regolare esecuzione. Nell'ambito delle spese in economia il collaudo e' sempre sostituito dall'attestazione della regolarita' dell'esecuzione rilasciata dai responsabili come sopra individuati. Nell'ipotesi in esame l'attestazione di regolare esecuzione non soggetta ad approvazioni deve essere contestuale alla liquidazione o, nel caso di pagamenti rateizzati, all'ultima rata. In tutti gli altri casi e' richiesta l'emissione del certificato di collaudo. L'affidamento di tale incarico deve essere fatto a persona che comunque non abbia preso parte anche ad una sola delle diverse fasi - progettazione, aggiudicazione, direzione dei lavori e/o della fornitura - previste per l'effettuazione di un'opera. Il collaudo e' eseguito da personale dell'I.U.N. ovvero qualora se ne ravvisi la necessita' da estranei qualificati per specifica competenza. La nomina del collaudatore e' effettuata per lavori il cui importo non sia superiore a lire 300 milioni dal Rettore e dal Consiglio di Amministrazione per lavori eccedenti la predetta somma. Parimenti la nomina del collaudatore e' disposta dal Rettore per forniture il cui importo non superi lire 100 milioni e dal C.d.A. per forniture il cui importo ecceda la predetta somma. Nell'ipotesi di opere o forniture di notevole importanza, il citato organo ha la facolta' di nominare una Commissione composta, di norma, da n. 3 persone; al Presidente spetta il compito di fissare le riunioni e di coordinare le attivita' della Commissione. Le decisioni della Commissione, che va sempre considerata quale collegio perfetto, saranno prese a maggioranza per cui nell'ipotesi di mancata unanimita' i componenti con parere diverso dovranno esplicitare le loro ragioni. Di norma il collaudatore deve essere nominato al termine dei lavori e delle forniture. Tuttavia, in tutti i casi nei quali la tipologia della prestazione imponga l'effettuazione di controlli contestuali all'esecuzione, il collaudatore puo' essere nominato prima dell'inizio dell'opera o durante il suo avanzamento e di tale fatto si terra' conto nella determinazione del compenso spettante. L'incarico di collaudo dovra' essere disciplinato da apposita convenzione. Art. 64) - Revisione Prezzi Contrattuali - La revisione dei prezzi contrattuali e' ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l'Amministrazione dello Stato. Art. 65) - Anticipazione del Prezzo - Per i lavori l'anticipazione e' ammessa nei limiti e secondo le modalita' fissate nella normativa relativa alla realizzazione di opere pubbliche per conto dello Stato. Per le forniture di beni, ove l'importo sia superiore a lire 100 milioni IVA esclusa, e' consentita la concessione, a domanda dell'interessato e previa prestazione di idonea garanzia, di una anticipazione nella misura indicata - fissata di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione. L'anticipazione e' revocata quando il contratto non sia successivamente stipulato ovvero non sia iniziato nei termini stabiliti o non prosegua secondo gli obblighi negoziali. Qualora l'esecuzione del contratto non abbia inizio nel termine stabilito, oltre all'applicazione delle penalita' previste dal contratto, nel revocare senza ritardi l'anticipazione sopra detta, la medesima viene richiesta maggiorata degli interessi legali per il periodo decorrente dalla data di emissione del titolo di pagamento dell'anticipazione a quello della restituzione della stessa. A tal fine, in tutti i casi in cui l'Amministrazione dispone una anticipazione, a cura della struttura che ha proposto l'ipotesi contrattuale all'organo deliberante, viene acquisita una dichiarazione con la quale il contraente assume l'obbligo di restituire le anticipazione, oltre gli interessi legali, quando ricorrano i casi di cui al presente articolo. L'anticipazione in parola e' recuperata, fino all'intero importo, con trattenute sugli acconti nella stessa percentuale dell'anticipazione, al lordo delle ritenute di legge e di contratto. L'eventuale somma rimasta da recuperare e' trattenuta integralmente in sede di pagamento del saldo contrattuale. Se il compenso e' corrisposto in una unica soluzione, l'anticipazione e' recuperata per intero su tale pagamento. Art. 66) - Cauzione - A garanzia dell'esecuzione dei contratti le imprese debbono prestare una cauzione, nella misura del 10% del prezzo contrattuale. Si puo' prescindere dalla cauzione, nel caso in cui il contratto non superi l'importo di lire 30 milioni esclusi ogni frazionamento, ripartizione, completamento o ampliamento di precedenti lavori o forniture. Per i contratti stipulati all'estero si applicano le leggi e gli usi locali. La cauzione, qualora richiesta, viene costituita nei seguenti modi: - con deposito numerario o di titoli di Stato o garantito dallo Stato; - con fidejussione bancaria; - con fidejussione assicurativa. In relazione ai risultati del collaudo o della regolare esecuzione, la cauzione versata sara' a seconda dei casi, restituita, incamerata parzialmente o totalmente con atto amministrativo unilaterale. Art. 67) - Penalita' - La ditta contraente deve eseguire le obbligazioni assunte nel termine e secondo le modalita' stabilite dal contratto. Quando cio' non si verificasse, salvo il caso in cui l'Amministrazione accerta attraverso la competente struttura che gli inadempimenti contrattuali non sono dovuti a colpa del contraente, il medesimo deve rimborsare all'Amministrazione le spese conseguenti al mancato rispetto degli impegni contrattuali e sottostare ad una penale pecuniaria nella misura determinata dallo specifico accordo negoziale. La procedura di contestazione degli inadempimenti della ditta deve essere effettuata di norma in contraddittorio, dal rappresentante dell'I.U.N. e dal rappresentante o dal responsabile operativo della ditta, con apposita verbalizzazione. Qualora non sia possibile procedere al contraddittorio, la contestazione degli inadempimenti va fatta per iscritto e per raccomandata. La misura della penale deve essere sempre indicata con un minimo e un massimo e si applichera', di conseguenza, secondo la gravita' degli inadempimenti accertati. L'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di penale del contraente e' dedotto dall'importo del conto finale nel caso di lavori ovvero dal saldo nel caso di forniture di servizi con la eventuale riduzione quando si riconosca che in tutto o in parte il mancato adempimento non sia imputabile all'appaltatore. In caso di inadempimento l'Amministrazione salvo tutte le eventuali rivalse, incamera la cauzione di cui all'articolo precedente. Art. 68) - Esecuzione dei Lavori e delle Provviste in Economia - I lavori in economia possono essere eseguiti: - a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'I.U.N.; - b) a cottimo fiduciario mediante affidamento a ditte o a persone di nota capacita' ed idoneita', previa acquisizione di preventivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori e i relativi prezzi sulla base delle indicazioni fornite dall'I.U.N.; - c) con sistema misto, cioe' parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario. Le provviste di beni e servizi in economia sono eseguiti con le modalita' di alla lett.b) del precedente comma. Art. 69) - Spese in Economia - Possono essere effettuate in economia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le seguenti spese: 1) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di bolli e fogli bollati, modelli, materiale per disegno e per fotografia, nonche' stampe di tabulati, circolari e simili; 2) abbonamenti a riviste, periodici e simili, acquisti di libri e pubblicazioni periodiche, nonche' relative spese di rilegatura, spese per pubblicazioni didattiche e scientifiche; 3) organizzazione di mostre, conferenze, convegni e seminari ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nazionali ed internazionali, fitto locali occorrenti, stampa di inviti e degli atti ed altre spese connesse alle suddette manifestazioni; 4) iniziative culturali e didattiche per gli studenti; 5) spese di rappresentanza; 6) acquisto, riparazione, manutenzione, assicurazioni e noleggio di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, nonche' acquisti di carburante, lubrificanti, pezzi di ricambio ed accessori ; 7) noleggio, acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, attrezzature, utensili, strumenti e materiale scientifico, didattico e di sperimentazione e macchine d'ufficio; 8) locazione di immobili a breve termine, spese condominiali e consortili, noleggio di mobili e strumenti in occasione dell'espletamento di corsi, quando non sia possibile utilizzare e/o