Art. 18.
              (Stato di previsione del Ministero della
                  sanita' e disposizioni relative)
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1997, in  conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).
  2. Alle spese di cui al capitolo 2052 dello stato di previsione del
Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1997, le
disposizioni  contenute  nel secondo comma dell'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,  sulla
contabilita' generale dello Stato.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  della sanita' per l'anno finanziario 1997
delle somme versate in  entrata  dalle  Federazioni  nazionali  degli
ordini  e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
  4. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della  sanita',
e'  autorizzato  a  ripartire,  con  propri decreti, tra gli appositi
capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di  previsione  del
Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1997, lo stanziamento
iscritto  per  competenza e cassa ai capitoli 1297 e 7002 dello stato
di  previsione  del  Ministero  della  sanita',  in  relazione   alle
disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502.
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  variazioni  di  bilancio  in  termini  di  residui,  di
competenza  e di cassa, in relazione al decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 266, sul riordinamento del Ministero della sanita', a  norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.
421.
  6.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare per l'anno
finanziario 1997, con propri decreti, le entrate di cui  all'articolo
5,  comma  12,  della  legge  29 dicembre 1990, n. 407, ai competenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero della  sanita',  per
le  attivita'  di  controllo, di programmazione, di informazione e di
educazione sanitaria  del  Ministero  stesso,  nonche'  dell'Istituto
superiore  di  sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro.
 
          Note all'art. 18:
            - Per il testo del comma  2  dell'art.  36  del  R.D.  18
          novembre 1923, n. 2440, si veda in nota all'art. 11.
            -  Il  testo  del  comma  2  dell'art. 12 del gia' citato
          D.Lgs. n. 502/1992 (v. note all'art. 3), e' il seguente:
            "2. Una quota pari all'1% del Fondo  sanitario  nazionale
          complessivo  di  cui  al  comma precedente, prelevata dalla
          quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e  del
          Ministero   del   bilancio   per  le  parti  di  rispettiva
          competenza, e' trasferita nei capitoli da  istituire  nello
          stato   di   previsione  del  Ministero  della  sanita'  ed
          utilizzata per il finanziamento di:
             a)  attivita'  di  ricerca corrente e finalizzata svolta
          da:
              1) Istituto superiore di sanita' per  le  tematiche  di
          sua competenza;
              2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
          del lavoro per le tematiche di sua competenza;
              3)  Istituti  di  ricovero e cura di diritto pubblico e
          privato il cui carattere  scientifico  sia  riconosciuto  a
          norma delle leggi vigenti;
              4)   Istituti   zooprofilattici   sperimentali  per  le
          problematiche  relative  all'igiene  e   sanita'   pubblica
          veterinaria;
              5)  centri  di  ricerca  per  l'erogazione di attivita'
          sanitarie di  alta  specialita'  di  eccellenza  a  rilievo
          nazionale ed internazionale;
             b)  iniziative  centrali  previste  da  leggi  nazionali
          riguardanti  programmi  speciali  di  interesse  e  rilievo
          interregionale  o  nazionale per ricerche o sperimentazioni
          attinenti  gli  aspetti  gestionali,  la  valutazione   dei
          servizi,  le  tematiche  della comunicazione e dei rapporti
          con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie".
            - D.Lgs. 30 giugno 1993, n 266, reca: "Riordinamento  del
          Ministero  della  sanita',  a  norma  dell'art. 1, comma 1,
          lettera h), della legge 23 ottobre 1991, n. 421".
            - Il testo della lettera h), comma 1, dell'art.  1  della
          legge  23  ottobre  1992,  n. 421 (Delega al Governo per la
          razionalizzazione  e  la  revisione  della  disciplina   in
          materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
          finanza  territoriale),  e' il seguente:   "h) emanare, per
          rendere  piene  ed  effettive  le  funzioni   che   vengono
          trasferite  alle regioni e alle province autonome, entro il
          30 giugno 1993, norme per la riforma  del  Ministero  della
          sanita'   cui   rimangono   funzioni   di  indirizzo  e  di
          coordinamento, nonche' tutte le funzioni  attribuite  dalle
          leggi  dello Stato per la sanita' pubblica. Le stesse norme
          debbono  prevedere  altresi'  il   riordino   dell'Istituto
          superiore   di  sanita',  dell'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione e la  sicurezza  del  lavoro  (ISPESL)  nonche'
          degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e
          degli  Istituti  zooprofilattici.  Dette  norme  non devono
          comportare oneri a carico dello Stato.
            - Il testo del  comma  12  dell'art.  5  della  legge  29
          dicembre   1990,   n.   407   (Disposizioni   diverse   per
          l'attuazione della manovra di finanza pubblica  1991-1993),
          e'  il  seguente:  "12.  Con  decreto  del  Ministro  della
          sanita', da emanarsi entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente legge, sono fissati le
          tariffe e i diritti spettanti al Ministero  della  sanita',
          all'Istituto  superiore di sanita' e all'Istituto superiore
          per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  del   lavoro,   per
          prestazioni  rese  a  richiesta  e  ad utilita' di soggetti
          interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi
          e del valore economico delle operazioni di riferimento;  le
          relative  entrate  sono  utilizzate  per  le  attivita'  di
          controllo,  di  programmazione,  di   informazione   e   di
          educazione  sanitaria  del  Ministero della sanita' e degli
          Istituti superiori predetti".