(all. 1 - art. 1) (parte 2)
regolare esecuzione.
    Nell'ambito  delle  spese  in  economia  il  collaudo  e'  sempre
sostituito   dall'attestazione   della   regolarita'  dell'esecuzione
rilasciata dai responsabili come sopra individuati.
    Nell'ipotesi  in  esame l'attestazione di regolare esecuzione non
soggetta ad approvazioni deve essere contestuale alla liquidazione o,
nel caso di pagamenti rateizzati, all'ultima rata.
    In tutti gli altri casi e' richiesta l'emissione del  certificato
di collaudo.
    L'affidamento  di  tale  incarico deve essere fatto a persona che
comunque non abbia preso parte anche ad una sola delle diverse fasi -
progettazione,  aggiudicazione,  direzione  dei  lavori   e/o   della
fornitura - previste per l'effettuazione di un'opera.
    Il  collaudo e' eseguito da personale dell'I.U.N.  ovvero qualora
se ne ravvisi la necessita' da  estranei  qualificati  per  specifica
competenza.
    La  nomina  del  collaudatore  e'  effettuata  per  lavori il cui
importo non sia superiore a  lire  300  milioni  dal  Rettore  e  dal
Consiglio di Amministrazione per lavori eccedenti la predetta somma.
    Parimenti  la nomina del collaudatore e' disposta dal Rettore per
forniture il cui importo non superi lire 100 milioni e dal C.d.A. per
forniture il cui importo ecceda la predetta somma.
    Nell'ipotesi di opere o  forniture  di  notevole  importanza,  il
citato organo ha la facolta' di nominare una Commissione composta, di
norma, da n. 3 persone; al Presidente spetta il compito di fissare le
riunioni e di coordinare le attivita' della Commissione.
    Le  decisioni  della Commissione, che va sempre considerata quale
collegio perfetto, saranno prese a maggioranza per  cui  nell'ipotesi
di  mancata  unanimita'  i  componenti  con  parere  diverso dovranno
esplicitare le loro ragioni.
    Di norma il collaudatore deve  essere  nominato  al  termine  dei
lavori e delle forniture.
    Tuttavia,   in   tutti  i  casi  nei  quali  la  tipologia  della
prestazione  imponga   l'effettuazione   di   controlli   contestuali
all'esecuzione,   il   collaudatore   puo'   essere   nominato  prima
dell'inizio dell'opera o durante il suo avanzamento e di  tale  fatto
si terra' conto nella determinazione del compenso spettante.
    L'incarico  di  collaudo  dovra'  essere disciplinato da apposita
convenzione.
                              Art. 64)
                  - Revisione Prezzi Contrattuali -
    La revisione  dei  prezzi  contrattuali  e'  ammessa  nei  limiti
previsti  dalle disposizioni vigenti in materia per l'Amministrazione
dello Stato.
                              Art. 65)
                    - Anticipazione del Prezzo -
    Per i lavori l'anticipazione e' ammessa nei limiti e  secondo  le
modalita'  fissate  nella  normativa  relativa  alla realizzazione di
opere pubbliche per conto dello Stato.
    Per le forniture di beni, ove l'importo sia superiore a lire  100
milioni   IVA  esclusa,  e'  consentita  la  concessione,  a  domanda
dell'interessato e previa prestazione  di  idonea  garanzia,  di  una
anticipazione  nella  misura  indicata  - fissata di anno in anno dal
Consiglio di Amministrazione.
    L'anticipazione  e'  revocata  quando  il   contratto   non   sia
successivamente   stipulato  ovvero  non  sia  iniziato  nei  termini
stabiliti o non prosegua secondo gli obblighi negoziali.
    Qualora  l'esecuzione  del contratto non abbia inizio nel termine
stabilito,  oltre  all'applicazione  delle  penalita'  previste   dal
contratto, nel revocare senza ritardi l'anticipazione sopra detta, la
medesima  viene  richiesta  maggiorata  degli interessi legali per il
periodo decorrente dalla data di emissione del  titolo  di  pagamento
dell'anticipazione a quello della restituzione della stessa.
    A  tal fine, in tutti i casi in cui l'Amministrazione dispone una
anticipazione, a cura  della  struttura  che  ha  proposto  l'ipotesi
contrattuale    all'organo    deliberante,    viene   acquisita   una
dichiarazione  con  la  quale  il  contraente  assume  l'obbligo   di
restituire  le  anticipazione,  oltre  gli  interessi  legali, quando
ricorrano i casi di cui al presente articolo.
    L'anticipazione in parola e' recuperata, fino all'intero importo,
con   trattenute   sugli    acconti    nella    stessa    percentuale
dell'anticipazione, al lordo delle ritenute di legge e di contratto.
    L'eventuale   somma   rimasta   da   recuperare   e'   trattenuta
integralmente in sede di pagamento del saldo contrattuale.
    Se  il  compenso  e'  corrisposto   in   una   unica   soluzione,
l'anticipazione e' recuperata per intero su tale pagamento.
                              Art. 66)
                            - Cauzione -
    A garanzia  dell'esecuzione  dei  contratti  le  imprese  debbono
prestare una cauzione, nella misura del 10% del prezzo contrattuale.
    Si  puo' prescindere dalla cauzione, nel caso in cui il contratto
non superi l'importo di lire 30 milioni esclusi  ogni  frazionamento,
ripartizione,  completamento  o  ampliamento  di  precedenti lavori o
forniture.
    Per i contratti stipulati all'estero si applicano le leggi e  gli
usi locali.
    La  cauzione,  qualora  richiesta,  viene costituita nei seguenti
modi:
    - con deposito numerario o di titoli di Stato o  garantito  dallo
Stato;
    - con fidejussione bancaria;
    - con fidejussione assicurativa.
    In   relazione   ai  risultati  del  collaudo  o  della  regolare
esecuzione, la cauzione versata sara' a seconda dei casi, restituita,
incamerata  parzialmente  o  totalmente   con   atto   amministrativo
unilaterale.
                              Art. 67)
                            - Penalita' -
    La  ditta  contraente  deve  eseguire le obbligazioni assunte nel
termine e secondo le modalita' stabilite dal contratto.
    Quando  cio'  non  si  verificasse,  salvo   il   caso   in   cui
l'Amministrazione  accerta attraverso la competente struttura che gli
inadempimenti contrattuali non sono dovuti a colpa del contraente, il
medesimo deve rimborsare all'Amministrazione le spese conseguenti  al
mancato  rispetto  degli  impegni  contrattuali  e  sottostare ad una
penale pecuniaria nella misura determinata  dallo  specifico  accordo
negoziale.
    La  procedura  di  contestazione  degli inadempimenti della ditta
deve   essere   effettuata   di   norma   in   contraddittorio,   dal
rappresentante  dell'I.U.N.  e  dal rappresentante o dal responsabile
operativo della ditta, con apposita verbalizzazione. Qualora non  sia
possibile   procedere  al  contraddittorio,  la  contestazione  degli
inadempimenti va fatta per iscritto e per raccomandata.
    La misura della penale deve essere sempre indicata con un  minimo
e  un  massimo  e si applichera', di conseguenza, secondo la gravita'
degli inadempimenti accertati.
    L'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di penale del
contraente e' dedotto dall'importo  del  conto  finale  nel  caso  di
lavori  ovvero  dal  saldo  nel  caso  di forniture di servizi con la
eventuale riduzione quando si riconosca che in tutto o  in  parte  il
mancato  adempimento  non  sia imputabile all'appaltatore. In caso di
inadempimento l'Amministrazione salvo  tutte  le  eventuali  rivalse,
incamera la cauzione di cui all'articolo precedente.
                              Art. 68)
       - Esecuzione dei Lavori e delle Provviste in Economia -
    I lavori in economia possono essere eseguiti:
    -  a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi
propri o appositamente noleggiati e con personale dell'I.U.N.;
    - b) a cottimo  fiduciario  mediante  affidamento  a  ditte  o  a
persone  di  nota  capacita'  ed  idoneita',  previa  acquisizione di
preventivi contenenti le condizioni di  esecuzione  dei  lavori  e  i
relativi prezzi sulla base delle indicazioni fornite dall'I.U.N.;
    -  c) con sistema misto, cioe' parte in amministrazione diretta e
parte a cottimo fiduciario.
    Le provviste di beni e servizi in economia sono eseguiti  con  le
modalita' di alla lett.b) del precedente comma.
                              Art. 69)
                        - Spese in Economia -
    Possono   essere   effettuate   in  economia,  nei  limiti  degli
stanziamenti di bilancio, le seguenti spese:
    1) provviste di generi di cancelleria, di stampati,  di  bolli  e
fogli  bollati,  modelli,  materiale  per  disegno  e per fotografia,
nonche' stampe di tabulati, circolari e simili;
    2) abbonamenti a riviste, periodici e simili, acquisti di libri e
pubblicazioni periodiche, nonche' relative spese di rilegatura, spese
per pubblicazioni didattiche e scientifiche;
    3) organizzazione di mostre, conferenze, convegni e  seminari  ed
altre   manifestazioni   culturali   e   scientifiche   nazionali  ed
internazionali, fitto locali occorrenti, stampa  di  inviti  e  degli
atti ed altre spese connesse alle suddette manifestazioni;
    4) iniziative culturali e didattiche per gli studenti;
    5) spese di rappresentanza;
    6)  acquisto, riparazione, manutenzione, assicurazioni e noleggio
di autoveicoli ed altri  mezzi  di  trasporto,  nonche'  acquisti  di
carburante, lubrificanti, pezzi di ricambio ed accessori ;
    7)  noleggio,  acquisto,  manutenzione  e  riparazione di mobili,
arredi, attrezzature, utensili, strumenti  e  materiale  scientifico,
didattico e di sperimentazione e macchine d'ufficio;
    8)  locazione  di  immobili a breve termine, spese condominiali e
consortili,   noleggio   di   mobili   e   strumenti   in   occasione
dell'espletamento  di  corsi, quando non sia possibile utilizzare e/o
non siano sufficienti le normali attrezzature;
    9) piccoli impianti, spese di illuminazione, riscaldamento, forza
motrice,  acqua,  telefono,  gas,  gas  tecnici,  spese   postali   e
telegrafiche, di fax e telefax;
    10)  manutenzione e riparazione di locali e dei relativi impianti
;
    11) spese straordinarie di pulizia, disinfezione, disinfestazione
e derattizzazione dei locali;
    12) acquisto di corredo al personale ausiliario;
    13) divulgazione di bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo
stampa o di altre fonti di informazione, ove sia ritenuto necessario;
    14) altri lavori,  servizi  e  provviste  occorrenti  ai  bisogni
periodici  e giornalieri, non previsti nei precedenti punti e che per
la  loro  natura  non  possono  essere   eseguiti   o   utilmente   e
convenientemente  utilizzati  con  le procedure contrattuali previste
nei precedenti articoli;
    15) spese per necrologi;
    16) spese per dottorati di ricerca;
    17) imposte, tasse, canoni;
    18) provviste per pronto soccorso e sanitari;
    19) trasporti, spedizioni e facchinaggi.