non siano sufficienti le normali attrezzature; 9) piccoli impianti, spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono, gas, gas tecnici, spese postali e telegrafiche, di fax e telefax; 10) manutenzione e riparazione di locali e dei relativi impianti ; 11) spese straordinarie di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei locali; 12) acquisto di corredo al personale ausiliario; 13) divulgazione di bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo stampa o di altre fonti di informazione, ove sia ritenuto necessario; 14) altri lavori, servizi e provviste occorrenti ai bisogni periodici e giornalieri, non previsti nei precedenti punti e che per la loro natura non possono essere eseguiti o utilmente e convenientemente utilizzati con le procedure contrattuali previste nei precedenti articoli; 15) spese per necrologi; 16) spese per dottorati di ricerca; 17) imposte, tasse, canoni; 18) provviste per pronto soccorso e sanitari; 19) trasporti, spedizioni e facchinaggi. Art. 70) - Spese in Economia: Norme Comuni - Le spese in economia sono effettuate da: - a) amministrazione centrale; - b) dipartimento e strutture assimilate; - c) istituti e strutture assimilate. Si applicano a tutte le spese in economia le seguenti disposizioni: Non puo' essere suddivisa artificiosamente alcuna fornitura, alcun lavoro o servizio, che possa considerarsi con carattere unitario, in piu' forniture, lavori o servizi, salvo che, per ragioni particolari, da specificare espressamente, non si ritenga opportuno affidarli a piu' fornitori o ditte. Le ordinazioni delle spese vengono effettuate a mezzo di comunicazione al contraente del buono d'ordine, che potra' essere accompagnata e/o integrata, se l'ordinatore lo ritenga necessario, da una lettera secondo gli usi del commercio o dalla stipula di un apposito atto, ovvero con l'adesione ad un contratto proposto dall'altro contraente. Tutte le fatture, note e simili, devono essere munite del visto del responsabile della struttura con l'indicazione del capitolo di spesa nonche' del visto, al fine dell'attestazione di congruita' e regolarita' delle spese effettuate e della loro rispondenza all'ordinazione. Art. 71) - Modalita' di Esecuzione delle Spese in Economia dell'Amministrazione Universitaria - Il limite di valore per ciascuna spesa in economia e' fissato in L. 20 milioni IVA esclusa. Le spese in economia sono ordinate dal Direttore Amministrativo. Le spese di rappresentanza e per necrologi sono ordinate esclusivamente su proposta del Rettore. Per ogni spesa devono essere acquisiti agli atti almeno tre preventivi salvo i casi di: 1) spese per lavori il cui importo non superi lire 5 milioni IVA esclusa e spese per servizi e/o forniture il cui importo non superi lire 3 milioni IVA esclusa; 2) urgenza determinata da inderogabili ed imprescindibili esigenze ; 3) mancanza di almeno tre ditte che possano assolvere in maniera soddisfacente agli impegni; 4) specialita' della spesa che giustifichi la necessita' del ricorso ad una determinata ditta. Le proposte di ordinazioni riguardanti i lavori, le riparazioni e la manutenzione dei locali e dei relativi impianti, devono essere corredate da apposite perizie o documentazioni giustificative a firma del responsabile della struttura tecnica competente. I preventivi debbono essere richiesti per iscritto o anche via fax, in caso di urgenza o di spesa di modica entita', dal responsabile della struttura richiedente. Nella richiesta deve essere espressamente previsto che i preventivi devono essere consegnati, entro il prefissato termine, in plichi chiusi. Le operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte devono essere effettuate e verbalizzate dal capo dell'ufficio proponente assistito da due funzionari. Ove pervenga un'unica offerta, la spesa puo' comunque ordinarsi purche' il capo dell'ufficio proponente esprima nel citato verbale apposito parere di congruita'. TITOLO IV ISTITUTI SCIENTIFICI AMBITO DI APPLICAZIONE CAPO I Art. 72) - Ambito di applicazione - Le norme di cui al presente titolo si applicano agli Istituti Scientifici anche se denominati seminari e laboratori, nonche' alle Presidenze di Facolta', alla Biblioteca Centrale, al Centro di Calcolo e ai Centri interuniversitari. L'accorpamento o la disattivazione di Istituti scientifici e strutture assimilate sono disposte dal Rettore con proprio decreto sentite le Facolta' interessate ed il Senato Accademico su delibera del Consiglio di Amministrazione. Art. 73) - Assegnazioni per Attivita' di Ricerca - Le assegnazioni ed i contributi per la ricerca scientifica sono gestiti dai singoli docenti e ricercatori assegnatari, senza necessita' di autorizzazione del Consiglio di Istituto, al quale, tuttavia, compete di stabilire le modalita' di impiego delle strutture dell'Istituto poste a disposizione dei docenti e ricercatori predetti. Il Direttore dell'Istituto Scientifico, con responsabilita' limitata alla rispondenza dei procedimenti di spesa alle disposizioni normative, a richiesta dei diretti assegnatari dei fondi, dispone ogni spesa necessaria per la realizzazione delle ricerche. Il Direttore dell'Istituto non puo' esercitare alcun controllo di merito sulle spese delle quali il titolare del finanziamento chiede l'effettuazione; tuttavia, se ha fondati motivi per non dare corso ad una specifica richiesta, sottopone tempestivamente il caso, con apposita relazione, al Consiglio di Amministrazione. Art. 74) - Proroga dei Fondi MURST 60% - Gli assegnatari dei fondi di ricerca ministeriale quota 60%, alla data di scadenza possono chiedere al Consiglio di Amministrazione la proroga di un anno per l'effettuazione della stessa. Alla scadenza, i fondi non utilizzati confluiranno nell'avanzo di gestione e verranno ridistribuiti dall'apposito Comitato. CAPO II GESTIONE DEI FONDI Art. 75) - Direttore di Istituto - Il Direttore coordina e sovrintende alle attivita' dell'Istituto, della cui gestione amministrativa e contabile e' responsabile, anche se concernente l'attivita' didattica e scientifica di altri docenti e ricercatori. Il Direttore dell'Istituto predispone, in termini di utilizzazione degli stanziamenti finanziari e di impiego delle strutture disponibili, il piano programmatico annuale delle attivita' dell'Istituto e le eventuali sue variazioni, che sottopone all'approvazione del consiglio dell'Istituto stesso. Con le modalita' indicate negli articoli seguenti, il Direttore dell'Istituto, nell'ambito del predetto piano programmatico annuale, provvede all'ordinazione di quanto occorre per il funzionamento dell'istituto e per il soddisfacimento delle necessita' connesse all'attivita' da chiunque svolta nell'Istituto stesso. Entro i limiti indicati dal comma precedente, il Direttore dell'Istituto ha l'obbligo di assicurare a tutti i docenti e ricercatori i mezzi e le condizioni operative necessarie all'esercizio della individuale autonomia didattica e scientifica. Il Direttore dell'Istituto designa ed il Rettore, con proprio decreto, nomina il docente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento. Art. 76) - Consegnatario dei Beni - Il Direttore dell'Istituto e' consegnatario dei beni mobili risultanti nei registri inventariali dell'Istituto stesso. Tali registri, alla chiusura dell'esercizio finanziario, devono essere confrontati con l'inventario generale dell'I.U.N. per la relativa parificazione. Gli automezzi acquistati o assegnati all'Istituto sono dati in consegna al Direttore dell'Istituto che risponde del loro uso. Quale consegnatario dell'automezzo, il Direttore d'Istituto ne controlla l'uso accertando che: - a) la sua utilizzazione sia conforme ai servizi d'Istituto; - b) il rifornimento del carburante ed i percorsi effettuati vengano registrati in appositi moduli. Il consegnatario provvede mensilmente alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente ufficio amministrativo. Il personale dipendente comandato in servizio esterno, autorizzato all'uso dell'autovettura di cui trattasi, dovra' osservare tutte le norme in vigore per quanto attiene all'uso della stessa, alla registrazione dei percorsi e dei chilometri effettuati e delle localita' raggiunte, nell'apposito registro fornito dall'Amministrazione, nonche' provvedere alla conservazione di ogni documento relativo all'autovettura. Esso e', altresi', responsabile della custodia e detenzione delle strumentazioni tecniche e scientifiche trasportate ed utilizzate in missione. Tutte le spese relative all'uso e alla manutenzione dell'autovettura devono recare, unitamente alla specifica autorizzazione alla spesa, la