Art. 2.
  L'autorizzazione  di  cui all'art. 1, puo' essere revocata ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo n.  220/95,  qualora  l'organismo
non risulti piu' in possesso dei requisiti per violazione delle norme
di   comportamento   previste   dalle  disposizioni  comunitarie  e/o
nazionali in materia.
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno  dopo  la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 18 dicembre 1996
                                                   Il Ministro: PINTO