Art. 13.
           (Stato di previsione del Ministero della difesa
                      e disposizioni relative)
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1997,  in  conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
  2.   Il   numero   massimo  dei  caporali  e  gradi  corrispondenti
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' fissato, per l'anno
finanziario 1997, come segue:
     a) Esercito .................... n. 37.500;
     b) Marina ...................... n. 13.500;
     c) Aeronautica ................. n. 16.750.
  3. Il numero massimo degli ufficiali  piloti  dell'Esercito,  della
Marina   e   dell'Aeronautica,  da  mantenere  in  servizio  a  norma
dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n.  224,  e'  stabilito,
per l'anno finanziario 1997, come segue:
     a) Esercito .................... n.    153;
     b) Marina ...................... n.    160;
     c) Aeronautica ................. n.    330.
  4.  Il numero massimo degli ufficiali di complemento dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica da ammettere alla ferma volontaria di
due anni, a norma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980,  n.
574, e' stabilito, per l'anno finanziario 1997, come segue:
     a) Esercito (compresi i
        carabinieri) ............... n.     951;
     b) Marina ..................... n.     125;
     c) Aeronautica ................ n.     190.
  5.   La   forza   organica   degli   allievi  ufficiali  e  allievi
sottufficiali  del  Corpo  equipaggi  militari  marittimi,  a   norma
dell'articolo  18,  terzo  capoverso,  della legge 10 giugno 1964, n.
447, e dell'articolo 1, comma 6, della legge  27  dicembre  1990,  n.
404, e' determinata, per l'anno finanziario 1997, in 460 unita'.
  6.  A  norma  dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno
1964, n. 447, e dell'articolo 1, comma 6,  della  legge  27  dicembre
1990,  n.  404,  la  forza organica degli allievi ufficiali e allievi
sottufficiali dell'Aeronautica, e' fissata,  per  l'anno  finanziario
1997, in 644 unita'.
  7.  Il  contingente  degli arruolamenti volontari, come carabiniere
ausiliario, per la sola ferma di  leva,  dei  giovani  chiamati  alle
armi,   e'   stabilito,   per   l'anno   finanziario  1997,  a  norma
dell'articolo 4, comma 1, lettera  b),  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 198, in 14.721 unita'.
  8.   La   forza   organica   degli   allievi  ufficiali  e  allievi
sottufficiali dell'Esercito a norma dell'articolo  9,  ultimo  comma,
della legge 10 giugno 1964, n. 447, e dell'articolo 1, comma 6, della
legge  27 dicembre 1990, n. 404, e' stabilita, per l'anno finanziario
1997, in 1.250 unita'.
  9. A norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre  1986,  n.
958,  i contingenti del personale delle tre Forze armate, in ferma di
leva prolungata, sono fissati,  per  l'anno  finanziario  1997,  come
segue:
     a) Esercito ................... n. 23.000;
     b) Marina ..................... n.  5.509;
     c) Aeronautica ................ n.  2.250.
  10.  Alle  spese  di  cui ai capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031,
4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della  difesa  si
applicano, per l'anno finanziario 1997, le disposizioni contenute nel
secondo  comma  dell'articolo  36  e  nell'articolo  61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,  sulla
contabilita' generale dello Stato.
  11.  Alle  spese  per  infrastrutture  multinazionali  della  NATO,
sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001  dello  stato
di  previsione  del Ministero della difesa, si applicano le procedure
NATO di esecuzione delle gare internazionali  emanate  dal  Consiglio
atlantico.  Deve  essere  in ogni caso garantita la trasparenza delle
procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori,  ai
sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono
applicabili  le  disposizioni  dell'articolo 23 della legge 18 agosto
1978,  n.  497,  integrate  dalla  disposizione   dell'ultimo   comma
dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.
  12.   I   capitoli   a  favore  dei  quali  possono  effettuarsi  i
prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli  20  e  44
del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n.  263,
ed  all'articolo  7  della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per
l'anno finanziario 1997, quelli descritti negli elenchi nn.  1  e  2,
annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.
  13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che
ne  hanno  il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e di generi
di conforto da attribuire  ai  militari  in  speciali  condizioni  di
servizio,  sono  stabilite  a  norma del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in  conformita'  delle  tabelle
annesse  allo  stato  di  previsione  del  Ministero della difesa per
l'anno finanziario 1997 (Elenco n. 3). A modifica di quanto  disposto
dall'articolo  33,  comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il
controvalore della razione  viveri  viene  corrisposto  al  personale
militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle
giornate  di  viaggio  di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi
tipo.