dicitura "vista la regolarita' della fornitura". I documenti di spesa devono comunque essere esibiti con note separate da qualsiasi altra documentazione di spesa, in conformita' ad apposito prospetto predisposto dall'Amministrazione. Art. 77) - Disponibilita' dei Fondi - Gli Istituti possono disporre dei seguenti fondi: - 1) dotazione ordinaria di funzionamento conferita dal Consiglio di Amministrazione, secondo le disponibilita' del bilancio, e destinata alla copertura delle spese correnti degli Istituti stessi; - 2) assegnazioni ministeriali per acquisto di attrezzature didattiche e librarie; - 3) assegnazioni ministeriali per la ricerca scientifica; - 4) contributi di Enti e di privati versati per convenzioni o a titolo di liberalita'; - 5) finanziamenti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attivita' di ricerca e consulenza; - 6) quote di proventi per prestazioni a pagamento; - 7) ogni altro fondo specificamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione all'attivita' dell'Istituto. I predetti fondi, contabilizzati nel bilancio dell'I.U.N., sono gestiti dall'amministrazione universitaria in apposite partite contabili intestate a ciascun istituto. E' fatto in ogni caso divieto agli istituti di ricevere fondi se non per il tramite dell'amministrazione universitaria e con le modalita' di cui al presente titolo. Per i contributi e finanziamenti erogati da enti pubblici e privati mediante attivita' di ricerca verra' prelevata, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'I.U.N., una percentuale determinata dal Consiglio di Amministrazione in sede di bilancio di previsione. Art. 78) - Spese degli Istituti - Nessuna spesa di funzionamento e di acquisto di beni durevoli di ciascun istituto puo' essere posta a carico di disponibilita' diverse da quelle di cui all'articolo precedente. Le spese per lo svolgimento di attivita' di ricerca e consulenza commissionate da terzi sono poste a carico degli specifici finanziamenti allo scopo destinati per contratto o convenzione, entro i limiti dei finanziamenti stessi. E' fatto divieto di procedere a qualsivoglia spesa per il personale, fatta eccezione per quelle afferenti a missioni compiute dai singoli componenti dell'Istituto ed alle relative anticipazioni. Le missioni a carico dei fondi assegnati all'Istituto sono autorizzate dal Direttore dell'Istituto stesso nei limiti della loro disponibilita'. E' fatto altresi' divieto di procedere a spese per affidamento a personale estraneo all'I.U.N. di compiti istituzionali propri del personale dipendente. Ogni altro affidamento di compiti di cui sopra deve essere rispondente alle norme di funzionamento degli istituti, stabilite nell'apposito regolamento. Art. 79) - Spese in Economia - Il Direttore di Istituto puo' effettuare in economia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio: 1) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di bolli e fogli bollati, modelli, materiale per disegno e per fotografia, nonche' stampe di tabulati, circolari e simili. 2) abbonamenti a riviste, periodici e simili, acquisti di libri e pubblicazioni periodiche, nonche' relative spese di rilegatura, spese per pubblicazioni didattiche e scientifiche; 3) organizzazione di mostre, conferenze, convegni e seminari ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nazionali ed internazionali, fitto locali occorrenti, stampa di inviti e degli atti ed altre spese connesse alle suddette manifestazioni; 4) iniziative culturali e didattiche per gli studenti; 5) noleggio, acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, attrezzature, utensili, strumenti e materiale scientifico, didattico e di sperimentazione e macchine di ufficio; 6) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, nonche' acquisto di carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio ed accessori; 7) spese per la pubblicazione di eventuali bandi, in occasione di corsi, quando non sia possibile utilizzare e/o non siano sufficienti le normali attrezzature; 8) piccoli impianti, spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono, gas, gas tecnici, spese postali e telegrafiche, fax, telex; 9) imposte, tasse, canoni; 10) trasporti, spedizioni, facchinaggi; 11) provviste di generi per pronto soccorso sanitario. Per l'effettuazione delle spese di cui sopra il cui importo non superi i 3.000.000 di lire IVA esclusa, e' sufficiente l'acquisizione di un solo preventivo. Per le spese eccedenti Lit. 8.000.000 IVA esclusa, occorrera' acquisire l'autorizzazione del C.d.A. e troveranno applicazione le ordinarie procedure contrattuali. Art. 80) - Impegni di Spesa - Nessun singolo impegno a pagamento e' consentito al Direttore di Istituto per spese che eccedano ciascuna gli otto milioni di lire oltre IVA, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Per il medesimo oggetto e' fatto divieto di procedere al frazionamento della spesa. E' fatto in ogni caso divieto di assumere impegni per spese a carico di fondi non assegnati o eccedenti le assegnazioni agli Istituti. Il Direttore di Istituto ha facolta' di assumere direttamente impegni per le spese in economia di cui all'art. 79. Per le spese correnti, il Direttore di Istituto puo' chiedere un'anticipazione fino a L. 1.000.000 reintegrabile previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute. Il Direttore dell'Istituto, per le piccole spese in contanti che singolarmente non eccedano le L. 20.000 e globalmente L. 200.000 mensili, e' esentato sotto la sua personale responsabilita' dall'obbligo della documentazione. La prova dell'avvenuto pagamento, se non e' altrimenti acquisibile, puo' essere sostituita da dichiarazione del Direttore. Non e' consentito il frazionamento di una stessa spesa eccedente le ventimila lire. Ciascun Istituto deve tenere apposito registro per le piccole spese, nel quale devono essere annotati sia i prelevamenti effettuati con ordine di pagamento a favore del Direttore di Istituto, sia le piccole spese effettuate. Art. 81) - Forniture Cumulative - Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi di procedere ad acquisti cumulativi di materiale di uso corrente, gli istituti possono rifornirsi presso i fornitori indicati dall'Amministrazione e da questa individuati a seguito di pubblica gara. La spesa e' imputata sui fondi degli istituti interessati. Art. 82) - Registro degli Impegni e Forniture - Ogni Istituto deve tenere apposito registro degli impegni di spese fornito dall'Amministrazione, preventivamente numerato e vidimato dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato. Al termine dell'esercizio, o quando ne venga fatta richiesta, il registro e' trasmesso al direttore di ragioneria per il visto di regolarita' e per la determinazione dei residui passivi. Art. 83) - Spese per Pubblicazioni - Le spese per la stampa di libri periodici ed altre pubblicazioni concernenti ricerche e lavori originali svolti nell'ambito e per fini dell'Istituto, possono essere sostenute sui fondi dell'istituto medesimo con le modalita' di cui al regolamento interno. Art. 84) - Documenti di Spesa - Tutti i documenti di spesa sono annotati nel registro di cui all'art. 80 in corrispondenza dei rispettivi impegni. Le fatture, note, conti, ecc. sono vistate dal Direttore dell'Istituto, ai fini dell'attestazione della regolarita' della fornitura o del servizio, della rispondenza all'ordinazione, della regolarita' dell'esecuzione e dell'osservanza delle norme previste nel presente regolamento. Ad ogni documento relativo a spese di acquisto di beni mobili inventariabili, deve essere allegato il buono di carico nell'inventario, firmato dal Direttore dell'istituto; puo' prescindersi dalla contestualita' della predetta allegazione nei casi di abbonamento o prenotazione a periodici o ad altro materiale bibliografico. Art. 85) - Avanzi di Gestione - Le somme non impegnate al termine dell'esercizio sulle disponibilita' dei fondi degli istituti costituiscono economie di gestione. Le somme predette potranno essere riassegnate agli istituti nell'esercizio successivo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ove cio' sia necessario, in relazione agli effettivi bisogni, per l'esclusiva effettuazione di spese di investimento. CAPO III PRESTAZIONI A PAGAMENTO Art. 86) - Prestazioni a Pagamento - (Disciplina dei Proventi per Prestazioni a Pagamento) L'Istituto Universitario Navale di Napoli - attraverso i suoi Istituti Scientifici, Dipartimenti e/o Centri e Scuole, in ottemperanza anche ai principi della autonomia Universitaria e compatibilmente con lo svolgimento della propria