Art. 18. (Stato di previsione del Ministero della sanita' e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17). 2. Alle spese di cui al capitolo 2052 dello stato di previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1997, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1997 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. 4. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanita', e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra gli appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1997, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa ai capitoli 1297 e 7002 dello stato di previsione del Ministero della sanita', in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, in relazione al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sul riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1997, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanita', per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonche' dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Note all'art. 18: - Per il testo del comma 2 dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, si veda in nota all'art. 11. - Il testo del comma 2 dell'art. 12 del gia' citato D.Lgs. n. 502/1992 (v. note all'art. 3), e' il seguente: "2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanita' ed utilizzata per il finanziamento di: a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta da: 1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di sua competenza; 2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza; 3) Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti; 4) Istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica veterinaria; 5) centri di ricerca per l'erogazione di attivita' sanitarie di alta specialita' di eccellenza a rilievo nazionale ed internazionale; b) iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie". - D.Lgs. 30 giugno 1993, n 266, reca: "Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1991, n. 421". - Il testo della lettera h), comma 1, dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), e' il seguente: "h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanita' cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonche' tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresi' il riordino dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonche' degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli Istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato. - Il testo del comma 12 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), e' il seguente: "12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanita' e degli Istituti superiori predetti".