Art. 2. L'autorizzazione di cui all'art. 1, puo' essere revocata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/95, qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti per violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie e/o nazionali in materia. Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 dicembre 1996 Il Ministro: PINTO