Art. 2. 1. Il sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, e' determinato, a decorrere dal 1 novembre 1996, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, ed e' applicato alle seguenti tipologie di batterie al piombo: a) batterie avviamento di capacita' minore o uguale a 20 Ah; b) batterie avviamento di capacita' maggiore di 20 Ah e minore o uguale a 70 Ah; c) batterie avviamento di capacita' maggiore di 70 Ah; d) batterie industriali.