attivita' istituzionale didattica e di ricerca, e' abilitato a rendere ed a promuovere prestazioni a pagamento ai sensi degli artt. 49 R.D. 31.08.1933, n. 1592 e n. 66 D.P.R. 11.07.1980, n. 382, nonche' delle norme contenute nel presente Regolamento. Art. 87) - Ambito di Applicazione - Ai fini del presente Regolamento, e' considerata prestazione a pagamento, giusta quanto disposto dall'art. 49 del R.D. 1592/33 e dall'art. 66 del D.P.R. 382/80, qualsiasi incarico affidato da Pubbliche Amministrazioni o da privati, avente ad oggetto analisi, controlli, tarature, prove, esperienze, nonche' attivita' di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con i soggetti medesimi. Tra le prestazioni a pagamento previste dal presente Regolamento, possono essere comprese, altresi', le consulenze affidate dall'I.U.N. ad un proprio Istituto Scientifico, Dipartimento, Centro o Scuola sempreche' non vengano cosi' ad operarsi duplicazioni di retribuzioni per attivita' istituzionali. Infine puo' farsi luogo a prestazioni a pagamento, relativamente a convenzioni con Enti Pubblici e Privati, per l'attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio di istruzione universitaria, ma rispondenti a precise esigenze di riqualificazione professionale. Le attivita' di ricerca e di consulenza alle quali si riferisce la presente normativa sono quelle che si realizzano in prestazioni effettuate dall'I.U.N. con impegno di propri mezzi materiali e/o del proprio personale, non rientranti nei fini istituzionali dell'I.U.N. stesso e per le quali l'interesse della parte committente sia prevalente. Art. 88) - Forma dei Contratti - Responsabilita' - I negozi giuridici necessari per porre in essere i contratti, le convenzioni e le commesse oggetto del presente Regolamento di cui all'art. 86) sono stipulati, nella osservanza delle norme del presente Regolamento, dal Rettore o dal Direttore di Dipartimento ed impegnano nei confronti delle controparti e di terzi eventuali i responsabili dei Dipartimenti, degli Istituti Scientifici e dei Centri e delle Scuole, nonche' il responsabile della ricerca. Gli stessi sono, inoltre, direttamente e personalmente responsabili tanto in sede civile che in sede amministrativa dei danni eventualmente derivati all'I.U.N. o a terzi in conseguenza dell'espletamento delle prestazioni stesse. Le controparti, nello stipulare i negozi giuridici di cui al comma precedente, dovranno espressamente dichiarare di avere piena conoscenza del presente Regolamento e di accettarne, per quanto a loro possa riferirsi, ogni norma e condizione. Per le prestazioni rese direttamente all'I.U.N. da Istituti Scientifici, Dipartimenti, Centri o Scuole - sempreche' non vengan. ad operarsi duplicazioni di retribuzione per attivita' istituzionali - l'incarico sara' affidato dal Rettore e verra' sottoscritto per accettazione dal rappresentante dell'Istituto Scientifico, Dipartimento, Centro o Scuola e diverra' esecutivo dopo l'approvazione del C.d.A. Art. 89) - Procedimento per l'autorizzazione all'effettuazione della prestazione - Ove le attivita' di ricerca o di consulenza debbano svolgersi a cura di Istituti Scientifici, Centri o Scuole, nei confronti di terzi, incombe sui rispettivi Direttori l'onere di chiedere al C.d.A. dell'I.U.N. l'autorizzazione per la stipula dei relativi atti negoziali. Ogni richiesta dovra' essere corredata dalla proposta della parte committente e da una relazione, stilata a cura del rappresentante dell'Istituto Scientifico, Centro o Scuola, nella quale saranno evidenziati e riportati: a) = l'oggetto della prestazione e la estraneita' di questa al particolare ambito dei compiti istituzionali dell'I.U.N. previsti dall'art. 1 dello Statuto dell'Ateneo; b) = la misura del corrispettivo; c) = l'elenco del personale docente e non docente che si impegna a collaborare per l'effettuazione della prestazione, controfirmato dai singoli interessati; tale impegno e' volontario e irrevocabile e, una volta assunto, entra a far parte dei doveri d'ufficio. L'eventuale mancato accoglimento della richiesta da parte del C.d.A. dovra' essere formalizzato con motivata deliberazione da notificare tempestivamente alla parte richiedente. Se l'attivita' dev'essere svolta nei confronti dell'Ateneo da strutture interne la proposta del Rettore dovra' evidenziare: a) = l'oggetto della prestazione; b) = la convenienza per l'I.U.N. ad utilizzare strutture scientifiche interne. Il rappresentante dell'Istituto Scientifico, Dipartimento, Centro o Scuola, in sede di accettazione, dovra' evidenziare: a) = l'utilita' scientifica della consulenza o ricerca; b) = l'elenco del personale docente o non docente che si impegna a collaborare per l'effettuazione della prestazione, controfirmata dai singoli interessati; tale impegno e' volontario ed irrevocabile e, una volta assunto, entra a far parte dei doveri d'ufficio; c) = la misura del corrispettivo, da determinarsi a norma dei successivi articoli del presente Regolamento. Per le prestazioni aventi ad oggetto programmi di insegnamento relativi ad esigenze di riqualificazione professionale, la richiesta prevedera', altresi', il numero e l'impegno di eventuali docenti e/o formatori esterni, dotati di qualificate esperienze tecniche necessarie alla didattica che siano docenti di ruolo di altre Universita', dipendenti del committente o professionisti iscritti agli Albi Professionali attinenti alle materie oggetto di insegnamento. Art. 90) - Determinazione del corrispettivo della prestazione - I corrispettivi dovuti dalle controparti per le prestazioni e le attivita' previste dall'art. 86 sono determinati dal C.d.A. dell'Ateneo sulla base di proposte avanzate dai rappresentanti degli Istituti Scientifici, Centri o Scuole. Tali proventi vengono iscritti in apposite voci di entrata e di spesa del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'I.U.N. Per gli incarichi affidati direttamente dall'I.U.N., verra' evidenziata in bilancio l'imputazione diretta in favore della struttura che effettua la prestazione. Il corrispettivo delle prestazioni e delle attivita' di cui all'art. 86 da rendersi dai Dipartimenti e' determinato dal Consiglio del Dipartimento. Per la determinazione dei corrispettivi da richiedere a fronte di prestazione conto terzi, si dovra' tener conto: a) = del costo presunto in termini di materiali di consumo ed, in generale, di servizi e prestazioni professionali necessari all'espletamento della prestazione stessa; b) = delle eventuali spese di viaggio e missioni del personale partecipante; c) = del costo per l'acquisto o il noleggio di apparecchiature tecnico-scientifiche e didattiche necessarie per l'esecuzione della prestazione; d) = dell'ammortamento della strumentazione impiegata per l'esecuzione della prestazione; e) = delle spese per il personale partecipante. Art. 91) - Imputazione e ripartizione del corrispettivo della prestazione - Dal corrispettivo della prestazione viene detratta una quota pari al 10% da destinare per il 5% al fondo comune d'Ateneo e per il restante 5% alle spese generali del Dipartimento od Istituto che ha reso la prestazione. Il residuo 90%, detratte le spese sostenute per l'esecuzione della prestazione, viene ripartito dal responsabile della prestazione stessa tra il personale partecipante il quale puo' essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30% della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma cosi' erogata al personale partecipante alla prestazione non puo' superare il 50% del corrispettivo globale della prestazioni. Eventuali somme residue vanno attribuite alla struttura che ha reso la prestazione. Art. 92) - Ordinatore delle spese - Ordinatore delle spese connesse all'esecuzione della commessa e' il responsabile della attivita' di ricerca e/o consulenza. TITOLO V DIPARTIMENTI CAPO I ORGANI E COMPETENZE Art. 93) - Ambito di Applicazione - Sono soggetti alle norme di cui al presente titolo tutti i dipartimenti costituiti nell'IUN. Art. 94) - Organi di Gestione del Dipartimento - Gli organi di gestione del dipartimento sono: - a) il Consiglio di Dipartimento; - b) la Giunta di Dipartimento; - c) il Direttore di Dipartimento. Art. 95) - Consiglio di Dipartimento - Il Consiglio di Dipartimento stabilisce i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Dipartimento. Esso: - 1) approva entro il 15 giugno le richieste di finanziamento predisposte dal Direttore coadiuvato dalla Giunta ed il piano annuale delle ricerche; - 2) promuove la partecipazione del dipartimento ad istituzioni e consorzi fra enti pubblici e privati; - 3) stabilisce i criteri per l'impiego del personale, nonche' le linee generali delle ricerche, e definisce i criteri per l'utilizzazione dei fondi disponibili, dei mezzi e degli strumenti in dotazione; - 4) approva il piano finanziario dei convegni, congressi ed iniziative organizzate dal centro di gestione, deliberando in merito al relativo finanziamento; - 5) approva la partecipazione alle spese di congressi; convegni ed incontri organizzati da altri Enti per finalita' analoghe a quelle da esso perseguibili; - 6) approva le contribuzioni per spese di viaggio e soggiorno di studiosi, italiani e stranieri, invitati nell'ambito di programmi di ricerca, seminari e conferenze; - 7) definisce le compatibilita' delle prestazioni a favore di terzi, in via contrattuale o contributiva, per attivita' di ricerca o di consulenza, fissandone il corrispettivo e le condizioni di svolgimento; - 8) approva entro il 30 ottobre il bilancio preventivo; - 9) approva entro il 31 marzo il conto consuntivo. Questi ultimi sono inviati nei successivi 5 giorni al Rettore per essere allegati al bilancio di previsione ed al conto consuntivo dell'I.U.N.; - 10) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. Art. 96) - Giunta del Dipartimento - 1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni. 2. E' competente alla gestione dei fondi, nell'ambito delle disponibilita' del bilancio, per gli importi indicati nel Regolamento di Dipartimento. Art. 97) - Direttore del Dipartimento - Il Direttore del Dipartimento: 1) e' responsabile della gestione amministrativo- contabile del centro di spesa-dipartimento; 2) provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del dipartimento e dispone il pagamento delle relative fatture secondo le norme del presente regolamento, fatta salva l'autonomia di gestione dei titolari dei fondi di ricerca; 3) e' consegnatario dei beni mobili inventariati dal dipartimento; 4) autorizza le missioni dei singoli componenti il dipartimento, disponendo le relative anticipazioni nei modi e nei limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti; 5) predispone annualmente la relazione sulle attivita' della ricerca e della didattica svolte nel dipartimento durante l'esercizio finanziario e sui risultati ottenuti; 6) coadiuvato dalla Giunta e tenuto conto dei criteri generali dettati dal Consiglio di dipartimento, predispone annualmente, entro il 31 maggio, le richieste di finanziamento al Consiglio d'Amministrazione dell'I.U.N., corredate dalla relazione concernente il piano annuale delle ricerche; 7) coadiuvato dal Segretario amministrativo, entro il 30 ottobre presenta al Consiglio di dipartimento il bilancio preventivo, ed entro il 31 marzo il conto consuntivo, corredati da una dettagliata relazione che illustra, tra gli altri, i seguenti aspetti: - a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attivita' didattiche e di ricerca in corso; - b) eventuali esigenze sopravvenute e di adattamento in corso d'anno; - c) conseguimento delle finalita' preventivate nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica e nella collaborazione scientifica nell'ambito dell'attivita' a carattere interdipartimentale ed interuniversitaria; - d) risultati generali della gestione e variazioni alla previsione in corso di esercizio; 8) coordina le richieste di finanziamento; 9) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti; 10) designa il docente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Art. 98) - Segretario Amministrativo del Dipartimento - Al Dipartimento e' assegnato un segretario amministrativo che collabora con il Direttore del Dipartimento nella predisposizione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e della situazione patrimoniale, coordinando le attivita' amministrativo- contabili. Il Segretario Amministrativo: - controlla la regolarita' dei documenti contabili e collabora con il Direttore per le attivita' volte al miglior funzionamento della struttura. - Provvede alla corretta tenuta dei registri contabili ed inventariali ed alla conservazione dei documenti amministrativi e contabili. - Partecipa alle sedute del Consiglio del Dipartimento ed alle sedute della Giunta, con voto consultivo, in qualita' di segretario verbalizzante; - Effettua controlli contabili e di legittimita'. - Provvede alla corretta tenuta dei verbali delle adunanze del Consiglio e della Giunta del Dipartimento. - Provvede, su autorizzazione del Direttore, alle spese in contanti per mezzo del fondo economale a lui assegnato alla fine dell'esercizio; restituisce, mediante versamento all'Istituto cassiere, il fondo economale di cui all'art. 23 del presente regolamento; - Il Direttore di Dipartimento designa la persona incaricata della sostituzione del Segretario Amministrativo in caso di assenza o temporaneo impedimento, secondo l'ordinamento gerarchico del personale in servizio nel dipartimento. CAPO II GESTIONE FINANZIARIA Art. 99) - Esercizio Finanziario e Bilancio di Previsione - L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria e' unica e si svolge in base ad un unico bilancio; le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste in maniera che il bilancio risulti in pareggio. Il bilancio di previsione e' formulato in termini finanziari di cassa, con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente; l'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo. Le assegnazioni ordinarie da parte dell'I.U.N. non possono essere iscritte nel bilancio di previsione in misura superiore a quella delle corrispondenti assegnazioni fissate per l'anno in corso, salvo che non siano stati gia' comunicati gli importi stabiliti per il nuovo anno. Il bilancio di previsione, redatto in conformita' alla tipologia ed allo schema redatto dal Consiglio di Amministrazione, viene trasmesso a cura del Direttore del Dipartimento, per essere allegato al bilancio dell'I.U.N., entro i 5 giorni successivi alla data di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. Le variazioni di bilancio sono deliberate nei modi e con le procedure previste per la formazione del bilancio e ad esse, in casi di urgenza, puo' provvedere il Direttore del Dipartimento, salvo ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima successiva adunanza. Le variazioni per nuove maggiori spese possono proporsi soltanto se e' assicurata la necessaria copertura finanziaria. Costituiscono entrate del bilancio: - 1) entrate per trasferimenti - 2) entrate proprie - 3) partite di giro Costituiscono uscite del bilancio: - 1) spese per il funzionamento - 2) spese per investimento e ricerca scientifica - 3) partite di giro. Il Consiglio di Dipartimento, in sede di approvazione del bilancio, provvede anche alla definizione di una codificazione delle spese secondo la loro diversa natura. Art. 100) - Fondo di Riserva - 1. Nelle spese correnti del bilancio di previsione il fondo di riserva, e' iscritto, in apposito capitolo, per le spese impreviste. L'ammontare di tale fondo non puo' superare il 5% delle spese correnti complessive. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento. Art. 101) - Avanzo di Cassa - 1. Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa dell'avanzo presunto di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce, redatta secondo l'allegato modello. 2. L'avanzo di cassa presunto e' iscritto come prima posta dell'entrata del bilancio, a titolo dimostrativo. Art. 102) - Entrate - Finanziamenti - Ai centri di spesa - dipartimenti possono affluire finanziamenti dallo Stato, dall'I.U.N., da altri Enti pubblici e da privati. Possono affluire, inoltre, proventi derivanti da prestazioni per conto terzi. Le richieste di finanziamento devono essere predisposte dal Direttore, coadiuvato dal Segretario amministrativo, e devono essere approvate dal Consiglio di dipartimento entro il 30 settembre di ciascun anno. Alla richiesta di finanziamento deve essere allegata una tabella comparativa con le disponibilita', per lo stesso titolo, pervenute per l'esercizio precedente a quello per cui si fa richiesta ed una nota illustrativa del Direttore che motivi, tra l'altro, l'eventuale aumento in relazione al numero degli afferenti al Dipartimento ed ogni altro elemento che possa influire sui costi di funzionamento. Tali cause possono e devono essere valutate anche nel caso contrario, al fine di una diminuzione delle spese di funzionamento. I contributi di Enti pubblici e privati, finalizzati ad attivita' specifiche, ma senza obbligo di corrispettivo, sono acquisiti mediante stipula di apposita convenzione. Il centro di spesa - dipartimento puo' accettare, previa delibera del proprio consiglio e senza ulteriori autorizzazioni: a) materiali didattici e scientifici di modico valore che le ditte, secondo consuetudine, cedono a strutture universitarie per prova, utilizzo o per altri fini istituzionali dell'I.U.N.; b) materiale librario che, secondo consuetudine, e' ceduto da case editrici e da altri soggetti pubblici e privati. In entrambi i casi mai nessun obbligo potra' o dovra' nascere nei confronti del cedente a fronte della liberalita'. I finanziamenti comunque pervenuti al centro di spesa sono gestiti secondo le norme previste dal presente regolamento. Art. 103) - Riscossione delle Entrate - Le entrate dei Dipartimenti sono riscosse direttamente dall'Istituto Cassiere che gestisce il servizio di cassa. Il Dipartimento provvede alla riscossione dei fondi di cui al comma 1. mediante l'emissione di regolari reversali d'incasso dandone contestuale comunicazione all'IUN per i provvedimenti di competenza. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario, sono firmate dal Direttore e dal Segretario amministrativo o da coloro che legittimamente il sostituiscono. Le reversali contengono le seguenti indicazioni: - a) esercizio finanziario; - b) capitolo di bilancio; - c) nome e cognome o denominazione del debitore; - d) causale della riscossione; - e) importo in cifre ed in lettere; - f) data di emissione. Il Dipartimento emette per gli interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria corrispondente reversale di incasso e ne da' contestualmente comunicazione all'I.U.N.. Le reversali sono cronologicamente registrate nel giornale di cassa del Dipartimento e nei partitari d'entrata prima dell'invio all'Istituto Cassiere. Art. 104) - Spese - Il pagamento delle spese e' ordinato mediante emissione di mandati di pagamento, numerati in ordine progressivo, tratti sull'apposito conto di Tesoreria. I mandati di pagamento sono firmati dal Direttore e dal Segretario Amministrativo del dipartimento o da coloro che legittimamente li sostituiscono. I mandati di pagamento devono essere imputati ad un solo capitolo di bilancio e contengono le seguenti indicazioni: - a) esercizio finanziario - b) capitolo di bilancio - c) nome e cognome o denominazione del creditore - d) causale del pagamento - e) importo in cifre ed in lettere - f) modalita' di estinzione del titolo - g) data di emissione Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori. E' vietata l'emissione di mandati di pagamento per somme eccedenti quelle effettivamente disponibili sul conto di Tesoreria. I mandati di pagamento sono cronologicamente registrati nel giornale di cassa del Dipartimento e nei partitari di uscita prima dell'invio all'istituto cassiere. Art. 105) - Limiti di Spesa - Nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e' demandato al Regolamento del Dipartimento la determinazione dei limiti di spesa del Direttore e della Giunta. Art. 106) - Rendicontazione - La rendicontazione e' costituita da un conto consuntivo di cassa e della situazione patrimoniale predisposti dal Direttore del Dipartimento entro il 15 marzo. Il conto consuntivo e la situazione patrimoniale, accompagnati dalla relazione, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Dipartimento entro il 31 marzo. Nella relazione devono essere indicati i risultati generali della gestione del bilancio e le variazioni apportate nel corso dell'esercizio. Il conto consuntivo indica i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa. In esso debbono risultare le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno, le somme riscosse e quelle pagate. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio e pone in evidenza le variazioni intervenute e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. Al conto consuntivo e' annessa la situazione di cassa. Art. 107) - Fondo di Economato - Il Direttore di Dipartimento, per le spese di cui al successivo articolo, puo' essere dotato, all'inizio di ciascun esercizio, di un fondo determinato con delibera del Consiglio del Dipartimento, reintegrabile durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese alla Giunta di Dipartimento. Il Segretario amministrativo del Dipartimento provvede al pagamento delle spese di cui al comma 1 su ordine del Direttore del dipartimento stesso. Ciascun dipartimento, per i fini di cui ai commi 1 e 2, deve tenere apposito registro, nel quale devono essere annotati sia i prelevamenti fatti con ordini di pagamento sia le piccole spese. il Direttore del Dipartimento restituisce alla fine dell'esercizio, mediante versamento all'istituto cassiere, il fondo di cui al comma l. il Direttore del Dipartimento e' esentato, sotto la sua personale responsabilita', dall'obbligo di documentare il rimborso delle piccole spese che singolarmente non eccedano gli importi indicati nel Regolamento del Dipartimento. La prova dell'avvenuto pagamento, se non altrimenti acquisibile, puo' essere costituita da apposita dichiarazione del Direttore. Non e' consentito il frazionamento di una stessa spesa eccedente l'importo determinato ai sensi del comma 5). Art. 108) - Spese in Economia dei Dipartimenti e delle Strutture Assimilate - I Direttori dei Dipartimenti, dei Centri interdipartimentali e dei Centri di servizio interdipartimentali, ove questi ultimi operino con la medesima disciplina, possono effettuare le seguenti spese in economia: - 1) acquisto, riparazione, manutenzione, gestione e noleggio mezzi di trasporto e quant'altro necessario all'esercizio dei mezzi stessi; - 2) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, utensili, strumenti e materiale generico, didattico, scientifico, di sperimentazione e di ufficio; - 3) piccoli impianti e spese telefoniche; - 4) acquisto di cancelleria, stampati, modelli, materiale per disegno, per fotografie e per riproduzioni; lavori di stampa, tipografia e litografia, riproduzioni eliografiche e fotografiche, servizi di copisteria e grafica, nonche' spese per la rilegatura di libri, periodici e documenti; - 5) acquisizione in uso di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di convegni e mostre, quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali strutture ed attrezzature; - 6) spese relative a manifestazioni di carattere didattico, scientifico e culturale ed a convegni, comprese spese per traduzioni, interpreti e registrazioni; - 7) abbonamenti ed acquisti di riviste, periodici, libri e giornali ; - 8) trasporti, spedizioni, imballaggi, magazzinaggi e facchinaggi ; - 9) spese per calcolo automatico; - 10) spese per servizio postale, telegrafico e telex; - 11) pagamento di tasse ed imposte, contributi per licenze di esercizio, acquisto bolli e fogli bollati, spese per visite tecniche e di servizio, collaudi, sdoganamenti e quant'altro previsto dalla normativa vigente; - 12) spese di rappresentanza; - 13) spese per necrologi; - 14) spese per oneri condominiali. Per ciascuna spesa il Direttore del Dipartimento puo' provvedere direttamente di volta in volta, nei limiti massimi fissati dal Consiglio di Dipartimento annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo. Per l'effettuazione delle spese il cui importo non superi Lire 3.000.000 oltre I.V.A., e' sufficiente l'acquisizione di un unico preventivo. Il Direttore di Dipartimento ordina le spese mediante l'emissione di appositi buoni d'ordine, datati e numerati progressivamente, previa assunzione del relativo impegno. CAPO III SCRITTURE FINANZIARIE E PATRIMONIALI Art. 109) - Scritture Contabili - Il Dipartimento tiene le seguenti scritture: a) un partitario delle entrate contenente per ciascun capitolo di entrata lo stanziamento iniziale, le variazioni successive e le somme riscosse; b) un partitario delle spese contenente per ciascun capitolo di spesa lo stanziamento iniziale, le variazioni successive e le somme pagate; c) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi ; d) i registri degli inventari. Per la tenuta delle scritture di cui al comma 1 i dipartimenti possono avvalersi, con le modalita' previste dall'art. 25, comma 2, di sistemi di elaborazione automatica dei dati. Art. 110) - Consegnatario dei Beni - Il Direttore del dipartimento e' consegnatario dei beni mobili e degli eventuali autoveicoli assegnati per le esigenze del dipartimento e risultanti nei registri di inventario, da redigersi in conformita' alle disposizioni di cui agli artt.40 e seguenti del presente regolamento. Art. 111) - Attivita' Negoziale - Ai lavori, agli acquisti, alle permute, alle vendite, ai servizi in genere di competenza del Dipartimento, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, si