                              Art. 70)
                 - Spese in Economia: Norme Comuni -
    Le spese in economia sono effettuate da:
    - a) amministrazione centrale;
    - b) dipartimento e strutture assimilate;
    - c) istituti e strutture assimilate.
    Si   applicano   a   tutte  le  spese  in  economia  le  seguenti
disposizioni:
    Non puo'  essere  suddivisa  artificiosamente  alcuna  fornitura,
alcun  lavoro  o  servizio,  che  possa  considerarsi  con  carattere
unitario, in piu' forniture, lavori o servizi, salvo che, per ragioni
particolari, da specificare espressamente, non si  ritenga  opportuno
affidarli a piu' fornitori o ditte.
    Le   ordinazioni  delle  spese  vengono  effettuate  a  mezzo  di
comunicazione al contraente del buono  d'ordine,  che  potra'  essere
accompagnata e/o integrata, se l'ordinatore lo ritenga necessario, da
una  lettera  secondo  gli  usi  del  commercio o dalla stipula di un
apposito  atto,  ovvero  con  l'adesione  ad  un  contratto  proposto
dall'altro contraente.
    Tutte  le  fatture, note e simili, devono essere munite del visto
del responsabile della struttura con l'indicazione  del  capitolo  di
spesa  nonche'  del  visto, al fine dell'attestazione di congruita' e
regolarita'  delle  spese  effettuate  e   della   loro   rispondenza
all'ordinazione.
                              Art. 71)
          - Modalita' di Esecuzione delle Spese in Economia
                dell'Amministrazione Universitaria -
    Il  limite di valore per ciascuna spesa in economia e' fissato in
L. 20 milioni IVA esclusa.
    Le spese in economia sono ordinate dal Direttore Amministrativo.
    Le  spese  di  rappresentanza  e  per  necrologi  sono   ordinate
esclusivamente su proposta del Rettore.
    Per  ogni  spesa  devono  essere  acquisiti  agli atti almeno tre
preventivi salvo i casi di:
    1) spese per lavori il cui importo non superi lire 5 milioni  IVA
esclusa  e  spese per servizi e/o forniture il cui importo non superi
lire 3 milioni IVA esclusa;
    2)  urgenza  determinata  da  inderogabili   ed   imprescindibili
esigenze ;
    3)  mancanza di almeno tre ditte che possano assolvere in maniera
soddisfacente agli impegni;
    4) specialita' della spesa  che  giustifichi  la  necessita'  del
ricorso ad una determinata ditta.
    Le proposte di ordinazioni riguardanti i lavori, le riparazioni e
la  manutenzione  dei  locali  e dei relativi impianti, devono essere
corredate da apposite perizie o documentazioni giustificative a firma
del responsabile della struttura tecnica competente.
    I preventivi debbono essere richiesti per iscritto  o  anche  via
fax,   in  caso  di  urgenza  o  di  spesa  di  modica  entita',  dal
responsabile della struttura richiedente.
    Nella  richiesta  deve  essere  espressamente  previsto   che   i
preventivi  devono essere consegnati, entro il prefissato termine, in
plichi chiusi.
    Le  operazioni  di  apertura  delle  buste  contenenti le offerte
devono  essere  effettuate  e  verbalizzate  dal  capo   dell'ufficio
proponente assistito da due funzionari.
    Ove  pervenga  un'unica offerta, la spesa puo' comunque ordinarsi
purche' il capo dell'ufficio proponente esprima  nel  citato  verbale
apposito parere di congruita'.
                              TITOLO IV
                        ISTITUTI SCIENTIFICI
                       AMBITO DI APPLICAZIONE
                               CAPO I
                              Art. 72)
                     - Ambito di applicazione -
    Le  norme  di  cui  al presente titolo si applicano agli Istituti
Scientifici anche se denominati seminari e laboratori,  nonche'  alle
Presidenze  di  Facolta',  alla  Biblioteca  Centrale,  al  Centro di
Calcolo e ai Centri interuniversitari.
    L'accorpamento o la  disattivazione  di  Istituti  scientifici  e
strutture  assimilate  sono  disposte dal Rettore con proprio decreto
sentite le Facolta' interessate ed il Senato Accademico  su  delibera
del Consiglio di Amministrazione.
                              Art. 73)
              - Assegnazioni per Attivita' di Ricerca -
    Le  assegnazioni  ed i contributi per la ricerca scientifica sono
gestiti  dai  singoli  docenti  e  ricercatori   assegnatari,   senza
necessita'  di  autorizzazione  del  Consiglio di Istituto, al quale,
tuttavia,  compete  di  stabilire  le  modalita'  di  impiego   delle
strutture   dell'Istituto   poste   a   disposizione  dei  docenti  e
ricercatori predetti.
    Il  Direttore  dell'Istituto  Scientifico,  con   responsabilita'
limitata alla rispondenza dei procedimenti di spesa alle disposizioni
normative,  a  richiesta  dei  diretti assegnatari dei fondi, dispone
ogni spesa necessaria per la realizzazione delle ricerche.
    Il Direttore dell'Istituto non puo' esercitare alcun controllo di
merito sulle spese delle quali il titolare del  finanziamento  chiede
l'effettuazione; tuttavia, se ha fondati motivi per non dare corso ad
una  specifica  richiesta,  sottopone  tempestivamente  il  caso, con
apposita relazione, al Consiglio di Amministrazione.
                              Art. 74)
                   - Proroga dei Fondi MURST 60% -
    Gli assegnatari dei fondi di ricerca ministeriale quota 60%, alla
data di scadenza possono chiedere al Consiglio di Amministrazione  la
proroga di un anno per l'effettuazione della stessa.
    Alla scadenza, i fondi non utilizzati confluiranno nell'avanzo di
gestione e verranno ridistribuiti dall'apposito Comitato.
                               CAPO II
                         GESTIONE DEI FONDI
                              Art. 75)
                      - Direttore di Istituto -
    Il Direttore coordina e sovrintende alle attivita' dell'Istituto,
della  cui gestione amministrativa e contabile e' responsabile, anche
se concernente l'attivita' didattica e scientifica di altri docenti e
ricercatori.
    Il    Direttore   dell'Istituto   predispone,   in   termini   di
utilizzazione  degli  stanziamenti  finanziari  e  di  impiego  delle
strutture disponibili, il piano programmatico annuale delle attivita'
dell'Istituto   e   le   eventuali   sue  variazioni,  che  sottopone
all'approvazione del consiglio dell'Istituto stesso.
    Con le modalita' indicate negli articoli seguenti,  il  Direttore
dell'Istituto,  nell'ambito del predetto piano programmatico annuale,
provvede all'ordinazione  di  quanto  occorre  per  il  funzionamento
dell'istituto  e  per  il  soddisfacimento  delle necessita' connesse
all'attivita' da chiunque svolta nell'Istituto stesso.
    Entro i  limiti  indicati  dal  comma  precedente,  il  Direttore
dell'Istituto  ha  l'obbligo  di  assicurare  a  tutti  i  docenti  e
ricercatori  i   mezzi   e   le   condizioni   operative   necessarie
all'esercizio della individuale autonomia didattica e scientifica.
    Il  Direttore  dell'Istituto  designa  ed il Rettore, con proprio
decreto, nomina il docente incaricato della sua sostituzione in  caso
di assenza o temporaneo impedimento.
                              Art. 76)
                     - Consegnatario dei Beni -
    Il  Direttore  dell'Istituto  e'  consegnatario  dei  beni mobili
risultanti nei registri inventariali dell'Istituto stesso.
    Tali registri, alla chiusura dell'esercizio  finanziario,  devono
essere  confrontati  con  l'inventario  generale  dell'I.U.N.  per la
relativa parificazione.
    Gli automezzi acquistati o assegnati all'Istituto  sono  dati  in
consegna al Direttore dell'Istituto che risponde del loro uso.
    Quale  consegnatario  dell'automezzo,  il Direttore d'Istituto ne
controlla l'uso accertando che:
     - a) la sua utilizzazione sia conforme ai servizi d'Istituto;
     - b) il rifornimento del carburante  ed  i  percorsi  effettuati
vengano registrati in appositi moduli.
    Il  consegnatario  provvede  mensilmente  alla  compilazione  del
prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e  dei
lubrificanti,   per  la  manutenzione  ordinaria  e  per  le  piccole
riparazioni e lo trasmette al competente ufficio amministrativo.
    Il  personale   dipendente   comandato   in   servizio   esterno,
autorizzato   all'uso   dell'autovettura   di  cui  trattasi,  dovra'
osservare tutte le norme in vigore per quanto attiene  all'uso  della
stessa, alla registrazione dei percorsi e dei chilometri effettuati e
delle    localita'    raggiunte,   nell'apposito   registro   fornito
dall'Amministrazione, nonche' provvedere alla conservazione  di  ogni
documento relativo all'autovettura.
    Esso e', altresi', responsabile della custodia e detenzione delle
strumentazioni  tecniche  e scientifiche trasportate ed utilizzate in
missione.
    Tutte   le   spese   relative   all'uso   e   alla   manutenzione
dell'autovettura    devono    recare,   unitamente   alla   specifica
autorizzazione alla spesa, la dicitura "vista  la  regolarita'  della
fornitura".
