Art. 2. Denunce dei datori di lavoro pubblici 1. Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici, soggetti alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, devono trasmettere alla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, competente per territorio, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto di cui al secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345. 2. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici che hanno sedi in piu' province, devono trasmettere le denunce di cui al presente articolo distintamente per le singole province alle competenti commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio e complessivamente alla sottocommissione centrale di cui all'art. 18 della legge 2 aprile 1968, n. 482.