Art. 11.
               (Stato di previsione del Ministero dei
       trasporti e della navigazione e disposizioni relative)
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero dei trasporti e della navigazione, per  l'anno  finanziario
1997,  in  conformita'  dell'annesso  stato di previsione (Tabella n.
10).
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti,  su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione,
le variazioni di competenza e di  cassa  nello  stato  di  previsione
dell'entrata  ed  in  quello  del  Ministero  dei  trasporti  e della
navigazione occorrenti per gli adempimenti  previsti  dalla  legge  6
giugno  1974, n. 298, e successive modificazioni, per gli adempimenti
di cui al regolamento (CEE) n. 1787/84, del Consiglio, del 19  giugno
1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale nonche' per gli
adempimenti  di  cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1994, n.  634,  concernente  regolamento  per
l'ammissione  all'utenza  del  servizio  di informatica del centro di
elaborazione  dati  della  Direzione  generale  della  motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione.
  3.  In  attuazione  della  legge  6  agosto 1991, n. 255, il numero
massimo dei militari in  servizio  obbligatorio  di  leva  presso  le
capitanerie  di  porto,  e'  fissato, per l'anno finanziario 1997, in
3.325 unita'.
  4. Il numero massimo degli  ufficiali  piloti  di  complemento  del
Corpo  delle  capitanerie  di  porto da mantenere in servizio a norma
dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n.  224,  e'  stabilito,
per l'anno finanziario 1997, in 22 unita'.
  5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle
capitanerie  di  porto  in  servizio  di  leva e' fissato, per l'anno
finanziario 1997, in 200 unita'. Il numero da ammettere alla ferma di
cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n.
574, e' stabilito, per l'anno finanziario 1997, in 50 unita'.
  6. A norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre  1986,  n.
958,  e  dell'articolo  7  del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, la forza dei militari ammessi alla ferma biennale,  triennale  e
quinquennale e dei volontari di truppa in ferma breve e' fissata, per
l'anno finanziario 1997, nel numero di 1.275.
  7. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli a favore dei
quali  possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di
cui agli  articoli  20  e  44  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative  concernenti  l'amministrazione  e  la  contabilita'  dei
corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio  decreto
2  febbraio  1928,  n.  263,  sono per l'anno finanziario 1997 quelli
descritti nell'elenco annesso allo stato di previsione del  Ministero
dei trasporti e della navigazione.
  8.  Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per servizi di cassa e
contabilita' delle capitanerie di porto, approvato con regio  decreto
6  febbraio  1933,  n.  391, i fondi di qualsiasi provenienza possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
  9.  Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il
Ministero della difesa si  applicano,  in  quanto  compatibili,  alla
gestione  dei  fondi  stanziati  sui  capitoli  della  rubrica  delle
capitanerie di porto in relazione all'articolo 6 della legge 6 agosto
1991, n. 255. Alle spese di cui ai capitoli 3276 e 3277 si applicano,
per l'anno finanziario 1997, le disposizioni  contenute  nel  secondo
comma  dell'articolo  36  e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18
novembre  1923,  n.   2440,   e   successive   modificazioni,   sulla
contabilita' generale dello Stato.
  10.  Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
 
          Note all'art. 11:
            - La legge 6 giugno  1974,  n.  298,  reca:  "Istituzione
          dell'albo  nazionale  degli  autotrasportatori  di cose per
          conto terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose  ed
          istituzione  di  un  sistema  di  tariffe a forcella per il
          trasporto di mezzi su strada".
            - Il regolamento CEE n.  1787/84  del  Consiglio  del  19
          giugno   1984,   relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo
          regionale, e' stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          delle Comunita' europee n. 169 del 28 giugno 1984.
            -  Il testo dell'art. 10 del D.P.R. 28 settembre 1994, n.
