Art. 3.
                     Periodicita' delle denunce
  1. I datori di lavoro pubblici e  privati  trasmettono  le  denunce
entro il mese di gennaio di ciascun anno.
  2.  Limitatamente all'anno 1997 le denunce possono essere trasmesse
entro il mese di febbraio 1997.
   Roma, 16 gennaio 1997
                                                    Il Ministro: TREU