IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari; Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico; Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95 dalla "Bioagricoop", con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Fucini n. 10, inoltrata in data 26 ottobre 1995, prot. n. A95/124/L; Vista la documentazione agli atti della scrivente Direzione generale; Considerato che con nota n. 9695874 del 13 giugno 1996 il Mi.R.A.A.F. - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, ha ritenuto di precisare che le attivita' di certificazione attengono ai prodotti agricoli ed agroalimentari e non ai mezzi tecnici; Visto il parere del Comitato di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/95 del 27 novembre 1996 ed in particolare la valutazione fornita dai rappresentanti delle regioni Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Sicilia, Sardegna, Puglia, in ordine alla struttura organizzativa territoriale, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 6, del citato decreto legislativo n. 220/95; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo "Bioagricoop" ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95; Decreta: Art. 1. L'organismo di controllo "Bioagricoop", via Fucini n. 10, Casalecchio di Reno (Bologna), e' autorizzato ai sensi dell'art. 3, comma 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/95 ad esercitare l'attivita' di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed agro-alimentari nonche' al rilascio delle etichette per la commercializzazione degli stessi agli operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta.