Art. 5. 1. Tutti i produttori e gli importatori di batterie al piombo sono obbligati a versare il sovrapprezzo, nei tempi e nella misura stabiliti dal presente decreto, al consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi ed a fornire le informazioni da questo richieste. 2. Chiunque, pur avendo denunciato al consorzio l'immissione in commercio di batterie in Italia, ritardi od ometta il relativo pagamento del sovrapprezzo, sara' perseguito dal consorzio a norma di statuto. Roma, 30 settembre 1996 Il Ministro dell'ambiente RONCHI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BERSANI Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1996 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 261