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere; vale, per
il caso di discordanza, il prezzo in lettere.
    Il modulo, che non puo' in nessun modo  essere  modificato  nelle
prime  due  colonne, dovra' essere sottoscritto in ciascun foglio dal
concorrente medesimo e non puo' presentare correzioni nelle parti  da
riempirsi  a  cura  del  concorrente  che  non  siano  da  lui stesso
espressamente confermate e sottoscritte.
    La Commissione di gara apre i plichi  ricevuti,  contrassegna  ed
autentica  le  offerte  in  ciascun  foglio e le eventuali correzioni
apportate nel modo indicato nel precedente  comma,  legge  il  prezzo
complessivo  offerto  da  ciascun  concorrente e forma la graduatoria
delle offerte.
    Quindi   la   Commissione  procede  alla  verifica  dei  conteggi
presentati dal concorrente che ha offerto il prezzo complessivo  piu'
vantaggioso  per  l'Amministrazione tenendo per validi e immutabili i
prezzi unitari e provvedendo, ove si riscontrino errori di calcolo, a
correggere i prodotti o la somma di cui al terzo comma  del  presente
punto b/1)
    Se  non vi siano correzioni da apportare o se, nonostante queste,
l'offerta verificata resti la piu' vantaggiosa,  la  Commissione  che
presiede  la  gara formula la proposta di aggiudicazione in favore di
tale concorrente al prezzo complessivo eventualmente rettificato.
    Nel  caso  in  cui,  per  effetto  delle   correzioni   apportate
all'offerta  verificata,  risulti  che  il  prezzo  complessivo  piu'
vantaggioso e' stato proposto da altro concorrente,  la  proposta  di
aggiudicazione viene dichiarata a favore di questi, anche in tal caso
previa verifica dei conteggi presentati.
    Successivamente  i  risultati  di  gara  sono sottoposti - a cura
della struttura che ha elaborato l'ipotesi contrattuale  e  corredati
dal  parere  sulla  congruita'  dei  prezzi  offerti  espresso  dalla
medesima  struttura  -  all'esame  dell'Organo  deliberante   per   i
provvedimenti di competenza.
    - b/2) Offerta-prezzi per l'acquisizione di servizi
    -  In  tale  caso  vengono prese in considerazione, e mediate fra
loro, le offerte, nel complesso, piu'  vantaggiose  per  l'I.U.N.  in
ragione del 50% di tutte le offerte ammesse, se in numero complessivo
pari  e  del  50%  arrotondato  all'unita'  superiore  se  in  numero
complessivo dispari.
    La  proposta  di  aggiudicazione  si  effettua  in   favore   del
concorrente  che  abbia  presentato  l'offerta  che  eguaglia  o,  in
mancanza, che piu' si avvicina per eccesso alla media rilevata.
    Qualora siano  prese  in  considerazione  solo  due  offerte,  la
proposta  e'  effettuata  a  favore del concorrente che ha presentato
l'offerta piu' vantaggiosa per l'Amministrazione.
    Successivamente i risultati di gara  sono  sottoposti  -  a  cura
della  struttura  che ha elaborato l'ipotesi contrattuale e corredati
dal  parere  sulla  congruita'  dei  prezzi  offerti  espresso  dalla
medesima   struttura   -  all'esame  dell'Organo  deliberante  per  i
provvedimenti di competenza.
    - c) Offerta economicamente piu' vantaggiosa
    - In tale ipotesi l'aggiudicazione  viene  fatta  in  favore  del
concorrente  che ha presentato l'offerta piu' vantaggiosa determinata
in base ad una pluralita' di elementi variabili secondo  l'appalto  e
attinenti   al   prezzo,  al  termine  di  esecuzione,  al  costo  di
utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico  della  prestazione
ovvero all'organizzazione del servizio che i concorrenti si impegnano
a  fornire.  Nel  Capitolato  d'oneri  e  nel  bando  di gara saranno
menzionati tutti gli elementi di valutazione che  verranno  applicati
separatamente  o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza
loro attribuita.
    In  sede  di  gara  la  Commissione  Amministrativa   esamina   e
controfirma  la documentazione prodotta dai concorrenti ed ammette al
prosieguo della gara quelli in  possesso  dei  requisiti  prescritti.