          634 (Regolamento per l'ammissione all'utenza  del  servizio
          di  informatica  del  centro  di  elaborazione  dati  della
          Direzione  generale  della  motorizzazione  civile  e   dei
          trasporti in concessione) e' il seguente:
            "Art.  10.  - 1. L'utenza del servizio e' concessa dietro
          pagamento degli oneri di seguito indicati:
             a) cauzione a garanzia degli  obblighi  derivanti  dalla
          convenzione  da  prestarsi secondo le modalita' di cui alla
          legge 10 giugno 1982, n. 348;
             b) canone di abbonamento per ciascun anno  della  durata
          della  convenzione.    Per  il  primo  anno di durata della
          convenzione  il  canone  e'  dovuto  in  ragione  di  tanti
          dodicesimi  quanti  sono i mesi intercorrenti fra quello di
          stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata
          la convenzione e' computato nei dodicesimi;
             c) corrispettivi, da addebitarsi a  consuntivo,  per  le
          informazioni ricevute nel trimestre precedente in base alle
          tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per
          la  fornitura  di  informazioni  con  particolari  stati di
          aggregazione.
            2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati:
             a) quanto alla cauzione in un importo pari a quello  del
          canone  annuo  di  abbonamento  in  vigore  all'atto  della
          stipula della convenzione;
             b) quanto al canone annuo di abbonamento:
              b.1) in lire 1.500.000  per  gli  utenti  di  cui  alla
          categoria A dell'art. 3;
              b.2)  in  lire  2.500.000  per  gli  utenti di cui alla
          categoria B dell'art. 3;
             c) quanto al costo delle singole  informazioni  ricevute
          secondo  gli  schemi meccanografici in uso presso il centro
          elaborazione   dati,   in   lire   cinquecento   per   ogni
          informazione  ricevuta  utilizzando le apparecchiature ed i
          collegamenti di cui al comma 1, dell'art. 6, in lire  mille
          per    ogni    informazione    ricevuta    utilizzando   le
          apparecchiature ed  i  collegamenti  di  cui  al  comma  4,
          dell'art.  6.  Il costo delle informazioni ricevute secondo
          stati di aggregazione diversi da quelli disponibili,  fermo
          restando  il contenuto dei commi 4 e 5, dell'art.  8, sara'
          valutato di volta in volta  dal  direttore  generale  della
          M.C.T.C.
            3.  Gli  importi  di cui alle lettere b) e c) del comma 2
          vengono revisionati in relazione alla variazione  accertata
          dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi
          al   consumo   per   le  famiglie  di  operai  e  impiegati
          verificatesi nel biennio precedente. Gli aumenti  derivanti
          dalle  revisioni  conservano  la medesima destinazione, dei
          canoni  e  dei  corrispettivi,  prevista  al  comma  4  del
          presente articolo.
            4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera b), e'
          corrisposto  mediante versamento sul conto corrente postale
          intestato alla sezione della  tesoreria  provinciale  dello
          Stato    competente   per   territorio,   con   imputazione
          all'apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  delle
          entrate   del   bilancio   dello   Stato.   L'importo   dei
          corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), e' corrisposto
          con le medesime modalita' ed affluisce ad apposito capitolo
          dello stato di previsione delle entrate del bilancio  dello
          Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del
          tesoro,  ai  pertinenti  capitoli dello stato di previsione
          della  spesa  del   Ministero   dei   trasporti   e   della
          navigazione.  Gli  attestati  dei  versamenti devono essere
          trasmessi al centro elaborazione dati della  motorizzazione
          civile.
            5.  Il versamento degli oneri di cui alle lettere a) e b)
          del comma 2 deve essere effettuato:
             a) la prima volta, dopo la stipula della  convenzione  e
          prima dell'attivazione del collegamento. Quest'ultima resta
          subordinata   al   ricevimento,   da   parte   del   centro
          elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi attestati di
          versamento;
             b) per ogni anno di rinnovo della convenzione, entro  il
          31   gennaio   dell'anno   in   corso,   limitatamente   al
          corrispettivo di cui alla  lettera b).