provvede mediante contratti a norma delle disposizioni contenute nel titolo III del presente regolamento. Gli organi del dipartimento, per lo svolgimento delle procedure contrattuali, possono essere coadiuvati dai competenti uffici amministrativi, secondo modalita' stabilite con decreto rettorale. Art. 112) - Riserve di Attivita' Negoziale - Sono riservate alla competenza del C.d.A. dell'IUN tutte le spese e le procedure contrattuali relative agli appalti dei lavori o servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, nonche' di pulizia e vigilanza. TITOLO VI CENTRI INTERDIPARTIMENTALI E COLLABORAZIONI INTERUNIVERSITARIE Art. 113) - Centri Interdipartimentali - Per la gestione amministrativo-contabile dei centri interdipartimentali di cui all'art. 89 del Decreto del Presidente della repubblica 11 lug.1980, n. 382, si applicano le norme di cui al Titolo V. La gestione puo' essere affidata ad uno dei Dipartimenti che contribuisce alla costituzione del Centro. Nell'atto istitutivo di ciascun centro interdipartimentale dovranno essere indicate le attribuzioni degli organi in materia di gestione finanziaria e contabile. Art. 114) - Centri di Servizi Interdipartimentali - Ai Centri di servizi interdipartimenta1i di cui all'art. 90 del Decreto del Presidente della repubblica 11 lug. 1980, n. 382, puo' applicarsi la disciplina di gestione amministrativo-contabile prevista dal Titolo IV ovvero quella prevista nel Titolo V. La deliberazione istitutiva deve prevedere il regime prescelto nonche' indicare le attribuzioni degli organi in materia di gestione finanziaria e contabile. Art. 115) - Collaborazioni Interuniversitarie - Le convenzioni istitutive di centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari devono prevedere le modalita' di gestione amministrativa e contabile ed indicare in particolare l'Universita' cui e' affidata la gestione medesima, le norme applicabili; nonche' le attribuzioni degli organi in materia. Art. 116) - Finanziamenti CEE per studenti - Le somme che pervengono direttamente dalla CEE al coordinatore del programma saranno versate da quest'ultimo alla Tesoreria dell'I.U.N., previa emissione di reversale da parte dell'Ufficio di Ragioneria, da imputarsi ad un apposito capitolo intestato a fondi CEE per gli studenti, del titolo delle partite di giro del bilancio universitario. Il coordinatore del programma puo' chiedere una anticipazione fino al 40% dei fondi incamerati, reiterabile previa presentazione del rendiconto delle spese gia' sostenute. Al termine del programma il coordinatore provvede alla compilazione del rendiconto delle entrate e delle spese che, unitamente alla giustificazione probatoria delle uscite, trasmettera' all'Amministrazione universitaria per il controllo di regolarita'. Il rendiconto, firmato dal Direttore Amministrativo e dal responsabile della Ragioneria, verra' trasmesso agli uffici competenti della CEE. TITOLO VII REVISIONE AMMINISTRATIVO/CONTABILE Art. 117) - Collegio dei Revisori dei Conti - Presso l'I.U.N. e' costituito, con le modalita' di cui al successivo articolo, un Collegio dei Revisori dei Conti, designato dal Consiglio di Amministrazione. Art. 118) - Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti dal Consiglio di Amministrazione tra Magistrati Amministrativi o Contabili, Funzionari della Ragioneria Generale dello Stato e Funzionari del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, nonche' tra esperti e liberi professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. I membri effettivi e quelli supplenti sono nominati dal Rettore, che designa anche il Presidente del Collegio. Essi restano in carica per un triennio. In caso di rinunzia o di cessazione di un membro effettivo il Rettore provvede senza ritardo all'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. I membri supplenti partecipano alle riunioni del Collegio dei revisori dei Conti in sostituzione dei componenti effettivi assenti o temporaneamente impediti. Art. 119) - Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti - Per la validita' delle riunioni del Collegio e' necessaria la presenza di tre componenti. Il Presidente del Collegio puo' nei casi di impedimento delegare le sue funzioni ad uno dei membri effettivi. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza. Il membro dissenziente deve indicare nel verbale i motivi del proprio dissenso. Non e' consentita l'astensione. Le funzioni dei revisori sono svolte collegialmente. I controlli ed i riscontri sono eseguiti presso gli Uffici dell'Amministrazione universitaria, nonche' presso i Dipartimenti e le altre strutture dotate di autonomia contabile. Le riunioni del Collegio si svolgono su iniziativa del Presidente, cui compete la convocazione. Il Collegio si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno in relazione alle esigenze delle attivita' da svolgere. Le riunioni del Collegio devono essere verbalizzate. Copia dei verbali e' trasmessa al Rettore ed al Direttore Amministrativo. Per l'esercizio delle proprie funzioni ciascun revisore ha diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili dell'I.U.N., nonche' di accedere, a mezzo dei competenti operatori, ai sistemi informativi con cui siano eventualmente formati, conservati e gestiti i predetti atti. La mancata partecipazione, senza valida giustificazione, a piu' di due riunioni del Collegio, comporta la decadenza dall'incarico. Art. 120) - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti - Il Collegio dei Revisori dei Conti: - a) esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo le apposite relazioni; - b) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione gli eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa; - c) accerta la regolarita' della tenuta dei libri e delle scritture contabili ; - d) effettua almeno ogni trimestre verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprieta', deposito, cauzione o custodia. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' tenuto ad esprimere il proprio parere sui quesiti posti dall'Amministrazione su problemi inerenti la gestione amministrativo-contabile. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Art. 121) - Indennita' - Ai membri del Collegio dei Revisori sono corrisposte per le funzioni loro attribuite: - a) una indennita' di carica; - b) un gettone di presenza per assistere alle sedute del C.d.A.; - c) un indennita' di missione ed il rimborso delle spese di viaggio effettivamente, sostenute e documentate per le attivita' fuori della propria residenza. La misura delle indennita' e del gettone di presenza e' determinata dal C.d.A. Art. 122) - Nuclei di valutazione - I nuclei di valutazione interna hanno il compito di verificare, mediante analisi comparata dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente. La relazione dei nuclei di valutazione interna e' trasmessa al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica, al CUN e alla Conferenza permanente dei Rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttivita' delle attivita' di ricerca e di formazione e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Art. 123) - Composizione - Nell'ambito dell'Istituto Universitario Navale sono istituiti i seguenti nuclei di valutazione: A) Nucleo di valutazione dell'attivita' didattica; B) Nucleo di valutazione dell'attivita' di ricerca; C) Nucleo di valutazione dell'attivita' amministrativa. I nuclei di cui alle lett. A) e B) del precedente comma sono costituiti da tre docenti universitari. Il nucleo di cui alla lett. C) del precedente comma e' costituito da un magistrato della Corte dei Conti, con funzione di Presidente, da un dirigente dello Stato e da un docente esperto in materie economico-gestionali. I componenti restano in carica per un triennio. Art. 124) - Indennita' - Ai membri dei nuclei di valutazione e' attribuita, per le funzioni svolte, un'indennita' la cui misura viene annualmente definita dal Consiglio d'Amministrazione. Art. 125) - Responsabilita' Amministrativo/Contabile e Obbligo di Denunzia - I Dirigenti dell'I.U.N. ed i responsabili delle strutture dotate di autonomia amministrativo-contabile hanno l'obbligo di denunziare al Rettore i fatti, di cui siano venuti a conoscenza direttamente o mediante rapporto, che diano luogo a responsabilita' amministrativo- contabile. Se il fatto e' imputabile al Rettore, la denuncia e' fatta al Consiglio di Amministrazione, il quale, con apposita deliberazione, la inoltra alla Procura Generale della Corte dei Conti. TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. Art. 126) - Rappresentanza e Difesa in Giudizio - Nei giudizi attivi e passivi avanti l'Autorita' giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, inerenti al rapporto di pubblico impiego o comunque riferiti a materie nelle quali il Rettore o il Direttore Amministrativo agisca quale organo decentrato dell'Amministrazione Statale, sempre che non trattasi di contestazioni contro lo Stato, l'I.U.N. puo' essere rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato. Salve le ipotesi di conflitto, qualora l'I.U.N. nelle controversie su materie di cui al precedente comma intenda in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, dovra' adottare apposita motivata delibera Per le controversie su materie non comprese tra quelle di cui al comma 1., la rappresentanza e la difesa dell'I.U.N. sono affidate, discrezionalmente, all'Avvocatura dello Stato oppure a legali di libero foro. Il patrocinio nelle controversie o le consulenze su materie afferenti alla sfera di autonomia, anche se svolti dall'Avvocatura dello Stato, sono a titolo oneroso. Dinanzi al Giudice Conciliatore, al Giudice di Pace ed alle istituende Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali ed al Giudice Tributario per le ipotesi e nei limiti di cui all'art. 12) del D.P.R. 546/92 l'I.U.N. puo' essere rappresentato da propri funzionari all'uopo incaricati.. L'attivita' di perito di parte, di cui all'art. 201 c.p.c., anche se svolta da funzionari dell'Amministrazione, e' retribuita. Nei giudizi arbitrali il Rettore designa l'arbitro dell'I.U.N., scegliendolo fra avvocati dello Stato, legali di libero foro, funzionari della Pubblica Amministrazione o dello stesso I.U.N. In ogni caso l'attivita' di arbitro e' retribuita come da lodo arbitrale. Art. 127) - Borse di Studio per Giovani Laureati - Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, puo' deliberare di istituire borse di studio, riservate a giovani laureati, per la prosecuzione di attivita' di ricerca al termine dei corsi di dottorato di ricerca o di specializzazione. Per questa finalita' possono essere utilizzati, oltre ai trasferimenti statali a cio' destinati, su proposta dei Centri di gestione autonoma, risorse provenienti da accordi con Enti Pubblici o privati e fino al 10% delle entrate per attivita' di ricerca. Apposita regolamentazione interna, predisposta dal Senato Accademico ed approvata dal Consiglio di Amministrazione, detta le norme da seguire per l'istituzione di tali borse di studio; in essa sono indicate le forme di pubblicita' da rispettare nel bando, la durata massima e l'entita' delle stesse, nonche' gli obblighi e i compiti dei destinatari delle borse di studio. Le borse di studio, di cui al presente articolo, sono esenti da contributi fiscali (art. 4 della Legge 476/84) e non danno luogo a trattamenti previdenziali, ne' a riconoscimenti automatici ai fini di carriere giuridiche ed economiche. L'I.U.N. provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni. Art. 128) - Partecipazioni ad Associazioni e Societa' - L'I.U.N. ha facolta' di partecipare ad associazioni culturali o di ricerca senza finalita' di lucro anche contribuendo finanziariamente alla loro costituzione. L'I.U.N. ha altresi' facolta' di partecipare a Societa' di capitali in cui sia prevista almeno in parte attivita' di ricerca scientifica, ferma restando la sua possibilita' di recesso in qualsiasi momento qualora venga meno l'interesse scientifico alle iniziative. Le direttive ai rappresentanti dell'I.U.N. presso le Assemblee saranno fornite dal Rettore su deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali dell'I.U.N. Art. 129) - Compensi agli Studenti per Attivita' Part-Time - Il Consiglio di Amministrazione, utilizzando trasferimenti da parte di Enti Pubblici o privati esplicitamente finalizzati o quota delle entrate derivanti dai contributi versati dagli studenti iscritti, su proposta del Senato accademico puo' deliberare, anche con finalita' di sostegno economico nel quadro degli interventi sul diritto allo studio, l'erogazione di compensi agli studenti come corrispettivo per collaborazioni nelle attivita' didattiche non istituzionali e di servizio per gli studenti. La copertura finanziaria necessaria per tale spesa deve essere deliberata, di norma, in sede di approvazione del bilancio preventivo dell'I.U.N., in conformita' alle entrate previste. I compensi, definiti annualmente su base oraria, sono esenti dalla imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. I destinatari di tali interventi debbono essere studenti che abbiano superato almeno i 2/5 degli esami previsti dal loro piano di studi, con riferimento all'anno di iscrizione; il numero di ore di utilizzazione non puo' essere superiore, per ciascuno studente, a 150 per anno. Ai fini dell'assegnazione vanno rispettati i seguenti principi: - a parita' di condizioni di carriera scolastica, prevalgono le condizioni di reddito piu' disagiate; - la utilizzazione e la destinazione a particolari servizi deve essere definita previa valutazione della preparazione e capacita' posseduta dal richiedente; - annualmente deve essere fatta una valutazione consuntiva sull'attivita' svolta dai percettori dei sussidi e sul miglioramento dei servizi attivati o potenziati. - ai fini della liquidazione del compenso dovra' essere presentata relazione sul lavoro eseguito. Art. 130) - Attuazione del Principio di Pubblicita' - L'Amministrazione dell'Istituto Universitario Navale e' retta dal principio di pubblicita'. L'I.U.N. adegua la propria organizzazione e le proprie procedure al fine di realizzare la migliore circolazione delle informazioni all'interno dell'Amministrazione e la loro diffusione all'esterno. Gli atti dell'I.U.N. sono portati a conoscenza degli interessati in forma completa, analitica e motivata. Nelle stesse forme e' data indicazione agli interessati degli eventuali ricorsi amministrativi esperibili, indicando i termini e l'organo cui il ricorso deve essere presentato. Il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti necessari per divulgare gli atti di interesse generale nonche' apposita regolamentazione relativa alle modalita' di accesso alla documentazione amministrativa. L'I.U.N. pubblica, ogni anno, l'elenco degli organi e delle strutture per l'insegnamento e la ricerca, con l'indicazione del personale e delle principali risorse disponibili. Pubblica, inoltre, guide per l'informazione e l'orientamento degli studenti. Art. 131) - Contratti e Convenzioni con Enti esterni - Trattamento economico per il personale non docente - dell'I.U.N. Sui fondi erogati da organismi ed enti esterni in virtu' di appositi contratti e convenzioni, e' consentito provvedere al pagamento di prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale non docente per l'esecuzione dei contratti stessi. Art. 132) - Copertura assicurativa - E' consentita la stipula di polizze assicurative, con spese a carico del bilancio dell'I.U.N., a favore di: - a) Rettore, Pro-Rettore, Presidi di Facolta', Direttore Amministrativo, Direttori di Dipartimento. - b) Funzionari che in ragione della loro attivita' siano esposti ad azione di responsabilita'. Art. 133) - Norma transitoria - I rapporti contrattuali gia' costituiti e le gare in corso di svolgimento sono regolati dalle norme vigenti all'atto della stipulazione dei contratti o della indizione di gara. Fino all'entrata in vigore delle discipline di attuazione di cui all'art. 134 rimane applicabile la normativa vigente. Art. 134) - Discipline di attuazione Il Consiglio di Amministrazione adotta, nel rispetto del presente Regolamento, apposite discipline di attuazione, ai sensi del presente articolo, per la liquidazione delle missioni, per la partecipazione a Convegni e Seminari organizzati dall'I.U.N. o da altri Enti, per le spese di rappresentanza, nonche' per l'effettuazione di spese per pubblicazioni e per attivita' culturali e ricreative. Art. 135) - Aggiornamento limiti d'importo - Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione e con cadenza biennale, puo' provvedere, in sede di approvazione del bilancio di previsione, alla revisione degli importi di cui agli artt.23), 71), 79) e 80) del presente Regolamento. I nuovi limiti verranno resi noti mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Art. 136) - Entrata in vigore - Il presente Regolamento e' emanato con Decreto del Rettore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Le successive modifiche sono emanate nel rispetto della procedura prevista dall'art. 7), comma 9, della Legge n. 168/89 e di quanto disposto dal comma precedente.