 
          Note all'art. 13:
            - Per il testo dell'art. 15 della legge 19  maggio  1986,
          n. 224, si veda in nota all'art. 11.
            -  Il  testo  dell'art.  37 della legge n. 574/1980 (cit.
          nelle note all'art. 11) e' il seguente:
            "Art. 37. - Gli ufficiali e gli  aspiranti  ufficiali  di
          complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
          possono  chiedere,  dopo  almeno tre mesi di servizio dalla
          nomina ad ufficiale o ad aspirante, di  vincolarsi  ad  una
          ferma   volontaria   di  due  anni  decorrente  dal  giorno
          successivo a quello del compimento del  servizio  di  prima
          nomina.
            L'ammissione alla ferma e' effettuata per concorso, sulla
          base  dei servizi prestati dopo la nomina ad ufficiale o ad
          aspirante, e degli altri titoli e requisiti  stabiliti  con
          decreto  del  Ministro  della  difesa.  La  valutazione dei
          concorrenti  e'  effettuata  da  apposita  commissione  che
          procede  alla  formazione  della  relativa  graduatoria  di
          merito degli idonei sulla base dei complessi di elementi di
          cui  all'art.  26  della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
          successive modificazioni.
            La commissione e' istituita, per ciascuna  forza  armata,
          con  decreto del Ministro della difesa ed e' composta da un
          presidente,  ufficiale  generale  o  colonnello   e   gradi
          corrispondenti,  e da quattro membri ufficiali superiori in
          servizio permanente, di cui il meno anziano svolge anche le
          funzioni di segretario.
            Gli ufficiali ammessi  alle  ferme  di  cui  al  presente
          articolo possono chiedere di esserne prosciolti dopo almeno
          un  anno  di  servizio in ferma. Il Ministro ha facolta' di
          ritardare  l'accoglimento  della  domanda  per  motivi   di
          servizio.
            L'ufficiale  che  sia divenuto permanentemente inabile al
          servizio incondizionato o che  non  abbia  riacquistato  la
          idoneita'  allo  scadere  del  periodo  massimo  di licenza
          eventualmente spettantegli  e'  prosciolto  dalla  ferma  e
          collocato   nella  riserva  di  complemento  o  in  congedo
          assoluto a seconda dell'idoneita'.
            Gli ufficiali ammessi alla  ferma  biennale,  di  cui  al
          presente   articolo,  sono  valutati  per  l'avanzamento  a
          tenente dopo due anni complessivi di permanenza  nei  gradi
          di  aspirante e sottotenente o corrispondente e, se idonei,
          promossi con decorrenza dal ventottesimo mese  di  servizio
          prestato da aspirante e ufficiale, compreso quello di prima
          nomina.
            Il  numero  massimo  degli  ufficiali  di  complemento da
          ammettere annualmente alla ferma di cui al primo  comma  e'
          fissato per ciascuna forza armata con la legge di bilancio.
          Tale numero non puo' comunque essere inferiore a:
             a) Esercito: 600;
             b) Marina: 105:
             c) Aeronautica: 180.
            Per  l'ultimo  quadrimestre  dell'anno  1980  le  entita'
          sopraindicate sono ridotte ad un terzo".
            - Il testo dell'art. 18 della legge 10  giugno  1964,  n.
          447  (Norme  per  i volontari dell'Esercito, della Marina e
          dell'Aeronautica e  nuovi  organici  dei  sottufficiali  in
          servizio  permanente  delle  stesse  forze  armate),  e' il
          seguente:
            "Art. 18. - Il quinto, sesto e settimo comma dell'art.  2
          del regio decreto-legge 1 luglio 1938, n. 1368, concernente
          modifiche   al   testo  unico  sull'ordinamento  del  Corpo
          equipaggi militari  marittimi,  convertito  nella  legge  9
          gennaio 1939, n. 216, quali risultano variati dalla legge 3
          maggio 1956, n. 516, sono sostituiti dai seguenti:
            ''Il  numero  globale  dei capi di prima, seconda o terza
          classe e dei secondi capi viene stabilito  annualmente  con
          lo  stato  di  previsione  della  spesa del Ministero della
          difesa entro il limite massimo del 24 per cento della forza
          bilanciata.