    I  documenti  di  spesa  devono  comunque essere esibiti con note
separate da qualsiasi altra documentazione di spesa,  in  conformita'
ad apposito prospetto predisposto dall'Amministrazione.
                              Art. 77)
                    - Disponibilita' dei Fondi -
    Gli Istituti possono disporre dei seguenti fondi:
    - 1) dotazione ordinaria di funzionamento conferita dal Consiglio
di   Amministrazione,  secondo  le  disponibilita'  del  bilancio,  e
destinata alla copertura delle spese correnti degli Istituti stessi;
    - 2)  assegnazioni  ministeriali  per  acquisto  di  attrezzature
didattiche e librarie;
    - 3) assegnazioni ministeriali per la ricerca scientifica;
    -  4) contributi di Enti e di privati versati per convenzioni o a
titolo di liberalita';
    - 5) finanziamenti mediante  contratti  e  convenzioni  con  enti
pubblici e privati per attivita' di ricerca e consulenza;
    - 6) quote di proventi per prestazioni a pagamento;
    -  7)  ogni  altro fondo specificamente destinato per legge o per
disposizione   del   Consiglio   di   Amministrazione   all'attivita'
dell'Istituto.
    I  predetti  fondi, contabilizzati nel bilancio dell'I.U.N., sono
gestiti  dall'amministrazione  universitaria  in   apposite   partite
contabili intestate a ciascun istituto.
    E'  fatto in ogni caso divieto agli istituti di ricevere fondi se
non per  il  tramite  dell'amministrazione  universitaria  e  con  le
modalita' di cui al presente titolo.
    Per  i  contributi  e  finanziamenti  erogati  da enti pubblici e
privati mediante attivita' di ricerca verra' prelevata, a  titolo  di
rimborso   delle   spese   sostenute   dall'I.U.N.,  una  percentuale
determinata dal Consiglio di Amministrazione in sede di  bilancio  di
previsione.
                              Art. 78)
                      - Spese degli Istituti -
    Nessuna  spesa di funzionamento e di acquisto di beni durevoli di
ciascun istituto puo' essere posta a carico di disponibilita' diverse
da quelle di cui all'articolo precedente.
    Le spese per lo svolgimento di attivita' di ricerca e  consulenza
commissionate   da   terzi   sono  poste  a  carico  degli  specifici
finanziamenti allo scopo destinati per contratto o convenzione, entro
i limiti dei finanziamenti stessi.
    E' fatto  divieto  di  procedere  a  qualsivoglia  spesa  per  il
personale,  fatta  eccezione per quelle afferenti a missioni compiute
dai singoli componenti dell'Istituto ed alle relative anticipazioni.
    Le missioni  a  carico  dei  fondi  assegnati  all'Istituto  sono
autorizzate  dal Direttore dell'Istituto stesso nei limiti della loro
disponibilita'.
    E' fatto altresi' divieto di procedere a spese per affidamento  a
personale  estraneo  all'I.U.N.  di  compiti istituzionali propri del
personale dipendente.
    Ogni altro affidamento  di  compiti  di  cui  sopra  deve  essere
rispondente  alle  norme  di  funzionamento degli istituti, stabilite
nell'apposito regolamento.
                              Art. 79)
                        - Spese in Economia -
    Il Direttore di Istituto puo' effettuare in economia, nei  limiti
degli stanziamenti di bilancio:
    1)  provviste  di  generi di cancelleria, di stampati, di bolli e
fogli bollati, modelli,  materiale  per  disegno  e  per  fotografia,
nonche' stampe di tabulati, circolari e simili.
    2) abbonamenti a riviste, periodici e simili, acquisti di libri e
pubblicazioni periodiche, nonche' relative spese di rilegatura, spese
per pubblicazioni didattiche e scientifiche;
    3)  organizzazione  di mostre, conferenze, convegni e seminari ed
altre  manifestazioni   culturali   e   scientifiche   nazionali   ed
internazionali,  fitto  locali  occorrenti,  stampa di inviti e degli
atti ed altre spese connesse alle suddette manifestazioni;
    4) iniziative culturali e didattiche per gli studenti;
    5) noleggio, acquisto,  manutenzione  e  riparazione  di  mobili,
arredi,  attrezzature,  utensili,  strumenti e materiale scientifico,
didattico e di sperimentazione e macchine di ufficio;
    6) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di  autoveicoli
ed   altri  mezzi  di  trasporto,  nonche'  acquisto  di  carburanti,
lubrificanti, pezzi di ricambio ed accessori;
    7) spese per la pubblicazione di eventuali bandi, in occasione di
corsi, quando non sia possibile utilizzare e/o non siano  sufficienti
le normali attrezzature;
    8) piccoli impianti, spese di illuminazione, riscaldamento, forza
motrice,   acqua,   telefono,  gas,  gas  tecnici,  spese  postali  e
telegrafiche, fax, telex;
    9) imposte, tasse, canoni;
    10) trasporti, spedizioni, facchinaggi;
    11) provviste di generi per pronto soccorso sanitario.
    Per l'effettuazione delle spese di cui sopra il cui  importo  non
superi i 3.000.000 di lire IVA esclusa, e' sufficiente l'acquisizione
di  un  solo  preventivo.  Per  le spese eccedenti Lit. 8.000.000 IVA
esclusa,  occorrera'  acquisire   l'autorizzazione   del   C.d.A.   e
troveranno applicazione le ordinarie procedure contrattuali.
                              Art. 80)
                        - Impegni di Spesa -
    Nessun  singolo impegno a pagamento e' consentito al Direttore di
Istituto per spese che eccedano ciascuna gli  otto  milioni  di  lire
oltre  IVA,  senza  la  preventiva  autorizzazione  del  Consiglio di
Amministrazione.
    Per  il  medesimo  oggetto  e'  fatto  divieto  di  procedere  al
frazionamento della spesa.
    E'  fatto  in  ogni  caso divieto di assumere impegni per spese a
carico di fondi  non  assegnati  o  eccedenti  le  assegnazioni  agli
Istituti.
    Il  Direttore  di  Istituto  ha facolta' di assumere direttamente
impegni per le spese in economia di cui all'art.  79.
    Per le spese correnti, il Direttore  di  Istituto  puo'  chiedere
un'anticipazione   fino   a   L.   1.000.000   reintegrabile   previa
presentazione del rendiconto delle spese sostenute.
    Il Direttore dell'Istituto, per le piccole spese in contanti  che
singolarmente  non  eccedano  le  L.  20.000 e globalmente L. 200.000
mensili,  e'  esentato  sotto  la   sua   personale   responsabilita'
dall'obbligo  della documentazione. La prova dell'avvenuto pagamento,
se  non  e'  altrimenti  acquisibile,  puo'  essere   sostituita   da
dichiarazione del Direttore.
    Non  e' consentito il frazionamento di una stessa spesa eccedente
le ventimila lire.  Ciascun Istituto deve  tenere  apposito  registro
per  le  piccole  spese,  nel  quale  devono  essere  annotati  sia i
prelevamenti  effettuati  con  ordine  di  pagamento  a  favore   del
Direttore di Istituto, sia le piccole spese effettuate.
                              Art. 81)
                      - Forniture Cumulative -
    Nel  caso  in  cui  il  Consiglio  di Amministrazione deliberi di
procedere ad acquisti cumulativi di materiale di  uso  corrente,  gli
istituti    possono    rifornirsi   presso   i   fornitori   indicati
dall'Amministrazione e da questa individuati a  seguito  di  pubblica
gara. La spesa e' imputata sui fondi degli istituti interessati.
                              Art. 82)
               - Registro degli Impegni e Forniture -
    Ogni  Istituto  deve  tenere  apposito  registro degli impegni di
spese  fornito  dall'Amministrazione,  preventivamente   numerato   e
vidimato dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato.
    Al  termine dell'esercizio, o quando ne venga fatta richiesta, il
registro e' trasmesso al direttore di  ragioneria  per  il  visto  di
regolarita' e per la determinazione dei residui passivi.
                              Art. 83)
                     - Spese per Pubblicazioni -
    Le  spese per la stampa di libri periodici ed altre pubblicazioni
concernenti ricerche e lavori originali svolti nell'ambito e per fini
dell'Istituto,  possono  essere  sostenute  sui  fondi  dell'istituto
medesimo con le modalita' di cui al regolamento interno.
                              Art. 84)
                       - Documenti di Spesa -
    Tutti  i  documenti  di  spesa  sono annotati nel registro di cui
all'art. 80 in corrispondenza dei rispettivi impegni.
    Le  fatture,  note,  conti,  ecc.  sono  vistate  dal   Direttore
dell'Istituto,  ai  fini  dell'attestazione  della  regolarita' della
fornitura o del servizio, della  rispondenza  all'ordinazione,  della
regolarita'  dell'esecuzione  e  dell'osservanza delle norme previste
nel presente regolamento.
    Ad ogni documento relativo a spese di  acquisto  di  beni  mobili
inventariabili,   deve   essere   allegato   il   buono   di   carico
nell'inventario,   firmato   dal   Direttore   dell'istituto;    puo'
prescindersi dalla contestualita' della predetta allegazione nei casi
di  abbonamento  o  prenotazione  a  periodici  o  ad altro materiale
bibliografico.
                              Art. 85)
                       - Avanzi di Gestione -
    Le  somme  non  impegnate   al   termine   dell'esercizio   sulle
disponibilita'  dei  fondi  degli  istituti costituiscono economie di
gestione.
    Le somme  predette  potranno  essere  riassegnate  agli  istituti
nell'esercizio   successivo,   con  deliberazione  del  Consiglio  di
Amministrazione, ove cio' sia necessario, in relazione agli effettivi
bisogni, per l'esclusiva effettuazione di spese di investimento.
                              CAPO III
                       PRESTAZIONI A PAGAMENTO
                              Art. 86)
                     - Prestazioni a Pagamento -
        (Disciplina dei Proventi per Prestazioni a Pagamento)
    L'Istituto  Universitario  Navale  di  Napoli - attraverso i suoi
Istituti  Scientifici,  Dipartimenti  e/o   Centri   e   Scuole,   in
ottemperanza  anche  ai  principi  della  autonomia  Universitaria  e
compatibilmente  con   lo   svolgimento   della   propria   attivita'
istituzionale  didattica  e  di  ricerca, e' abilitato a rendere ed a
promuovere prestazioni a pagamento  ai  sensi  degli  artt.  49  R.D.
31.08.1933,  n. 1592 e n. 66 D.P.R. 11.07.1980, n. 382, nonche' delle
norme contenute nel presente Regolamento.
                              Art. 87)
                     - Ambito di Applicazione -
    Ai fini del presente Regolamento, e'  considerata  prestazione  a
pagamento,  giusta  quanto  disposto  dall'art. 49 del R.D. 1592/33 e
dall'art. 66 del D.P.R.    382/80,  qualsiasi  incarico  affidato  da
Pubbliche  Amministrazioni  o  da privati, avente ad oggetto analisi,
controlli, tarature, prove, esperienze, nonche' attivita' di  ricerca
e  consulenza  stabilite  mediante  contratti  e  convenzioni  con  i
soggetti medesimi.
    Tra le prestazioni a pagamento previste dal presente Regolamento,
possono essere comprese, altresi', le consulenze affidate dall'I.U.N.
ad un proprio Istituto Scientifico,  Dipartimento,  Centro  o  Scuola
sempreche' non vengano cosi' ad operarsi duplicazioni di retribuzioni
per attivita' istituzionali.
    Infine  puo' farsi luogo a prestazioni a pagamento, relativamente
a convenzioni con  Enti  Pubblici  e  Privati,  per  l'attuazione  di
programmi  di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli
di studio di  istruzione  universitaria,  ma  rispondenti  a  precise
esigenze di riqualificazione professionale.
    Le  attivita'  di ricerca e di consulenza alle quali si riferisce
la presente normativa sono quelle che si  realizzano  in  prestazioni
effettuate  dall'I.U.N. con impegno di propri mezzi materiali e/o del
proprio personale, non rientranti nei fini istituzionali  dell'I.U.N.
stesso  e  per  le  quali  l'interesse  della  parte  committente sia
prevalente.
                              Art. 88)
              - Forma dei Contratti - Responsabilita' -
    I negozi giuridici necessari per porre in essere i contratti,  le
convenzioni  e  le  commesse  oggetto del presente Regolamento di cui
all'art.  86)  sono  stipulati,  nella  osservanza  delle  norme  del
presente  Regolamento, dal Rettore o dal Direttore di Dipartimento ed
impegnano nei confronti delle controparti  e  di  terzi  eventuali  i
responsabili  dei  Dipartimenti,  degli  Istituti  Scientifici  e dei
Centri e delle Scuole, nonche' il responsabile della ricerca.
    Gli  stessi   sono,   inoltre,   direttamente   e   personalmente
responsabili  tanto  in  sede  civile  che in sede amministrativa dei
danni eventualmente derivati all'I.U.N.  o  a  terzi  in  conseguenza
dell'espletamento delle prestazioni stesse.
    Le  controparti,  nello  stipulare  i  negozi giuridici di cui al
comma precedente, dovranno espressamente dichiarare  di  avere  piena
conoscenza  del  presente  Regolamento  e di accettarne, per quanto a
loro possa riferirsi, ogni norma e condizione.
    Per le  prestazioni  rese  direttamente  all'I.U.N.  da  Istituti
Scientifici,  Dipartimenti,  Centri o Scuole - sempreche' non vengan.
ad operarsi duplicazioni di retribuzione per attivita'  istituzionali
-  l'incarico  sara'  affidato  dal Rettore e verra' sottoscritto per
accettazione   dal    rappresentante    dell'Istituto    Scientifico,
Dipartimento,   Centro   o   Scuola   e   diverra'   esecutivo   dopo
l'approvazione del C.d.A.
                              Art. 89)
                 - Procedimento per l'autorizzazione
                all'effettuazione della prestazione -
    Ove le attivita' di ricerca o di consulenza debbano  svolgersi  a
cura  di  Istituti  Scientifici,  Centri  o  Scuole, nei confronti di
terzi, incombe sui rispettivi Direttori l'onere di chiedere al C.d.A.
dell'I.U.N.  l'autorizzazione  per  la  stipula  dei  relativi   atti
negoziali.
    Ogni richiesta dovra' essere corredata dalla proposta della parte
committente  e  da  una  relazione, stilata a cura del rappresentante
dell'Istituto Scientifico,  Centro  o  Scuola,  nella  quale  saranno
evidenziati e riportati:
    a)  =  l'oggetto  della prestazione e la estraneita' di questa al
particolare ambito dei  compiti  istituzionali  dell'I.U.N.  previsti
dall'art. 1 dello Statuto dell'Ateneo;
    b) = la misura del corrispettivo;
    c)  = l'elenco del personale docente e non docente che si impegna
a collaborare per l'effettuazione  della  prestazione,  controfirmato
dai singoli interessati; tale impegno e' volontario e irrevocabile e,
una volta assunto, entra a far parte dei doveri d'ufficio.
    L'eventuale  mancato  accoglimento  della  richiesta da parte del
C.d.A. dovra'  essere  formalizzato  con  motivata  deliberazione  da
notificare tempestivamente alla parte richiedente.
    Se  l'attivita'  dev'essere  svolta  nei confronti dell'Ateneo da
strutture interne la proposta del Rettore dovra' evidenziare:
    a) = l'oggetto della prestazione;
    b)   =  la  convenienza  per  l'I.U.N.  ad  utilizzare  strutture
scientifiche interne.
    Il rappresentante dell'Istituto Scientifico, Dipartimento, Centro
o Scuola, in sede di accettazione, dovra' evidenziare:
    a) = l'utilita' scientifica della consulenza o ricerca;
    b) = l'elenco del personale docente o non docente che si  impegna
a  collaborare  per  l'effettuazione della prestazione, controfirmata
dai singoli interessati; tale impegno e' volontario  ed  irrevocabile
e, una volta assunto, entra a far parte dei doveri d'ufficio;
    c)  =  la  misura  del corrispettivo, da determinarsi a norma dei
successivi articoli del presente Regolamento.
    Per le prestazioni aventi ad oggetto  programmi  di  insegnamento
relativi  ad esigenze di riqualificazione professionale, la richiesta
prevedera', altresi', il numero e l'impegno di eventuali docenti  e/o
formatori   esterni,   dotati   di  qualificate  esperienze  tecniche
necessarie alla  didattica  che  siano  docenti  di  ruolo  di  altre
Universita',  dipendenti  del  committente  o professionisti iscritti
agli  Albi  Professionali   attinenti   alle   materie   oggetto   di
insegnamento.
                              Art. 90)
       - Determinazione del corrispettivo della prestazione -
    I  corrispettivi dovuti dalle controparti per le prestazioni e le
attivita'  previste  dall'art.  86  sono   determinati   dal   C.d.A.
dell'Ateneo  sulla base di proposte avanzate dai rappresentanti degli
Istituti Scientifici, Centri o Scuole.
    Tali proventi vengono iscritti in apposite voci di entrata  e  di
spesa del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'I.U.N.
    Per  gli  incarichi  affidati  direttamente  dall'I.U.N.,  verra'
evidenziata  in  bilancio  l'imputazione  diretta  in  favore   della
struttura che effettua la prestazione.
    Il  corrispettivo  delle  prestazioni  e  delle  attivita' di cui
all'art. 86 da rendersi dai Dipartimenti e' determinato dal Consiglio
del Dipartimento.
    Per la determinazione dei corrispettivi da richiedere a fronte di
prestazione conto terzi, si dovra' tener conto:
    a) = del costo presunto in termini di materiali di consumo ed, in
generale,  di   servizi   e   prestazioni   professionali   necessari
all'espletamento della prestazione stessa;
    b)  =  delle  eventuali spese di viaggio e missioni del personale
partecipante;
    c) = del costo per l'acquisto o il  noleggio  di  apparecchiature
tecnico-scientifiche  e  didattiche necessarie per l'esecuzione della
prestazione;
    d)  =  dell'ammortamento  della  strumentazione   impiegata   per
l'esecuzione della prestazione;
    e) = delle spese per il personale partecipante.
                              Art. 91)
 - Imputazione e ripartizione del corrispettivo della prestazione -
    Dal corrispettivo della prestazione viene detratta una quota pari
al  10%  da  destinare  per  il  5% al fondo comune d'Ateneo e per il
restante 5% alle spese generali del Dipartimento od Istituto  che  ha
reso la prestazione.
    Il  residuo  90%,  detratte  le  spese sostenute per l'esecuzione
della prestazione, viene ripartito dal responsabile della prestazione
stessa  tra  il  personale  partecipante   il   quale   puo'   essere
ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30% della
retribuzione  complessiva.  In  ogni  caso  la somma cosi' erogata al
personale partecipante alla prestazione non puo' superare il 50%  del
corrispettivo globale della prestazioni.
    Eventuali  somme  residue  vanno attribuite alla struttura che ha
reso la prestazione.
                              Art. 92)
                     - Ordinatore delle spese -
    Ordinatore delle spese connesse all'esecuzione della commessa  e'
il responsabile della attivita' di ricerca e/o consulenza.
                              TITOLO V
                            DIPARTIMENTI
                               CAPO I
                         ORGANI E COMPETENZE
                              Art. 93)
                     - Ambito di Applicazione -
    Sono  soggetti  alle  norme  di  cui  al  presente titolo tutti i
dipartimenti costituiti nell'IUN.
                              Art. 94)
               - Organi di Gestione del Dipartimento -
    Gli organi di gestione del dipartimento sono:
    - a) il Consiglio di Dipartimento;
    - b) la Giunta di Dipartimento;
    - c) il Direttore di Dipartimento.