            6. Il versamento dei corrispettivi di cui alla lettera c)
          del comma 2 deve essere effettuato con cadenza  trimestrale
          e per intero entro trenta giorni dalla data di emissione di
          apposita   comunicazione   che  altrimenti  e'  considerata
          insoluta  a  tutti  gli  effetti.  Ciascuna   comunicazione
          riguarda  l'ammontare  relativo  alle informazioni ricevute
          nel trimestre precedente.
            7.  In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo
          pagamento,  il  servizio  viene  sospeso  con  diritto  del
          Ministero  dei  trasporti  e della navigazione di rivalersi
          sulla cauzione. In  caso  di  ripristino  del  servizio  la
          cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora
          in  vigore.  Il  collegamento  e'  riattivato soltanto dopo
          l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere b)  e  c)
          del comma 1.
            8.  Il  Ministro  dei  trasporti e della navigazione, con
          proprio decreto, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,
          puo'  stipulare  speciali convenzioni con gli utenti di cui
          all'art. 3".
            - La legge 6 agosto 1991, n.  255,  reca:  "Potenziamento
          degli  organici del personale militare delle capitanerie di
          porto".
            - Il testo dell'art. 15 della legge 19  maggio  1986,  n.
          224   (Norme   per   il   reclutamento  degli  ufficiali  e
          sottufficiali piloti di complemento delle  Forze  armate  e
          modifiche  ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n.
          574, riguardanti lo stato e l'avanzamento  degli  ufficiali
          delle  Forze  armate  e  della  Guardia  di Finanza), e' il
          seguente:
            "Art. 15. - 1. Il numero massimo degli  ufficiali  piloti
          di    complemento    dell'Esercito,    della    Marina    e
          dell'Aeronautica, reclutati in base  alla  presente  legge,
          che,   per   ciascun  esercizio  finanziario,  puo'  essere
          mantenuto in servizio, e' determinato  annualmente  con  la
          legge  di  approvazione  del  bilancio  di previsione dello
          Stato.
            2. Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano
          le norme previste dagli articoli 43, 44 e 47 della legge 20
          settembre 1980, n. 574, nonche' quelle di cui  all'art.  46
          della precitata legge, come  sostituito dal successivo art.
          33.
            3.  Ai  medesimi  ufficiali  si  continuano ad applicare,
          anche negli anni  successivi  al  1983,  le  norme  di  cui
          all'art. 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574".
            -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  37 della legge 20
          settembre 1980, n. 574 (Unificazione  e  riordinamento  dei
          ruoli  normali,  speciali  e di complemento degli ufficiali
          dell'Esercito, della  Marina  e  dell'Aeronautica),  e'  il
          seguente:  "Gli  ufficiali  e  gli  aspiranti  ufficiali di
          complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
          possono chiedere, dopo almeno tre mesi  di  servizio  dalla
          nomina  ad  ufficiale  o ad aspirante, di vincolarsi ad una
          ferma  volontaria  di  due  anni  decorrente   dal   giorno
          successivo  a  quello  del compimento del servizio di prima
          nomina".
            - Il testo degli articoli 5 e 35 della legge 24  dicembre
          1986,  n.  958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla
          ferma di leva prolungata) e', rispettivamente, il seguente:
            "Art. 5 (Ferma di leva prolungata). - 1. I militari ed  i
          graduati  in  servizio  di  leva  possono essere ammessi, a
          domanda, alla commutazione della ferma di leva in ferma  di
          leva  prolungata,  biennale  o triennale, in relazione alle
          esigenze  numeriche  delle Forze armate fissate annualmente
          nella legge di bilancio, nei limiti e con le  modalita'  di
          cui  agli  articoli  34  e  35,  stabilite nel manifesto di
          chiamata alle armi e  nel  precetto  per  la  presentazione
          all'esame personale presso il Consiglio di leva.
            2.  I militari ammessi alla ferma di leva prolungata sono
          inclusi nei corsi di qualificazione e  di  specializzazione
          effettuati dall'Amministrazione della difesa.
            3.  Per  l'assegnazione  ai  suddetti corsi sono prese in
          considerazione, oltre  alle  richieste  degli  interessati,
          anche  le  qualificazioni  e le specializzazioni possedute,
          nonche' i risultati  degli  esami  fisio-psico-attitudinali
          effettuati in sede di visita di leva.
            4.  I  giovani  ammessi  alla  ferma  di  leva prolungata
          possono rassegnare le dimissioni, senza ulteriori obblighi,
          entro i primi trenta giorni di durata del corso".
            "Art. 35 (Arruolamenti). - 1. Il Ministro della difesa ha
          facolta' di indire bandi per la  commutazione,  a  domanda,
          della   ferma  di  leva  in  ferma  prolungata  biennale  o
          triennale, per i  militari  che  non  abbiano  superato  il
          ventiduesimo anno di eta'.
            2.  Il  Ministro  della  difesa  ha,  inoltre,  facolta',
          qualora il numero dei richiedenti la commutazione  di  leva
          risulti  insufficiente  a soddisfare le esigenze organiche,
          di indire arruolamenti riservati ai giovani che non abbiano
          ancora assolto l'obbligo di leva  ed  abbiano  compiuto  il
          diciassettesimo   anno   di   eta'   e   non   superato  il
          ventiduesimo.
            3. I mlitari in ferma  prolungata  biennale  o  triennale
          sono  assegnati,  tenuto  conto  per quanto possibile delle
          loro aspirazioni, alle  categorie,  alle  specializzazioni,
          alle  specialita' ed agli incarichi di impiego indicati nei
          bandi di arruolamento in base  alle  esigenze  di  ciascuna
          Forza armata.
            4.  Il  periodo  trascorso in ferma prolungata biennale o
          triennale e' valido agli  effetti  dell'assolvimento  degli
          obblighi di leva.
            5.   Per   il   proscioglimento  della  ferma  volontaria
          contratta si applicano le specifiche norme di cui al titolo
          III della legge  31  luglio  1954,  n.  599,  e  successive
          modifiche,  nonche'  quelle  previste dalla legge 10 maggio
          1983, n. 212, per gli allievi sottufficiali.
            6. Gli allievi delle accademie,  delle  scuole  formative
          degli  ufficiali  e  delle  scuole  allievi  ufficiali, che
          abbiano seguito da arruolati i rispettivi corsi per  almeno
          24  mesi,  sono esonerati dal compiere il servizio militare
          di leva".
            - Il testo dell'art. 7 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n.  196
          (Attuazione  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          in materia di riordino dei ruoli, modifica  alle  norme  di
          reclutamento,   stato  ed  avanzamento  del  personale  non
          direttivo delle Forze armate), e' il seguente:
            "Art.  7  (Volontari  di  truppa in ferma breve). - 1. Le
          Forze armate, con  esclusione  dell'Arma  dei  carabinieri,
          possono  mantenere  alle  armi  volontari  in  ferma  breve
          secondo le seguenti ripartizioni:
             Esercito 23.000;
             Marina 5.509;
             Aeronautica 2.250.
            Nell'ambito  della  Marina  possono   essere,   altresi',
          mantenuti   alle   armi  volontari  in  ferma  breve  delle
          capitanerie di porto nella misura di 1.275 unita'.
            2. La ferma breve ha la durata di anni tre.
            3. Ai volontari in ferma breve,  che  abbiano  completato
          senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi
          le  disposizioni  dell'art.    3,  comma 65, della legge 24
          dicembre 1993, n.  5.37,  e  del  relativo  regolamento  di
          attuazione.
            4.  I  volontari in ferma breve dovranno prioritariamente
          essere impiegati  nelle  unita'  operative  e  addestrative
          dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".
            -  Il  testo degli articoli 20 e 44 del testo unico delle
          disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la
          contabilita' dei corpi, istituti e  stabilimenti  militari,
          approvato   con   R.D.   2   febbraio  1928,  n.  263,  e',
          rispettivamente, il seguente:
            "Art. 20.- Per provvedere alle evenutali  deficienze  dei
          capitoli  riguardanti  le  spese  di  cui all'art. 11 ed ai
          bisogni di cui all'art.   39 e' istituito  nello  stato  di
          previsione  della spesa del Ministero della guerra un fondo
          a disposizione.
            La prelevazione di somme da tale fondo  e  la  iscrizione
          nei capitoli suddetti e' fatta per decreto del Ministro per
          le finanze registrato alla Corte dei conti.
            I  capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti
          dal detto fondo sono indicati in un  elenco  da  annettersi
          allo  stato  di  previsione della spesa del Ministero della
          guerra".
            "Art. 44. Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22,  23,
          26,  28,  29,  36,  37,  38  e  41  sono  estese, in quanto
          applicabili, all'amministrazione della marina militare".
            - Il testo dell'art. 2 del R.D. 6 febbraio 1933,  n.  391
          (Approvazione  del  regolamento  per  i  servizi di cassa e
          contabilita' delle capitanerie di porto), e' il seguente:
            "Art. 2. - In cassa non devono essere tenuti fondi per un
          importo  eccedente  le  normali  necessita'  dei  pagamenti
          diretti  di  prossima  scadenza.  Entro tale limite i fondi
          possono essere parzialmente investiti in vaglia della Banca
          d'Italia, del Banco di Napoli o del Banco di  Sicilia.  Dei
          vaglia il comandante tiene apposita nota.
            Tutti  gli  altri  fondi,  compresi quelli provenienti da
          depositi di qualsiasi  specie  in  valuta  nazionale,  sono
          versati  in  conto  corrente postale o qualora cio' non sia
          conveniente nei riguardi della speditezza del servizio,  in
          conto corrente di uno degli anzidetti istituti bancari.
            Il   conto  corrente  e'  intestato  alla  capitaneria  o
          all'ufficio di porto e i prelevamenti a favore della  cassa
          della  capitaneria  o dell'ufficio di porto hanno luogo con
          quietanza  congiunta  del   comandante   e   dell'ufficiale
          corresonsabile, ove esista.
            Gli  interessi  realizzati  sulle  somme versate in conto
          corrente, dedotte le eventuali spese inerenti  al  servizio
          di  esso  conto,  sono  versati  annualmente in Tesoreria a
          favore del bilancio dello Stato.
            Le somme in valuta estera, provenienti da  successioni  o
          depositi,   non   possono   essere   convertite  in  valuta
          nazionale, salvo espressa richiesta  scritta  degli  aventi
          diritto o disposizioni ministeriali.
            Qualora  si  tratti  di  importi  rilevanti e di giacenza
          presumibilmente non breve, le predette somme  sono  versate
          in  conto  corrente,  in  valuta  estera,  presso uno degli
          istituti bancari di cui al comma primo".
            - Il  testo  dell'art.  6  della  gia'  citata  legge  n.
          255/1991 e' il seguente:
            "Art.  6.  -  1.  E'  istituito  il ruolo degli ufficiali
          speciali  del  Corpo  delle  capitanerie   di   porto,   in
          conformita'  alla  tabella  G allegata alla presente legge,
          nel  quale  confluiscono  gli  ufficiali  del  Corpo  unico
          specialisti  della  Marina militare - sottoruolo porti - di
          cui al decreto del Ministro della difesa del 24 marzo 1986.
            2. La tabella D/2 allegata alla legge 10 maggio 1983,  n.
          212,  e'  modificata  in  relazione  a quanto stabilito dal
          comma1".
            - Per il testo del secondo comma dell'art. 36 del R.D. 18
          novembre 1923, n. 2440, si veda in nota all'art. 5.
            - Il testo dell'art. 61-bis del citato R.D. n.  2440/1923
          e' il seguente:
            "Art.  61-bis. - Gli ordini di accreditamento riguardanti
          le spese in conto capitale, emessi sia in conto  competenze
          che in conto residui,
           rimasti  in  tutto  o  in  parte  inestinti  alla chiusura
          dell'esercizio, possono essere  trasportati  interamente  o
          per   la   parte  inestinta  all'esercizio  successivo,  su
          richiesta del funzionario delegato.
            La disposizione di cui al precedente comma non si applica
          agli ordini di accreditamento emessi sui  residui  che,  ai
          sensi  dell'art.   36, secondo comma, del presente decreto,
          devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio".
            - Il testo dell'art. 25 della legge 28 gennaio  1994,  n.
          84 (Riordino della legislazione in materia portuale), e' il
          seguente:
            "Art.  25  (Norme  assistenziai).  -  1.  Il Ministro dei
          trasporti e della navigazione puo', con decreto da emanarsi
          di concerto con i Ministri  delle  finanze  e  del  tesoro,
          imporre  a  carico  degli  speditori  e ricevitori di merci
          nonche'  delle   imprese   autorizzate   all'esercizio   di
          operazioni portuali un contributo in misura non superiore a
          lire  40 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata,
          con parziale attribuzione dell'onere ai lavoratori da  esse
          dipendenti,  nei  limiti  e  con le modalita' stabilite dal
          decreto  stesso. Il gettito derivante dall'applicazione del
          contributo e' destinato all'assistenza ed alla tutela della
          integrita' fisica dei lavoratori delle imprese operanti  in
          porto  e  delle  loro famiglie, ivi compresa la gestione ed
          aniministrazione della Casa  di  soggiorno  per  lavoratori
          portuali  nel  comune  di  Dovadola,  ed e' devoluto ad una
          gestione  speciale  autonoma  che  subentra,  a  tutti  gli
          effetti  patrimoniali e finanziari, al bilancio speciale di
          cui al regio decreto-legge  24  settembre  1931,  n.  1277,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1932, n.
          269.
            2. La gestione speciale di cui al comma 1 e' amministrata
          dal Ministero dei trasporti e della navigazione mediante un
          comitato   composto   da  tre  funzionari  della  direzione
          generale del lavoro marittimo e portuale, di cui uno avente
          qualifica di dirigente generale con funzioni di presidente,
          da un  funzionario  in  rappresentanza  del  Ministero  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale, da un funzionario in
          rappresentanza  del  Ministero  delle  finanze  e  da   due
          funzionari  della  ragioneria  centrale  del  Ministero dei
          trasporti e della navigazione. I compiti di segretario sono
          svolti da un funzionario della competente  divisione  della
          direzione generale del lavoro marittimo e portuale.
            3.  A  decorrere  dal  1  gennaio  dell'anno successivo a
          quello di entrata in vigore della presente legge la  misura
          di cui al comma 1 puo' essere rideterminata annualmente con
          decreto  del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
          concerto  con  i  Ministri  delle  finanze  e  del  tesoro,
          prendendo  in  considerazione  l'incremento percentuale del
          costo  della  vita  accertato  dall'Istituto  nazionale  di
          statistica (ISTAT) nell'anno precedente.
            4.  Con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione di concerto con i Ministri delle finanze e  del
          tesoro,  da  emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata
          in vigore della presente legge, vengono stabilite le  norme
          volte  a  regolare  il  procedimento  di acquisizione delle
          entrate e di erogazione delle spese,  le  attribuzioni  del
          comitato  ed  i  compensi  relativi  al  suo funzionamento,
          nonche' l'amministrazione e la contabilita' della  gestione
          di cui al comma 1.
            5.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del
          decreto  di  cui  al  comma  1,  e'   abrogato   il   regio
          decreto-legge  24  settembre 1931, n. 1277, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3 marzo 1932, n. 269".