            L'organico  dei  sottufficiali  del  ruolo  speciale  per
          mansioni di ufficio e' stabilito in 500 unita'.
            La forza organica dei sergenti, dei  sottocapi  e  comuni
          del  Corpo equipaggi militari marittimi in ferma volontaria
          o in rafferma e' determinata annualmente con  la  legge  di
          bilancio.
            I  sottufficiali  della Marina militare che, alla data di
          entrata in vigore della presente legge, rivestono il  grado
          di  secondo  capo  volontario  in  rafferma e quelli che, a
          norma del successivo art.  22, saranno  ripristinati  nella
          posizione  di volontari raffermati verranno computati nella
          forza organica dei secondi capi in rafferma''.".
            - Il testo  del  comma  6  dell'art.  1  della  legge  27
          dicembre   1990,   n.   404  (Nuove  norme  in  materia  di
          avanzamento degli ufficiali  e  sottufficiali  delle  Forze
          armate  e  del  corpo  della  Guardia  di  finanza),  e' il
          seguente:  "6. Gli ufficiali inferiori o  subalterni  delle
          Forze  armate  e  del  Corpo  della  Guardia di finanza del
          servizio permanente effettivo  frequentatori  di  corsi  di
          formazione,  di  durata non inferiore ad un anno, presso le
          accademie  militari  o  istituti  universitari,  non   sono
          computati  nell'organico dei rispettivi ruoli. Le eccedenze
          che dovessero crearsi  per  effetto  di  tale  disposizione
          dovranno essere riassorbite nei cinque anni successivi alla
          data di entrata in vigore della presente legge".
            -  Il  testo  dell'ultimo  comma  dell'art. 27 della gia'
          citata legge n. 447/1964 e' il seguente: "La forza organica
          dei sergenti e quella dei graduati e militari di truppa  in
          ferma  volontaria e rafferma e' determinata con la legge di
          bilancio".
            - Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art.  4  del
          D.Lgs.    12  maggio  1995,  n. 198 (Attuazione dell'art. 3
          della legge 6 marzo 1992, n. 216, in  materia  di  riordino
          dei  ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed
          avanzamento del personale non  direttivo  e  non  dirigente
          dell'Arma    dei   carabinieri)   e'   il   seguente:   "b)
          arruolamenti volontari come carabinieri ausiliari,  per  la
          sola  ferma  di  leva, dei giovani appartenenti alla classe
          che viene chiamata alle  armi,  nei  limiti  delle  vacanze
          esistenti  nei  quadri organici e dei posti disponibili nel
          contingente determinato annualmente con legge di bilancio".
            - Il testo dell'ultimo comma  dell'art.  9  della  citata
          legge  n.   447/1964 e' il seguente: "La forza organica dei
          sergenti e dei graduati  e  militari  di  truppa  in  ferma
          volontaria  e in rafferma e' determinata annualmente con la
          legge di bilancio".
            - Per il testo degli articoli 5 e 35  della  gia'  citata
          legge n.  958/1986 si veda in nota all'art. 11.
            - Per il testo del secondo comma dell'art. 36 e dell'art.
          61-bis  del  R.D.  18  novembre  1923,  n.  2440, vedi nota
          all'art. 11".
            - La legge 13 settembre 1982, n. 646, reca: "Disposizioni
          in   materia   di   misure   di  prevenzione  di  carattere
          patrimoniale ed integrazione alle leggi 27  dicembre  1956,
          n.  1423,  10  febbraio  1962,  n.  57,  e  31 maggio 1965.
          Istituzione di una commissione  parlamentare  sul  fenomeno
          della mafia".
            -  Il  testo  dell'art. 23 della legge 18 agosto 1978, n.
          497 (Autorizzazione di spesa per la costruzione di  alloggi
          di  servizio  per  il personale militare e disciplina delle
          relative concessioni), e' il seguente:
            "Art. 23. - Per la costruzione degli alloggi di  servizio
          e per l'acquisto o la permuta di fabbricati gia' costruiti,
          si  applicano  le  disposizioni  dell'art.  2, terzo comma,
          della legge 22 marzo 1975,  n.  57,  previo  parere  di  un
          comitato composto:
             dal  Ministro  della  difesa, o da un Sottosegretario di
          Stato da lui delegato, che lo presiede;
             da un magistrato del Consiglio di Stato e da  uno  della
          Corte dei conti;
             dal  presidente  del  Consiglio  superiore  delle  forze
          armate,  o  da  un  suo  ufficiale  generale  e  ammiraglio
          delegato;
             da  un  rappresentante  tecnico del Ministero dei lavori
          pubblici;
             da un rappresentante rispettivamente dei Ministeri delle
          finanze e del tesoro;
             dai capi di stato maggiore di ciascuna Forza armata o da
          un loro ufficiale generale o ammiraglio delegato;
             dal  segretario  generale  della  Difesa  o  da  un  suo
          ufficiale generale o ammiraglio delegato;
             dal direttore generale del genio militare.