Successivamente  apre  le offerte, formula la graduatoria provvisoria
solo in base all'elemento prezzo e  trasmette  gli  atti  di  gara  -
attraverso  la competente struttura amministrativa - alla Commissione
di  esperti  all'uopo  nominata  dall'Organo  deliberante  perche'  ,
esaminati  e  valutati  gli altri elementi, formuli la graduatoria di
merito con l'ipotesi di aggiudicazione che poi - sempre a cura  della
struttura  amministrativa  competente  -  sara'  sottoposta all'esame
dell'Organo deliberante per i provvedimenti di competenza.
    - d) Progetti offerta
    Quando l'Organo deliberante intende ricorrere alla collaborazione
e all'apporto di  particolare  competenza  tecnica  e  di  esperienza
specifica  da  parte  della offerente per l'elaborazione del progetto
definitivo relativo a lavori, forniture  o  servizi,  i  concorrenti,
individuati  alla  stregua degli articoli precedenti, sono invitati a
presentare,  nei  termini,  nelle  forme   e   nei   modi   stabiliti
dall'invito,  il  progetto  dell'opera,  del  lavoro, ovvero il piano
della fornitura o del servizio, corredato dei  relativi  prezzi,  con
l'avvertimento  che  nessun  compenso o rimborso di spesa puo' essere
comunque preteso dagli interessati per l'elaborazione del progetto  o
del  piano.  In  sede di gara la Commissione Amministrativa esamina e
controfirma la documentazione prodotta dai  concorrenti,  ammette  al
prosieguo  della  gara  quelli  in possesso dei requisiti prescritti,
apre, inoltre, le offerte, ne registra le risultanze  e  rimette  gli
atti all'Amministrazione.
    Con  deliberazione  assunta  dal  C.d.A.,  viene  costituita  una
Commissione di  esperti  la  quale  compie  l'esame  comparativo  dei
diversi  progetti o piani, accerta la congruita' dei relativi prezzi,
tenendo conto degli  elementi  tecnici  ed  economici  delle  singole
offerte,   e   redige   un   processo  verbale  con  la  proposta  di
aggiudicazione.
    Il processo verbale sopra detto, con le relative  risultanze  dei
lavori   viene   trasmesso   -  attraverso  la  competente  struttura
amministrativa - all'Organo che ha deliberato di  contrarre  che,  in
base al parere della Commissione, delibera con giudizio insindacabile
in  ordine  all'aggiudicazione o che si proceda ad una nuova gara con
l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.
    L'Organo  deliberante  puo'   prevedere   che   nel   capitolato,
nell'avviso  e/o nell'invito a gara sia inserita la facolta' da parte
dell'Amministrazione di affidare l'esecuzione  di  un'aliquota  della
prestazione ad un concorrente diverso dall'aggiudicatario principale.
    La  quota  in  parola  non  potra', in ogni caso, superare il 30%
dell'importo totale della prestazione stessa.
    Le proposte  di  affidamento  a  concorrenti  diversi  da  quello
principale   devono  essere  opportunamente  motivate  a  cura  della
Commissione.
    Il bando di gara per la  presente  procedura  deve  prevedere  di
norma,   salvo   diversa  statuizione  dell'Organo  che  delibera  di
contrarre, la presenza di almeno (3) tre offerte valide.
    La Commissione di esperti e' formata  da  un  numero  dispari  di
componenti ed e' un collegio perfetto.
                              Art. 58)
                     - Svolgimento delle Gare -
    1.)  Nei  casi  previsti  la Commissione di preselezione comunica
all'Organo deliberante il numero  dei  partecipanti  alla  successiva
fase.
    2.)  Le  gare  con  procedura  aperta e ristretta si svolgono nel
luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti  dall'avviso  d'asta  o  dalla
lettera di invito.
    3.)  L'apposita Commissione di gara, il giorno e nell'ora fissata
apre  e   controfirma   le   offerte,   provvede   alla   conseguente
aggiudicazione   secondo  la  disciplina  sopra  dettata,  salvo  che
l'aggiudicazione stessa non sia stata  riservata  all'Organo  che  ha
deliberato  di  contrarre.    Quest'ultima  circostanza  deve  essere
indicata nel provvedimento con il quale e' stata deliberata la gara e
riportata nel capitolato, nello avviso e/o nell'invito.
    4.) La  gara  e'  dichiarata  deserta  qualora  non  siano  state
presentate   almeno   (3)  tre  offerte,  salva  diversa  statuizione
nell'avviso d'asta o nella lettera di invito.
