Art. 3. Periodicita' delle denunce 1. I datori di lavoro pubblici e privati trasmettono le denunce entro il mese di gennaio di ciascun anno. 2. Limitatamente all'anno 1997 le denunce possono essere trasmesse entro il mese di febbraio 1997. Roma, 16 gennaio 1997 Il Ministro: TREU