            Le  funzioni di segretario del comitato sono svolte da un
          ufficiale superiore della Direzione  generale  dei  lavori,
          del  demanio  e  dei  materiali  del  genio,  designato dal
          Ministro della difesa e coadiuvato da tre dipendenti  dello
          stesso Ministero.
            I  membri  del  comitato  sono  nominati  con decreto del
          Ministro della difesa su designazione  dell'amministrazione
          o della magistratura di appartenenza.
            I  verbali  del  comitato  sono  consegnati  in  copia al
          Parlamento.   Il comitato  riceve  in  copia  dagli  uffici
          competenti  gli atti relativi alle modificazioni subite dai
          contratti autorizzati. Annualmente il comitato compila  una
          relazione,  da trasmettere al Parlamento in occasione della
          approvazione del bilancio di previsione dello Stato, con la
          quale descrive la natura e la entita' di dette  variazioni,
          con   particolare   riferimento  a  quelle  di  prezzo,  di
          progetto, di qualita' e di misura dei beni  e  dei  servizi
          comunque   oggetto  di  transazione  per  le  finalita'  di
          attuazione de piano".
            - Il testo dell'ultimo comma dell'art. 3 della  legge  16
          giugno  1977,  n.  372 (Ammodernamento degli armamenti, dei
          materiali delle apparecchiature e di mezzi  dell'Esercito),
          e'  il  seguente:  "Copia  del  verbale  di ogni seduta del
          comitato  e'  trasmessa  per conoscenza dal Ministro per la
          difesa alle commissioni competenti del Parlamento prima che
          i  singoli  progetti  contratti  siano  resi  esecutivi   o
          stipulati".
            -  Per  il  testo  degli articoli 20 e 44 del testo unico
          approvato con R.D. 2 febbraio 1928, n. 263, si veda in nota
          all'art. 11.
            - Il testo dell'art. 7 della legge 22 dicembre  1932,  n.
          1958  (Norme  per l'amministrazione e la contabilita' degli
          enti aeronautici), e' il seguente:
            "Art. 7. - Nello stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero  dell'aeronautica e' istituito un capitolo con un
          fondo  a  disposizione   per   sopperire   alle   eventuali
          deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
          indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge del
          bilancio.
            I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente
          iscrizione  nei  capitoli  suddetti, sono fatti con decreto
          del ministro per le finanze da registrarsi alla  Corte  dei
          conti".
            -   Il   D.P.R.   11   settembre   1950,  n.  807,  reca:
          "Soppressione  della  razione  di  viveri  individuale  del
          persole   militare   e  di  quello  appartenente  ai  Corpi
          militarmente organizzati e regolamentazione del trattamento
          di vitto delle mense obbligatorie di servizio".
            - Il testo del comma 3 dell'art.  33  della  gia'  citata
          legge  n.    958/1986  e'  il seguente: "3. Il controvalore
          della razione viveri e' corrisposto al  personale  militare
          indicato  nel comma 1 quando e' in licenza con diritto alla
          paga, nonche' durante i  giorni  di  viaggio  di  andata  e
          ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo".
            - Il testo del comma 1 dell'art. 33 della citata legge n.
          958/1986,  e'  il  seguente:  "1. Ai graduati e militari di
          truppa dell'Esercito, della Marina  e  dell'Aeronautica  in
          servizio  di  leva,  trattenuti  o  richiamati  o  in ferma
          prolungata,  nonche'  agli  allievi  di  cui  alla  tabella
          allegata  alla  presente legge, la paga e' dovuta durante i
          periodi di ricovero in luoghi di cura, durante  la  licenza
          ordinaria,  le  licenze  brevi,  le  licenze straordinarie,
          quelle di convalescenza dipendente da causa di servizio, la
          licenza   premio   e   le   licenze   per    determinazione
          ministeriale, nonche' durante i giorni di viaggio di andata
          e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo".