Art. 2.
                Denunce dei datori di lavoro pubblici
  1. Le amministrazioni  dello  Stato  e  gli  altri  enti  pubblici,
soggetti  alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, devono
trasmettere  alla  commissione  provinciale   per   il   collocamento
obbligatorio,  competente per territorio, entro il mese di gennaio di
ciascun anno, il prospetto di cui al secondo comma  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345.
  2.  Le  amministrazioni  dello  Stato e gli enti pubblici che hanno
sedi in piu' province,  devono  trasmettere  le  denunce  di  cui  al
presente   articolo   distintamente  per  le  singole  province  alle
competenti commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio e
complessivamente alla sottocommissione centrale di  cui  all'art.  18
della legge 2 aprile 1968, n. 482.