                              Art. 95)
                    - Consiglio di Dipartimento -
    Il Consiglio di Dipartimento stabilisce i  criteri  generali  per
l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Dipartimento. Esso:
    -  1)  approva  entro  il 15 giugno le richieste di finanziamento
predisposte dal Direttore coadiuvato dalla Giunta ed il piano annuale
delle ricerche;
    - 2) promuove la partecipazione del dipartimento ad istituzioni e
consorzi fra enti pubblici e privati;
    - 3) stabilisce i criteri per l'impiego del personale, nonche' le
linee  generali  delle  ricerche,   e   definisce   i   criteri   per
l'utilizzazione dei fondi disponibili, dei mezzi e degli strumenti in
dotazione;
    -  4)  approva  il  piano  finanziario dei convegni, congressi ed
iniziative organizzate dal centro di gestione, deliberando in  merito
al relativo finanziamento;
    -  5) approva la partecipazione alle spese di congressi; convegni
ed incontri organizzati da altri Enti per finalita' analoghe a quelle
da esso perseguibili;
    - 6) approva le contribuzioni per spese di viaggio e soggiorno di
studiosi, italiani e stranieri, invitati nell'ambito di programmi  di
ricerca, seminari e conferenze;
    -  7)  definisce  le compatibilita' delle prestazioni a favore di
terzi, in via contrattuale o contributiva, per attivita' di ricerca o
di  consulenza,  fissandone  il  corrispettivo  e  le  condizioni  di
svolgimento;
    - 8) approva entro il 30 ottobre il bilancio preventivo;
    - 9) approva entro il 31 marzo il conto consuntivo.
    Questi ultimi sono inviati nei successivi 5 giorni al Rettore per
essere  allegati  al  bilancio  di  previsione ed al conto consuntivo
dell'I.U.N.;
    - 10) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono  devolute
dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
                              Art. 96)
                     - Giunta del Dipartimento -
    1.  La  Giunta  coadiuva  il  Direttore  nell'esercizio delle sue
funzioni.
    2. E' competente  alla  gestione  dei  fondi,  nell'ambito  delle
disponibilita' del bilancio, per gli importi indicati nel Regolamento
di Dipartimento.
                              Art. 97)
                   - Direttore del Dipartimento -
    Il Direttore del Dipartimento:
    1)  e'  responsabile della gestione amministrativo- contabile del
centro di spesa-dipartimento;
    2) provvede all'ordinazione di quanto  occorre  al  funzionamento
del  dipartimento  e  dispone  il  pagamento  delle  relative fatture
secondo le norme del presente regolamento, fatta salva l'autonomia di
gestione dei titolari dei fondi di ricerca;
    3)  e'   consegnatario   dei   beni   mobili   inventariati   dal
dipartimento;
    4)  autorizza le missioni dei singoli componenti il dipartimento,
disponendo le relative anticipazioni nei modi e  nei  limiti  fissati
dalle leggi e dai regolamenti;
    5)  predispone  annualmente  la  relazione  sulle attivita' della
ricerca e della didattica svolte nel dipartimento durante l'esercizio
finanziario e sui risultati ottenuti;
    6) coadiuvato dalla Giunta e tenuto conto  dei  criteri  generali
dettati  dal Consiglio di dipartimento, predispone annualmente, entro
il  31  maggio,  le   richieste   di   finanziamento   al   Consiglio
d'Amministrazione  dell'I.U.N., corredate dalla relazione concernente
il piano annuale delle ricerche;
    7) coadiuvato dal Segretario amministrativo, entro il 30  ottobre
presenta  al  Consiglio  di  dipartimento  il bilancio preventivo, ed
entro il 31 marzo il conto consuntivo, corredati da  una  dettagliata
relazione che illustra, tra gli altri, i seguenti aspetti:
    -  a)  utilizzazione  dei  fondi  in  correlazione alle attivita'
didattiche e di ricerca in corso;
    - b) eventuali esigenze sopravvenute e di  adattamento  in  corso
d'anno;
    - c) conseguimento delle finalita' preventivate nell'ambito della
sperimentazione  organizzativa  e  didattica  e  nella collaborazione
scientifica     nell'ambito      dell'attivita'      a      carattere
interdipartimentale ed interuniversitaria;
    -   d)  risultati  generali  della  gestione  e  variazioni  alla
previsione in corso di esercizio;
    8) coordina le richieste di finanziamento;
    9) esercita tutte le altre attribuzioni  che  gli  sono  devolute
dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
    10)  designa il docente incaricato della sua sostituzione in caso
di assenza o di temporaneo impedimento.
                              Art. 98)
           - Segretario Amministrativo del Dipartimento -
    Al  Dipartimento  e'  assegnato  un segretario amministrativo che
collabora con il Direttore del Dipartimento nella predisposizione del
bilancio  preventivo,  del  conto  consuntivo  e   della   situazione
patrimoniale, coordinando le attivita' amministrativo- contabili.
    Il Segretario Amministrativo:
    -  controlla  la  regolarita' dei documenti contabili e collabora
con il Direttore per le  attivita'  volte  al  miglior  funzionamento
della struttura.
    -  Provvede  alla  corretta  tenuta  dei  registri  contabili  ed
inventariali ed alla conservazione  dei  documenti  amministrativi  e
contabili.
    -  Partecipa  alle  sedute del Consiglio del Dipartimento ed alle
sedute della Giunta, con voto consultivo, in qualita'  di  segretario
verbalizzante;
    - Effettua controlli contabili e di legittimita'.
    -  Provvede  alla  corretta tenuta dei verbali delle adunanze del
Consiglio e della Giunta del Dipartimento.
    - Provvede,  su  autorizzazione  del  Direttore,  alle  spese  in
contanti  per  mezzo  del  fondo  economale a lui assegnato alla fine
dell'esercizio;   restituisce,   mediante   versamento   all'Istituto
cassiere,  il  fondo  economale  di  cui  all'art.  23  del  presente
regolamento;
    - Il Direttore di  Dipartimento  designa  la  persona  incaricata
della sostituzione del Segretario Amministrativo in caso di assenza o
temporaneo   impedimento,   secondo   l'ordinamento   gerarchico  del
personale in servizio nel dipartimento.
                               CAPO II
                        GESTIONE FINANZIARIA
                              Art. 99)
         - Esercizio Finanziario e Bilancio di Previsione -
    L'esercizio finanziario ha la durata di un anno  e  coincide  con
l'anno solare.
    La  gestione finanziaria e' unica e si svolge in base ad un unico
bilancio; le spese indicate in bilancio devono essere contenute,  nel
loro  complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste in
maniera che il bilancio risulti in pareggio.
    Il bilancio di previsione e' formulato in termini  finanziari  di
cassa,  con  riferimento  al bilancio assestato dell'anno precedente;
l'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo.
    Le assegnazioni ordinarie da parte dell'I.U.N. non possono essere
iscritte nel bilancio di previsione  in  misura  superiore  a  quella
delle  corrispondenti assegnazioni fissate per l'anno in corso, salvo
che non siano stati gia' comunicati  gli  importi  stabiliti  per  il
nuovo anno.
    Il  bilancio di previsione, redatto in conformita' alla tipologia
ed allo  schema  redatto  dal  Consiglio  di  Amministrazione,  viene
trasmesso  a cura del Direttore del Dipartimento, per essere allegato
al bilancio dell'I.U.N., entro i 5 giorni  successivi  alla  data  di
approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
    Le  variazioni  di  bilancio  sono  deliberate  nei modi e con le
procedure previste per la formazione del bilancio e ad esse, in  casi
di  urgenza,  puo'  provvedere  il  Direttore del Dipartimento, salvo
ratifica  del  Consiglio  di  Dipartimento  nella  prima   successiva
adunanza.  Le  variazioni  per  nuove maggiori spese possono proporsi
soltanto se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria.
    Costituiscono entrate del bilancio:
    - 1) entrate per trasferimenti
    - 2) entrate proprie
    - 3) partite di giro
    Costituiscono uscite del bilancio:
    - 1) spese per il funzionamento
    - 2) spese per investimento e ricerca scientifica
    - 3) partite di giro.
    Il  Consiglio  di  Dipartimento,  in  sede  di  approvazione  del
bilancio, provvede anche alla definizione di una codificazione  delle
spese secondo la loro diversa natura.
                              Art. 100)
                        - Fondo di Riserva -
    1.  Nelle  spese  correnti del bilancio di previsione il fondo di
riserva, e' iscritto, in apposito capitolo, per le spese impreviste.
    L'ammontare di tale fondo non puo' superare  il  5%  delle  spese
correnti complessive.
    Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento.
                              Art. 101)
                         - Avanzo di Cassa -
    1. Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa
dell'avanzo   presunto   di   cassa  al  31  dicembre  dell'esercizio
precedente a quello cui il  bilancio  stesso  si  riferisce,  redatta
secondo l'allegato modello.
    2.  L'avanzo  di  cassa  presunto  e'  iscritto  come prima posta
dell'entrata del bilancio, a titolo dimostrativo.
                              Art. 102)
                     - Entrate - Finanziamenti -
    Ai centri di spesa - dipartimenti possono affluire  finanziamenti
dallo  Stato,  dall'I.U.N.,  da  altri  Enti  pubblici  e da privati.
Possono affluire, inoltre,  proventi  derivanti  da  prestazioni  per
conto terzi.  Le richieste di finanziamento devono essere predisposte
dal  Direttore,  coadiuvato  dal  Segretario amministrativo, e devono
essere approvate dal Consiglio di dipartimento entro il 30  settembre
di ciascun anno.
    Alla  richiesta di finanziamento deve essere allegata una tabella
comparativa con le disponibilita', per lo  stesso  titolo,  pervenute
per  l'esercizio  precedente  a quello per cui si fa richiesta ed una
nota illustrativa del Direttore che motivi, tra l'altro,  l'eventuale
aumento  in  relazione  al  numero degli afferenti al Dipartimento ed
ogni altro elemento che possa influire sui  costi  di  funzionamento.
Tali cause possono e devono essere valutate anche nel caso contrario,
al fine di una diminuzione delle spese di funzionamento.
    I contributi di Enti pubblici e privati, finalizzati ad attivita'
specifiche,   ma  senza  obbligo  di  corrispettivo,  sono  acquisiti
mediante stipula di apposita convenzione.
    Il centro di spesa - dipartimento puo' accettare, previa delibera
del proprio consiglio e senza ulteriori autorizzazioni:
    a) materiali didattici e scientifici  di  modico  valore  che  le
ditte,  secondo  consuetudine,  cedono  a strutture universitarie per
prova, utilizzo o per altri fini istituzionali dell'I.U.N.;
    b) materiale librario che, secondo  consuetudine,  e'  ceduto  da
case editrici e da altri soggetti pubblici e privati.
    In entrambi i casi mai nessun obbligo potra' o dovra' nascere nei
confronti del cedente a fronte della liberalita'.
    I  finanziamenti  comunque  pervenuti  al  centro  di  spesa sono
gestiti secondo le norme previste dal presente regolamento.
                              Art. 103)
                    - Riscossione delle Entrate -
    Le  entrate   dei   Dipartimenti   sono   riscosse   direttamente
dall'Istituto Cassiere che gestisce il servizio di cassa.
    Il  Dipartimento  provvede  alla  riscossione dei fondi di cui al
comma 1. mediante l'emissione di regolari reversali d'incasso dandone
contestuale comunicazione all'IUN per i provvedimenti di competenza.
    Le reversali di  incasso,  numerate  in  ordine  progressivo  per
ciascun anno finanziario, sono firmate dal Direttore e dal Segretario
amministrativo o da coloro che legittimamente il sostituiscono.
    Le reversali contengono le seguenti indicazioni:
    - a) esercizio finanziario;
    - b) capitolo di bilancio;
    - c) nome e cognome o denominazione del debitore;
    - d) causale della riscossione;
    - e) importo in cifre ed in lettere;
    - f) data di emissione.
    Il  Dipartimento  emette  per  gli  interessi attivi maturati sul
conto di Tesoreria corrispondente  reversale  di  incasso  e  ne  da'
contestualmente comunicazione all'I.U.N..
    Le  reversali  sono  cronologicamente  registrate nel giornale di
cassa del Dipartimento e nei  partitari  d'entrata  prima  dell'invio
all'Istituto Cassiere.
                              Art. 104)
                              - Spese -
    Il  pagamento  delle  spese  e'  ordinato  mediante  emissione di
mandati  di  pagamento,  numerati  in  ordine   progressivo,   tratti
sull'apposito conto di Tesoreria.
    I   mandati  di  pagamento  sono  firmati  dal  Direttore  e  dal
Segretario  Amministrativo  del  dipartimento   o   da   coloro   che
legittimamente li sostituiscono.
    I mandati di pagamento devono essere imputati ad un solo capitolo
di bilancio e contengono le seguenti indicazioni:
    - a) esercizio finanziario
    - b) capitolo di bilancio
    - c) nome e cognome o denominazione del creditore
    - d) causale del pagamento
    - e) importo in cifre ed in lettere
    - f) modalita' di estinzione del titolo
    - g) data di emissione
    Possono  essere  emessi  mandati  di  pagamento  collettivi per i
pagamenti da farsi per lo stesso titolo  distintamente  a  favore  di
diversi creditori.
    E'   vietata  l'emissione  di  mandati  di  pagamento  per  somme
eccedenti quelle effettivamente disponibili sul conto di Tesoreria.
    I mandati  di  pagamento  sono  cronologicamente  registrati  nel
giornale  di  cassa  del Dipartimento e nei partitari di uscita prima
dell'invio all'istituto cassiere.
                              Art. 105)
                         - Limiti di Spesa -
    Nell'ambito  degli  stanziamenti  di  bilancio  e'  demandato  al
Regolamento del Dipartimento la determinazione dei  limiti  di  spesa
del Direttore e della Giunta.
                              Art. 106)
                         - Rendicontazione -
    La  rendicontazione e' costituita da un conto consuntivo di cassa
e  della  situazione  patrimoniale  predisposti  dal  Direttore   del
Dipartimento entro il 15 marzo.
    Il  conto  consuntivo  e la situazione patrimoniale, accompagnati
dalla relazione, sono sottoposti all'approvazione  del  Consiglio  di
Dipartimento  entro  il  31  marzo.  Nella  relazione  devono  essere
indicati i risultati  generali  della  gestione  del  bilancio  e  le
variazioni apportate nel corso dell'esercizio.
    Il  conto  consuntivo  indica  i  risultati  della  gestione  del
bilancio per l'entrata e per la spesa. In esso debbono  risultare  le
previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno, le somme
riscosse e quelle pagate.
    La  situazione  patrimoniale indica la consistenza degli elementi
patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio
e pone in evidenza le variazioni  intervenute  e  l'incremento  o  la
diminuzione  del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione
del bilancio o per altre cause.
    Al conto consuntivo e' annessa la situazione di cassa.
                              Art. 107)
                       - Fondo di Economato -
    Il Direttore di Dipartimento, per le spese di cui  al  successivo
articolo,  puo' essere dotato, all'inizio di ciascun esercizio, di un
fondo  determinato  con  delibera  del  Consiglio  del  Dipartimento,
reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto
delle somme gia' spese alla Giunta di Dipartimento.
    Il   Segretario   amministrativo  del  Dipartimento  provvede  al
pagamento delle spese di cui al comma 1 su ordine del  Direttore  del
dipartimento stesso.
    Ciascun  dipartimento,  per  i  fini  di cui ai commi 1 e 2, deve
tenere apposito registro, nel quale  devono  essere  annotati  sia  i
prelevamenti fatti con ordini di pagamento sia le piccole spese.
    il    Direttore    del   Dipartimento   restituisce   alla   fine
dell'esercizio, mediante versamento all'istituto cassiere,  il  fondo
di cui al comma l.
    il Direttore del Dipartimento e' esentato, sotto la sua personale
responsabilita',   dall'obbligo  di  documentare  il  rimborso  delle
piccole spese che singolarmente non eccedano gli importi indicati nel
Regolamento del Dipartimento. La prova  dell'avvenuto  pagamento,  se
non  altrimenti  acquisibile,  puo'  essere  costituita  da  apposita
dichiarazione del Direttore.
    Non e' consentito il frazionamento di una stessa spesa  eccedente
l'importo determinato ai sensi del comma 5).
                              Art. 108)
 - Spese in Economia dei Dipartimenti e delle Strutture Assimilate -
    I  Direttori  dei  Dipartimenti, dei Centri interdipartimentali e
dei Centri di servizio interdipartimentali, ove questi ultimi operino
con la medesima disciplina, possono effettuare le seguenti  spese  in
economia:
    -  1)  acquisto,  riparazione,  manutenzione, gestione e noleggio
mezzi di trasporto e quant'altro necessario all'esercizio  dei  mezzi
stessi;
    -  2)  acquisto,  noleggio, manutenzione e riparazione di mobili,
utensili, strumenti e materiale generico, didattico, scientifico,  di
sperimentazione e di ufficio;
    - 3) piccoli impianti e spese telefoniche;
    -  4)  acquisto  di cancelleria, stampati, modelli, materiale per
disegno,  per  fotografie  e  per  riproduzioni;  lavori  di  stampa,
tipografia  e  litografia,  riproduzioni eliografiche e fotografiche,
servizi di copisteria e grafica, nonche' spese per la  rilegatura  di
libri, periodici e documenti;
    -  5)  acquisizione in uso di immobili a breve termine e noleggio
di mobili e strumenti in occasione di convegni e mostre,  quando  non
sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali strutture
ed attrezzature;
    -  6)  spese  relative  a  manifestazioni di carattere didattico,
scientifico e culturale ed a convegni, comprese spese per traduzioni,
interpreti e registrazioni;
    - 7) abbonamenti ed  acquisti  di  riviste,  periodici,  libri  e
giornali ;
    -   8)   trasporti,   spedizioni,   imballaggi,   magazzinaggi  e
facchinaggi ;
    - 9) spese per calcolo automatico;
    - 10) spese per servizio postale, telegrafico e telex;
    - 11) pagamento di tasse ed imposte, contributi  per  licenze  di
esercizio,  acquisto bolli e fogli bollati, spese per visite tecniche
e di servizio, collaudi, sdoganamenti e  quant'altro  previsto  dalla
normativa vigente;
    - 12) spese di rappresentanza;
    - 13) spese per necrologi;
    - 14) spese per oneri condominiali.
    Per  ciascuna spesa il Direttore del Dipartimento puo' provvedere
direttamente di volta  in  volta,  nei  limiti  massimi  fissati  dal
Consiglio  di  Dipartimento  annualmente  in sede di approvazione del
bilancio preventivo.
    Per l'effettuazione delle spese il cui importo  non  superi  Lire
3.000.000  oltre  I.V.A.,  e'  sufficiente l'acquisizione di un unico
preventivo.
    Il Direttore di Dipartimento ordina le spese mediante l'emissione
di appositi  buoni  d'ordine,  datati  e  numerati  progressivamente,
previa assunzione del relativo impegno.
                              CAPO III
                SCRITTURE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
                              Art. 109)
                       - Scritture Contabili -
    Il Dipartimento tiene le seguenti scritture:
    a) un partitario delle entrate contenente per ciascun capitolo di
entrata lo stanziamento iniziale, le variazioni successive e le somme
riscosse;
    b) un partitario delle spese contenente per ciascun  capitolo  di
spesa  lo  stanziamento iniziale, le variazioni successive e le somme
pagate;
    c) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi ;
    d) i registri degli inventari.
    Per la tenuta delle scritture di cui al comma  1  i  dipartimenti
possono  avvalersi,  con le modalita' previste dall'art. 25, comma 2,
di sistemi di elaborazione automatica dei dati.
                              Art. 110)
                     - Consegnatario dei Beni -
    Il Direttore del dipartimento e' consegnatario dei beni mobili  e
degli   eventuali   autoveicoli   assegnati   per   le  esigenze  del
dipartimento e risultanti nei registri di inventario, da redigersi in
conformita' alle disposizioni di cui  agli  artt.40  e  seguenti  del
presente regolamento.
                              Art. 111)
                       - Attivita' Negoziale -
    Ai  lavori, agli acquisti, alle permute, alle vendite, ai servizi
in genere di competenza del Dipartimento, nei limiti  degli  appositi
stanziamenti  di  bilancio,  si  provvede  mediante contratti a norma
delle disposizioni contenute nel titolo III del presente regolamento.
    Gli organi del dipartimento, per lo svolgimento  delle  procedure
contrattuali,   possono   essere  coadiuvati  dai  competenti  uffici
amministrativi, secondo modalita' stabilite con decreto rettorale.
                              Art. 112)
                 - Riserve di Attivita' Negoziale -
    Sono riservate alla competenza del C.d.A. dell'IUN tutte le spese
e le procedure  contrattuali  relative  agli  appalti  dei  lavori  o
servizi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria degli edifici,
nonche' di pulizia e vigilanza.
                              TITOLO VI
                    CENTRI INTERDIPARTIMENTALI E
                  COLLABORAZIONI INTERUNIVERSITARIE
                              Art. 113)
                   - Centri Interdipartimentali -
    Per   la    gestione    amministrativo-contabile    dei    centri
interdipartimentali  di  cui  all'art.  89 del Decreto del Presidente
della repubblica 11 lug.1980, n. 382, si applicano le norme di cui al
Titolo V.
    La gestione puo' essere affidata  ad  uno  dei  Dipartimenti  che
contribuisce alla costituzione del Centro.
    Nell'atto   istitutivo   di  ciascun  centro  interdipartimentale
dovranno essere indicate le attribuzioni degli organi in  materia  di
gestione finanziaria e contabile.
                              Art. 114)
              - Centri di Servizi Interdipartimentali -
    Ai  Centri  di servizi interdipartimenta1i di cui all'art. 90 del
Decreto del Presidente della repubblica 11 lug. 1980,  n.  382,  puo'
applicarsi   la   disciplina   di  gestione  amministrativo-contabile
prevista dal Titolo IV ovvero quella prevista nel Titolo V.
    La deliberazione istitutiva deve prevedere  il  regime  prescelto
nonche'  indicare le attribuzioni degli organi in materia di gestione
finanziaria e contabile.
                              Art. 115)
                - Collaborazioni Interuniversitarie -
    Le convenzioni istitutive  di  centri  di  ricerca  o  centri  di
servizi  interuniversitari  devono prevedere le modalita' di gestione
amministrativa e contabile ed indicare in  particolare  l'Universita'
cui  e'  affidata la gestione medesima, le norme applicabili; nonche'
le attribuzioni degli organi in materia.
                              Art. 116)
                 - Finanziamenti CEE per studenti -
    Le somme che pervengono direttamente dalla  CEE  al  coordinatore
del   programma   saranno  versate  da  quest'ultimo  alla  Tesoreria
dell'I.U.N., previa emissione di reversale da parte  dell'Ufficio  di
Ragioneria,  da  imputarsi  ad un apposito capitolo intestato a fondi
CEE per gli studenti, del titolo delle partite di giro  del  bilancio
universitario.
    Il  coordinatore  del  programma  puo' chiedere una anticipazione
fino al 40% dei fondi incamerati,  reiterabile  previa  presentazione
del rendiconto delle spese gia' sostenute.
    Al   termine   del   programma   il  coordinatore  provvede  alla
compilazione  del  rendiconto  delle  entrate  e  delle  spese   che,
unitamente alla giustificazione probatoria delle uscite, trasmettera'
all'Amministrazione universitaria per il controllo di regolarita'.
    Il   rendiconto,  firmato  dal  Direttore  Amministrativo  e  dal
responsabile  della  Ragioneria,   verra'   trasmesso   agli   uffici
competenti della CEE.
                             TITOLO VII
                 REVISIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE
                              Art. 117)
                 - Collegio dei Revisori dei Conti -
    Presso  l'I.U.N.  e'  costituito,  con  le  modalita'  di  cui al
successivo articolo, un Collegio dei Revisori  dei  Conti,  designato
dal Consiglio di Amministrazione.
                              Art. 118)
        - Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti -
    Il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  si compone di tre membri
effettivi e due supplenti scelti dal Consiglio di Amministrazione tra
Magistrati Amministrativi o Contabili,  Funzionari  della  Ragioneria
Generale  dello  Stato  e Funzionari del Ministero dell'Universita' e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica, nonche' tra esperti e liberi
professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
    I membri effettivi e quelli supplenti sono nominati dal  Rettore,
che designa anche il Presidente del Collegio.
    Essi restano in carica per un triennio.
    In  caso  di  rinunzia  o di cessazione di un membro effettivo il
Rettore provvede senza ritardo all'integrazione del Collegio. I nuovi
nominati scadono con quelli in carica.
    I membri supplenti partecipano alle  riunioni  del  Collegio  dei
revisori dei Conti in sostituzione dei componenti effettivi assenti o
temporaneamente impediti.
                              Art. 119)
        - Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti -
    Per  la  validita'  delle  riunioni del Collegio e' necessaria la
presenza di tre componenti. Il Presidente del Collegio puo' nei  casi
di  impedimento delegare le sue funzioni ad uno dei membri effettivi.
Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza.  Il  membro
dissenziente deve indicare nel verbale i motivi del proprio dissenso.
Non e' consentita l'astensione.
    Le funzioni dei revisori sono svolte collegialmente.
    I  controlli  ed  i  riscontri  sono  eseguiti  presso gli Uffici
dell'Amministrazione universitaria, nonche' presso i  Dipartimenti  e
le altre strutture dotate di autonomia contabile.
    Le   riunioni   del   Collegio  si  svolgono  su  iniziativa  del
Presidente, cui compete la convocazione. Il Collegio si  riunisce  in
via  ordinaria  almeno ogni tre mesi ed in via straordinaria tutte le
volte che il  Presidente  lo  ritenga  opportuno  in  relazione  alle
esigenze delle attivita' da svolgere.
    Le  riunioni  del Collegio devono essere verbalizzate.  Copia dei
verbali e' trasmessa al Rettore ed al Direttore Amministrativo.
    Per  l'esercizio  delle  proprie  funzioni  ciascun  revisore  ha
diritto  di  prendere  visione  di  tutti  gli  atti amministrativi e
contabili dell'I.U.N., nonche' di accedere, a  mezzo  dei  competenti
operatori,   ai  sistemi  informativi  con  cui  siano  eventualmente
formati, conservati e gestiti i predetti atti.
    La mancata partecipazione, senza valida giustificazione,  a  piu'
di due riunioni del Collegio, comporta la decadenza dall'incarico.
                              Art. 120)
           - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti -
    Il Collegio dei Revisori dei Conti:
    - a) esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed
il conto consuntivo, redigendo le apposite relazioni;
    -  b)  compie  tutte  le  verifiche  necessarie per assicurare il
regolare  andamento   della   gestione   finanziaria,   contabile   e
patrimoniale,   sottoponendo  al  Consiglio  di  Amministrazione  gli
eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa;
    - c) accerta la  regolarita'  della  tenuta  dei  libri  e  delle
scritture contabili ;
    -  d)  effettua  almeno  ogni  trimestre  verifiche  di  cassa  e
sull'esistenza dei valori  e  dei  titoli  in  proprieta',  deposito,
cauzione o custodia.
    Il  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti e' tenuto ad esprimere il
proprio parere sui quesiti  posti  dall'Amministrazione  su  problemi
inerenti la gestione amministrativo-contabile.
    I  membri  del  Collegio  possono  assistere  alle  riunioni  del
Consiglio di Amministrazione.
                              Art. 121)
                           - Indennita' -
    Ai membri del Collegio  dei  Revisori  sono  corrisposte  per  le
funzioni loro attribuite:
    - a) una indennita' di carica;
    - b) un gettone di presenza per assistere alle sedute del C.d.A.;
    -  c)  un  indennita'  di  missione ed il rimborso delle spese di
viaggio effettivamente, sostenute  e  documentate  per  le  attivita'
fuori della propria residenza.
    La   misura  delle  indennita'  e  del  gettone  di  presenza  e'
determinata dal C.d.A.
                              Art. 122)
                      - Nuclei di valutazione -
    I nuclei di valutazione interna hanno il compito  di  verificare,
mediante  analisi  comparata  dei costi e dei rendimenti, la corretta
gestione delle risorse pubbliche, la produttivita'  della  ricerca  e
della   didattica,  nonche'  l'imparzialita'  ed  il  buon  andamento
dell'azione amministrativa.
    I nuclei determinano i parametri  di  riferimento  del  controllo
anche   su  indicazione  degli  organi  generali  di  direzione,  cui
riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.
    La relazione dei nuclei di valutazione interna  e'  trasmessa  al
Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica, al CUN e alla
Conferenza  permanente  dei  Rettori per la valutazione dei risultati
relativi all'efficienza  e  alla  produttivita'  delle  attivita'  di
ricerca e di formazione e per la verifica dei programmi di sviluppo e
di  riequilibrio  del  sistema  universitario,  anche  ai  fini della
successiva assegnazione delle risorse.
                              Art. 123)
                          - Composizione -
    Nell'ambito dell'Istituto Universitario Navale sono  istituiti  i
seguenti nuclei di valutazione:
    A) Nucleo di valutazione dell'attivita' didattica;
    B) Nucleo di valutazione dell'attivita' di ricerca;
    C) Nucleo di valutazione dell'attivita' amministrativa.
    I  nuclei  di  cui  alle  lett. A) e B) del precedente comma sono
costituiti da tre docenti universitari.
    Il nucleo di cui alla lett. C) del precedente comma e' costituito
da un magistrato della Corte dei Conti, con funzione  di  Presidente,
da  un  dirigente  dello  Stato  e  da  un docente esperto in materie
economico-gestionali.
    I componenti restano in carica per un triennio.
                              Art. 124)
                           - Indennita' -
    Ai membri  dei  nuclei  di  valutazione  e'  attribuita,  per  le
funzioni  svolte,  un'indennita'  la  cui  misura  viene  annualmente
definita dal Consiglio d'Amministrazione.
                              Art. 125)
 - Responsabilita' Amministrativo/Contabile e Obbligo di Denunzia -
    I Dirigenti dell'I.U.N. ed i responsabili delle strutture  dotate
di  autonomia  amministrativo-contabile hanno l'obbligo di denunziare
al Rettore i fatti, di cui siano venuti a conoscenza  direttamente  o
mediante  rapporto, che diano luogo a responsabilita' amministrativo-
contabile.
    Se il fatto e' imputabile al Rettore, la  denuncia  e'  fatta  al
Consiglio  di  Amministrazione, il quale, con apposita deliberazione,
la inoltra alla Procura Generale della Corte dei Conti.
                             TITOLO VIII
                 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
                              Art. 126)
               - Rappresentanza e Difesa in Giudizio -
    Nei  giudizi  attivi  e passivi avanti l'Autorita' giudiziaria, i
collegi  arbitrali  e  le  giurisdizioni   amministrative   speciali,
inerenti  al  rapporto  di  pubblico  impiego  o  comunque riferiti a
materie nelle quali il Rettore o il Direttore  Amministrativo  agisca
quale  organo decentrato dell'Amministrazione Statale, sempre che non
trattasi di contestazioni contro lo  Stato,  l'I.U.N.    puo'  essere
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.
    Salve   le   ipotesi   di   conflitto,   qualora  l'I.U.N.  nelle
controversie su materie di cui al precedente comma  intenda  in  casi
speciali  non  avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, dovra' adottare
apposita motivata delibera
    Per le controversie su materie non comprese tra quelle di cui  al
comma  1.,  la  rappresentanza e la difesa dell'I.U.N. sono affidate,
discrezionalmente, all'Avvocatura dello  Stato  oppure  a  legali  di
libero foro.
    Il  patrocinio  nelle  controversie  o  le  consulenze su materie
afferenti alla sfera di autonomia, anche  se  svolti  dall'Avvocatura
dello Stato, sono a titolo oneroso.
    Dinanzi  al  Giudice  Conciliatore,  al  Giudice  di Pace ed alle
istituende Commissioni  Tributarie  Provinciali  e  Regionali  ed  al
Giudice  Tributario  per  le ipotesi e nei limiti di cui all'art. 12)
del D.P.R.  546/92  l'I.U.N.  puo'  essere  rappresentato  da  propri
funzionari all'uopo incaricati..
    L'attivita' di perito di parte, di cui all'art. 201 c.p.c., anche
se svolta da funzionari dell'Amministrazione, e' retribuita.
    Nei  giudizi  arbitrali il Rettore designa l'arbitro dell'I.U.N.,
scegliendolo  fra  avvocati  dello  Stato,  legali  di  libero  foro,
funzionari  della  Pubblica  Amministrazione o dello stesso I.U.N. In
ogni  caso  l'attivita'  di  arbitro  e'  retribuita  come  da   lodo
arbitrale.
                              Art. 127)
              - Borse di Studio per Giovani Laureati -
    Il  Consiglio  di  Amministrazione, sentito il Senato Accademico,
puo' deliberare di istituire borse di  studio,  riservate  a  giovani
laureati,  per la prosecuzione di attivita' di ricerca al termine dei
corsi di dottorato di ricerca o di specializzazione.
    Per  questa  finalita'  possono  essere  utilizzati,   oltre   ai
trasferimenti  statali  a  cio'  destinati, su proposta dei Centri di
gestione autonoma, risorse provenienti da accordi con Enti Pubblici o
privati e fino al 10% delle entrate per attivita' di ricerca.
    Apposita  regolamentazione  interna,   predisposta   dal   Senato
Accademico  ed  approvata  dal Consiglio di Amministrazione, detta le
norme da seguire per l'istituzione di tali borse di studio;  in  essa
sono  indicate  le  forme  di pubblicita' da rispettare nel bando, la
durata massima e l'entita' delle stesse, nonche'  gli  obblighi  e  i
compiti dei destinatari delle borse di studio.
    Le  borse  di studio, di cui al presente articolo, sono esenti da
contributi fiscali (art. 4 della Legge 476/84) e non  danno  luogo  a
trattamenti previdenziali, ne' a riconoscimenti automatici ai fini di
carriere giuridiche ed economiche.
    L'I.U.N.   provvede   alla   copertura  assicurativa  contro  gli
infortuni.
                              Art. 128)
            - Partecipazioni ad Associazioni e Societa' -
    L'I.U.N. ha facolta' di partecipare ad associazioni  culturali  o
di    ricerca   senza   finalita'   di   lucro   anche   contribuendo
finanziariamente alla loro costituzione.
    L'I.U.N. ha  altresi'  facolta'  di  partecipare  a  Societa'  di
capitali  in  cui  sia  prevista almeno in parte attivita' di ricerca
scientifica,  ferma  restando  la  sua  possibilita'  di  recesso  in
qualsiasi  momento  qualora  venga  meno l'interesse scientifico alle
iniziative.
    Le direttive ai rappresentanti dell'I.U.N.  presso  le  Assemblee
saranno  fornite  dal  Rettore  su  deliberazione  del  Consiglio  di
Amministrazione.
    Gli eventuali utili dovranno essere impiegati esclusivamente  per
il perseguimento dei fini istituzionali dell'I.U.N.
                              Art. 129)
         - Compensi agli Studenti per Attivita' Part-Time -
    Il  Consiglio  di  Amministrazione,  utilizzando trasferimenti da
parte di Enti Pubblici o privati esplicitamente finalizzati  o  quota
delle   entrate  derivanti  dai  contributi  versati  dagli  studenti
iscritti, su proposta del Senato accademico  puo'  deliberare,  anche
con  finalita'  di sostegno economico nel quadro degli interventi sul
diritto allo studio, l'erogazione  di  compensi  agli  studenti  come
corrispettivo  per  collaborazioni  nelle  attivita'  didattiche  non
istituzionali  e  di  servizio  per  gli  studenti.    La   copertura
finanziaria  necessaria  per  tale  spesa  deve essere deliberata, di
norma, in sede di approvazione del bilancio  preventivo  dell'I.U.N.,
in conformita' alle entrate previste.
    I  compensi,  definiti  annualmente  su  base oraria, sono esenti
dalla imposta locale sui  redditi  e  da  quella  sul  reddito  delle
persone fisiche.
    I  destinatari  di  tali  interventi  debbono essere studenti che
abbiano superato almeno i 2/5 degli esami previsti dal loro piano  di
studi,  con  riferimento  all'anno di iscrizione; il numero di ore di
utilizzazione non puo' essere superiore, per ciascuno studente, a 150
per anno.
    Ai fini dell'assegnazione vanno rispettati i seguenti principi:
    - a parita' di condizioni di carriera scolastica,  prevalgono  le
condizioni di reddito piu' disagiate;
    -  la  utilizzazione e la destinazione a particolari servizi deve
essere definita previa valutazione  della  preparazione  e  capacita'
posseduta dal richiedente;
    -  annualmente  deve  essere  fatta  una  valutazione  consuntiva
sull'attivita' svolta dai percettori dei sussidi e sul  miglioramento
dei servizi attivati o potenziati.
    -   ai   fini  della  liquidazione  del  compenso  dovra'  essere
presentata relazione sul lavoro eseguito.
                              Art. 130)
             - Attuazione del Principio di Pubblicita' -
    L'Amministrazione dell'Istituto Universitario Navale e' retta dal
principio di pubblicita'. L'I.U.N. adegua la propria organizzazione e
le  proprie  procedure al fine di realizzare la migliore circolazione
delle  informazioni  all'interno  dell'Amministrazione  e   la   loro
diffusione all'esterno.
    Gli  atti dell'I.U.N. sono portati a conoscenza degli interessati
in forma completa, analitica e motivata.  Nelle stesse forme e'  data
indicazione  agli  interessati degli eventuali ricorsi amministrativi
esperibili, indicando i termini e l'organo cui il ricorso deve essere
presentato.
    Il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti  necessari
per  divulgare  gli  atti  di  interesse  generale  nonche'  apposita
regolamentazione   relativa   alle   modalita'   di   accesso    alla
documentazione amministrativa.
    L'I.U.N.  pubblica,  ogni  anno,  l'elenco  degli  organi e delle
strutture per l'insegnamento e  la  ricerca,  con  l'indicazione  del
personale  e delle principali risorse disponibili. Pubblica, inoltre,
guide per l'informazione e l'orientamento degli studenti.
                              Art. 131)
            - Contratti e Convenzioni con Enti esterni -
        Trattamento economico per il personale non docente -
dell'I.U.N.
    Sui fondi erogati da organismi  ed  enti  esterni  in  virtu'  di
appositi   contratti  e  convenzioni,  e'  consentito  provvedere  al
pagamento di prestazioni di lavoro straordinario rese  dal  personale
non docente per l'esecuzione dei contratti stessi.
                              Art. 132)
                     - Copertura assicurativa -
    E'  consentita  la  stipula  di polizze assicurative, con spese a
carico del bilancio dell'I.U.N., a favore di:
    -  a)  Rettore,  Pro-Rettore,  Presidi  di  Facolta',   Direttore
Amministrativo, Direttori di Dipartimento.
    - b) Funzionari che in ragione della loro attivita' siano esposti
ad azione di responsabilita'.
                              Art. 133)
                        - Norma transitoria -
    I  rapporti  contrattuali  gia'  costituiti e le gare in corso di
svolgimento  sono  regolati  dalle  norme  vigenti   all'atto   della
stipulazione dei contratti o della indizione di gara.
    Fino  all'entrata in vigore delle discipline di attuazione di cui
all'art. 134 rimane applicabile la normativa vigente.
                              Art. 134)
                     - Discipline di attuazione
    Il Consiglio di Amministrazione adotta, nel rispetto del presente
Regolamento, apposite discipline di attuazione, ai sensi del presente
articolo, per la liquidazione delle missioni, per la partecipazione a
Convegni e Seminari organizzati dall'I.U.N. o da altri Enti,  per  le
spese  di  rappresentanza,  nonche'  per l'effettuazione di spese per
pubblicazioni e per attivita' culturali e ricreative.
                              Art. 135)
                 - Aggiornamento limiti d'importo -
    Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione e  con
cadenza  biennale,  puo'  provvedere,  in  sede  di  approvazione del
bilancio di previsione, alla revisione  degli  importi  di  cui  agli
artt.23), 71), 79) e 80) del presente Regolamento.
    I  nuovi  limiti  verranno  resi  noti mediante pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Universita' e  della  Ricerca
Scientifica e Tecnologica.
                              Art. 136)
                        - Entrata in vigore -
    Il  presente  Regolamento  e'  emanato  con Decreto del Rettore e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  e  sul
Bollettino  Ufficiale  del Ministero dell'Universita' e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica.
    Le successive modifiche sono emanate nel rispetto della procedura
prevista dall'art. 7), comma 9, della Legge n.  168/89  e  di  quanto
disposto dal comma precedente.