Art. 2. Per le finalita' di cui all'art. 2, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 257/1991, e per l'assegnazione di ulteriori posti finanziati con risorse comunque acquisite dalle universita' nei propri bilanci, le universita' comunicano al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica entro il 5 febbraio 1997, i posti aggiuntivi che intendono attivare. Il Ministro, valutate le richieste a tal fine pervenute e nel rispetto della programmazione di cui al decreto interministeriale 17 maggio 1995, provvede ad autorizzare l'attivazione dei predetti posti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 gennaio 1997 Il Ministro: BERLINGUER