    5.) Tutte le sedute di gara possono essere sospese ed  aggiornate
ad altra data.
    In  tale  circostanza  resteranno  comunque  immutati  i  termini
precedentemente fissati per la presentazione delle offerte.
                              Art. 59)
                           - Commissioni -
    Le Commissioni  preposte  alle  gare  svolgentisi  con  procedura
aperta  o  ristretta,  nelle fasi di preselezione, di ammissione alle
gare e della relativa aggiudicazione, quelle preposte  all'esame  dei
progetti-offerta  e  quelle che valutano le offerte piu' vantaggiose,
sono costituite, di norma, da almeno (3) tre  componenti  forniti  di
comprovata  qualificazione  e  specifica  esperienza,  uno  dei quali
assume funzioni di Presidente.
    Il Rettore, con proprio decreto costituisce le Commissioni.
    Le Commissioni di preselezione provvedono ad esaminare le domande
di partecipazione selezionando per le  gare  i  richiedenti  ritenuti
idonei.
    Le   Commissioni   di   gara   esaminano,   controfirmandola,  la
documentazione prodotta dai concorrenti  ed  ammettono  al  prosieguo
quelli  in possesso dei requisiti prescritti. Successivamente, aprono
le offerte e, secondo i casi, redigono la graduatoria aggiudicando al
concorrente che ha presentato l'offerta risultata al 1 posto  ovvero,
dopo aver stilato la graduatoria provvisoria sottopongono, attraverso
la competente struttura amministrativa, i relativi atti di gara, alla
valutazione della Commissione di esperti.
                              Art. 60)
             - Norme Generali in Materia di Contratti -
    1)  I  contratti devono avere oggetto e durata certi.  Parimenti,
deve essere ben determinato ogni altro elemento del contratto stesso.
    La  durata  non  puo'  superare  i  nove  anni,  salvo  che   per
particolari  ragioni  di  necessita'  o  convenienza  da indicare nel
provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 51.
    I contratti devono  contenere  clausola  risolutiva  espressa  ai
sensi  dell'articolo  1456  del Codice Civile, da far valere da parte
dell'I.U.N.,  nel  caso  di   gravi   inadempienze,   preventivamente
determinate nell'atto contrattuale.
    2)  Il  Foro  competente  per eventuali controversie e' quello di
Napoli.
    3) Tutti i contratti devono inoltre contenere almeno  i  seguenti
elementi:
    -  indicazione  del  rappresentante  e  del  domicilio legale del
contraente;
    - le spese a carico del contraente;
    -  indicazione  della  regolarita' delle posizioni contributive e
assicurative;
    -  obbligo  di  notifica  all'Amministrazione  delle  ipotesi  di
variazioni  del  legale  rappresentante, di fusione, di scissione, di
incorporazione di societa' o  trasformazione  o  modificazione  della
ragione sociale della ditta;
    - cauzione;
    - collaudo o attestazione di regolare esecuzione;
    -  tempi  e modalita' di pagamento ed eventuale anticipazione e/o
pagamenti in acconto;
    - penali;
    - sub appalto.
    Le clausole onerose o derogatorie dovranno  essere  espressamente
accettate  dal  contraente ai sensi degli artt. 1341 -1342 del Codice
Civile.
                              Art. 61)
           - Lavori, Forniture e Servizi: Norme Generali -
    I lavori, le forniture ed i servizi sono regolamentati oltre  che
della   presente  disciplina  dai  capitolati  d'oneri  generali  e/o
speciali.
    La consegna dei lavori viene di norma effettuata dalla competente
struttura tecnica dopo l'individuazione del contraente,  anche  nelle
more della stipula del contratto.
    La  ricezione  delle  forniture  di  beni  viene effettuata dalla
competente  struttura  tecnica   o   amministrativa   indicata,   per
competenza, nei capitolati generali e/o speciali.
    L'autorizzazione  formale  al  sub  appalto  per  prestazioni  di
importo fino a lire 100 milioni  viene  rilasciata  dal  responsabile
della struttura tecnica.
                              Art. 62)
                    - Stipulazione di Contratti -
    L'I.U.N.   da'   comunicazione   alla  controparte  dell'avvenuta
aggiudicazione o  della  volonta'  di  addivenire  alla  stipula  del
contratto,  specificando, nel caso in cui si proceda dopo esperimento
di gara, che la mancata  sottoscrizione  del  contratto  nel  termine
indicato  dall'Amministrazione,  senza  giustificato  motivo comporta
l'automatica decadenza dall'aggiudicazione.
    Le spese di bollo  e  registrazione  relative  alla  stipula  dei
contratti  di  lavori,  forniture e servizi sono a carico dei privati
contraenti.
    Per i contratti relativi a compravendite  immobiliari  le  citate
spese sono a carico della parte acquirente.
    I  contratti sono stipulati dal Rettore o da un suo delegato, dal
Direttore Amministrativo e per il Dipartimento  dal  Direttore  dello
stesso,  nell'ambito  delle rispettive competenze in forma pubblica o
privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio  di
corrispondenza secondo l'uso del commercio.
    Nei  contratti  stipulati  dal  Direttore  Amministrativo  e  dai
Direttori di Dipartimento dev'essere contenuta  la  clausola  che  la
legittimazione processuale attiva e passiva e' devoluta agli stessi.
    Tale  clausola  dovra'  essere  espressamente  accettata ai sensi
degli art. li 1341 e 1342 C.c.
    Un  funzionario  dell'Amministrazione, viene delegato con Decreto
del Rettore, a redigere ed a ricevere, a tutti  gli  effetti  legali,
gli   atti  e  contratti  dell'Amministrazione  Universitaria  e  dei
Dipartimenti ed a assistere alle gare redigendo il relativo verbale.
    Il funzionario sopra detto  custodisce  i  contratti  per  ordine
cronologico  tenendo  apposito  Repertorio  a norma ed in conformita'
della legge notarile, di quella concernente il repertorio degli  atti
firmati da pubblici ufficiali e delle leggi tributarie.
    Il Repertorio e' unico come unico e' il funzionario delegato agli
atti e contratti.
    Il decreto di cui al comma 4 deve prevedere, in caso di assenza o
impedimento  del funzionario-ufficiale rogante, altro funzionario per
la sostituzione.
    L'Amministrazione puo'  conferire  ad  un  Notaio  l'incarico  di
rogare   i  contratti  di  compra-vendita  di  immobili  ed  atti  di
particolare complessita'.
                              Art. 63)
                            - Collaudo -
    I  contratti  relativi   ai   servizi   saranno   sottoposti   ad
attestazione  di  regolare  esecuzione  secondo  quanto  previsto dai
rispettivi capitolati speciali.
    Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo secondo le
norme generali stabilite nel presente articolo  e  quelle  specifiche
riportate  nei relativi contratti, fatti salvi quelli disciplinati da
particolari disposizioni legislative.
    Il collaudo ha per scopo di verificare e certificare:
    - se l'opera sia  stata  eseguita  a  perfetta  regola  d'arte  e
secondo le prescrizioni contrattuali;
    -  se  i  dati  risultanti  dalla  contabilita'  e  dai documenti
giustificativi siano rispondenti fra loro  e  con  le  risultanze  di
fatto, cio' anche per qualita' dei materiali e/o provviste;
    -  se  i prezzi attribuiti ed i compensi liquidati siano conformi
ai patti contrattuali;
    - se nella gestione dell'opera si sia avuto cura degli  interessi
della struttura amministrativa che ha autorizzato la spesa.
    Nell'atto   della   collaudazione   dovranno  inoltre  esaminarsi
eventuali contenziosi sorti tra le parti, proponendo motivate ipotesi
di risoluzione degli stessi.
    Per i lavori di importo non superiore  a  lire  100  milioni,  in
luogo del certificato di collaudo verra' rilasciato da chi ha diretto
i lavori certificato di regolare esecuzione.
    Per  le  forniture  di importo non superiore a lire 50 milioni in
luogo del  certificato  di  collaudo  verra'  rilasciato  da  chi  ha
ricevuto la fornitura certificato di regolare esecuzione.
    Il  collaudo finale deve avere luogo non oltre sei (6) mesi dalla
ultimazione dei lavori e/o dalla consegna della fornitura;  parimenti
la  regolare  certificazione  deve  intervenire non oltre quattro (4)
mesi.
    L'organo  collegiale  deliberante  all'atto   dell'autorizzazione
della  spesa  potra'  disporre  di  procedere  al collaudo e non alla