Art. 2.
  L'autorizzazione di cui all'art. 1, puo' essere revocata  ai  sensi
dell'art.  4  del  decreto legislativo n. 220/95, qualora l'organismo
non risulti piu' in possesso dei requisiti per violazione delle norme
di  comportamento  previste  dalle   disposizioni   comunitarie   e/o
nazionali in materia.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  dopo  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 18 dicembre 1996
                                                   Il Ministro: PINTO