Art. 2.
  Per  le  finalita'  di  cui  all'art.  2,  commi 3 e 5, del decreto
legislativo n. 257/1991, e  per  l'assegnazione  di  ulteriori  posti
finanziati  con  risorse  comunque  acquisite  dalle  universita' nei
propri   bilanci,   le   universita'    comunicano    al    Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica entro il 5
febbraio 1997, i posti aggiuntivi che intendono attivare.
  Il  Ministro,  valutate  le  richieste  a  tal fine pervenute e nel
rispetto della programmazione di cui al decreto interministeriale  17
maggio  1995,  provvede  ad  autorizzare  l'attivazione  dei predetti
posti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 gennaio 1997
                                              Il Ministro: BERLINGUER