IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21; Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, in base al quale il pagamento degli stipendi, delle pensioni e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato avviene mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal creditore mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo; Visto il decreto 4 aprile 1995, recante disposizioni per il pagamento di stipendi ed altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato, che all'art. 6 prevede che con successivo decreto siano stabilite le modalita' di pagamento mediante accreditamento bancario di pensioni, assegni ed indennita' spettanti alle categorie dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, erogate dal Ministeo dell'interno; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854, come modificata dalla legge 29 naggio 1989, n. 211, che fissa in via generale le modalita' di erogazione dei summenzionati benefici economici; Decreta: Art. 1. 1. Ferme restando le disposizioni della legge 18 dicembre 1973, n. 854, come modificata dalla legge 29 maggio 1989, n. 211, i mutilati ed invalidi civili, i ciechi civili e sordomuti, possono richiedere il pagamento in conto corrente bancario presso banche, delle pensioni, assegni e indennita' di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, legge 18 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' della legge 11 ottobre 1990, n. 289. 2. Le istanze di cui al comma precedente, redatte in carta semplice, secondo il modello " A", allegato al presente decreto, sono presentate alla prefettura competente per territorio. 3. I titolari di provvidenze economiche che prescelgano come forma di pagamento l'accreditamento in conto corrente bancario sono obbligati ad inviare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla competente prefettura una dichiarazione o una certificazione di esistenza in vita.