IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 2 aprile 1966, n. 482; Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 634; Ritenuta la necessita' di stabilire gli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a ricevere i prospetti dei datori di lavoro pubblici e privati; Decreta: Art. 1. Denunce dei datori di lavoro privati 1. I datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482 devono trasmettere all'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto di cui al primo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345. 2. I datori di lavoro privati che hanno sedi in piu' province, devono trasmettere i prospetti di cui al presente articolo distintamente per le singole province ai competenti uffici provinciali del lavoro e complessivamente all'ufficio provinciale del lavoro competente nel territorio in cui si trova la sede legale.