Art. 2.
(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e
                       disposizioni relative)
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il pagamento delle spese della
Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti,  per
l'anno   finanziario  1997,  in  conformita'  dell'annesso  stato  di
previsione (Tabella n. 1/A).
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere,  con  propri
decreti,  alla  ripartizione  delle  somme  iscritte al capitolo 1272
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri
per l'anno finanziario 1997.
  3. Il Ministro del tesoro, altresi', e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza,
di  cassa  e  in  conto  residui,  nello  stato  di  previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997, ai
fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400,  concernente
disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
  4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo
33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al  capitolo  3689
dello  stato  di  previsione dell'entrata per essere correlativamente
iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del  Ministro
del  tesoro,  al  capitolo  7422  dello  stato  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti,  in  termini  di competenza, di cassa e in conto residui, le
variazioni  compensative  di  bilancio  occorrenti  per  l'attuazione
dell'articolo   127  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309.
  6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti,   sui  fondi  iscritti  al  capitolo  7900  dello  stato  di
previsione della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  variazioni
compensative  di  bilancio  in termini di residui, di competenza e di
cassa, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396.
  7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a  ripartire,  con  propri
decreti,  tra  le  Amministrazioni  interessate, le somme iscritte al
capitolo  2770  dello  stato  di  previsione  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri.
  8. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24
febbraio  1992,  n.  225,  istitutiva  del  Servizio  nazionale della
protezione civile, le somme iscritte al capitolo 7615 dello stato  di
previsione  della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri per l'anno
finanziario 1997, possono essere ripartite - in relazione al tipo  di
intervento  previsto  -  con  decreti  del  Ministro  del tesoro, tra
appositi capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato  di
previsione.
  9.  Ai  fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico
per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge
30 aprile 1985, n. 163, il Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 10.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti,  alla  riassegnazione  al  capitolo  3821  dello  stato   di
previsione  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri, per l'anno
finanziario 1997, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato per contributi destinati  dall'Unione  europea  alle  attivita'
poste  in essere dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari
opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
 
          Note all'art. 2:
            - L'art. 2 del D.L. 11 gennaio 1997, n. 3,  in  corso  di
          conversione  in  legge,  ha  sostituito  nel  comma  7  del
          presente art. 2 il numero "2770" con il numero "1282".
            - La legge 23 agosto  1988,  n.  400,  reca:  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri".
            - Il testo dell'art. 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416
          (Disciplina  delle  imprese  editrici  e  provvidenze   per
          l'editoria), e' il seguente:
            "Art.  33  (Fondo  centrale  di garanzia). - E' istituito
          presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  direzione
          generale   delle   informazioni,   editoria   e  proprieta'
          letteraria, artistica e scientifica, un fondo  centrale  di
          garanzia  per  i  finanziamenti  di importo non superiore a
          1.500 milioni di lire, concessi  in  base  all'art.  29  ed
          ammessi  ai  benefici  di  cui allo stesso articolo. A tale
          fine e' autorizzata apposita gestione ai sensi dell'art.  9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
            La  garanzia  sul  fondo  e' di natura sussidiaria e puo'
          essere accordata agli istituti ed  aziende  di  credito  su
          richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti.
            La  garanzia del fondo si applica con le stesse modalita'
          previste dal terzo comma dell'art. 20 della legge 12 agosto
          1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.
            La dotazione finanziaria del fondo e' costituita:
             1) dalle somme che gli istituti erogatori devono versare
          in misura corrispondente  alla  trattenuta  che  essi  sono
          tenuti   ad   operare   una  volta  tanto,  all'atto  della
          erogazione,  sull'importo  originario   dei   finanziamenti
          concessi,  limitatamente  ai primi 3.000 milioni di ciascun
          finanziamento. La trattenuta e' dello 0,50%;
             2) da contributi posti a carico degli istituti erogatori
          di importo pari a quello stabilito dal CIPI ai sensi  della
          lettera  b)  del  quinto  comma dell'art. 20 della legge 12
          agosto1977,  n.  675,  modificato  dall'art.   12-bis   del
          decreto-legge  30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge,
          con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91;
             3) da un contributo dello Stato di lire 200 milioni  per
          ciascuno  dei primi tre esercizi finanziari successivi alla
          entrata in vigore della presente legge;
             4) dagli interessi  maturati  sulle  disponibilita'  del
          fondo".
            -  Il  testo dell'art. 127 del testo unico delle leggi in
          materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e   sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati  di  tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  e'  il
          seguente:
            "Art.  127  (Fondo  nazionale  di intervento per la lotta
          alla droga).
          - 1. Presso la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e'
          istituito  il  Fondo  nazionale  di intervento per la lotta
          alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati al
          perseguimento degli obiettivi  del  presente  testo  unico,
          presentati   dai   Ministri   dell'interno,   di  grazia  e
          giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e  della
          sanita' con particolare riguardo per i progetti localizzati
          nelle regioni meridionali.
            2.  A  valere  sul Fondo di cui al comma 1 possono essere
          finanziati progetti mirati alla prevenzione e  al  recupero
          dalle  tossicodipendenze elaborati dai comuni  maggiormente
          interessati  dall'espansione  di  tale   fenomeno,   previa
          presentazione  di  progetti  di  fattibilita'  indicanti  i
          tempi, le  modalita'  e  gli  obiettivi  che  si  intendono
          conseguire  nel  campo  della  prevenzione e recupero dalle
          tossicodipendenze. Al finanziamento  dei  progetti  possono
          accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli
          che  intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione
          sul territorio.
            3.  Una  quota  almeno  pari  al  7   per   cento   degli
          stanziamenti   di   cui   al   comma  11  e'  destinata  al
          finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti
          alla  formazione  integrata  degli  operatori  dei  servizi
          pubblici   e   privati   convenzionati   per   l'assistenza
          socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con  riguardo
          alle    problematiche    derivanti   dal   trattamento   di
          tossicodipendenti sieropositivi..
            4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 e'
          disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio
          dei   Ministri,   sentito   il   Comitato   nazionale    di
          coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1.
            5.  Il  Comitato  nazionale di coordinamento per l'azione
          antidroga, nella prima seduta, specifica  le  priorita'  in
          tema  di  prevenzione  e  recupero  dalle tossicodipendenze
          nonche' il contenimento  del  fenomeno  della  sindrome  da
          immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per
          la   ripartizione  del  fondo  e  per  la  valutazione  dei
          progetti, tenendo conto tra l'altro:
             a)  dell'urgenza  degli  interventi   in   relazione   a
          situazioni di alto rischio;
             b)   degli   interventi  volti  alla  prevenzione  e  al
          contenimento del diffondersi  delle  infezioni  HIV  tra  i
          tossicodipendenti;
             c)  della  carenza  di  strutture idonee alla lotta alla
          droga,  nel  settore  di  competenza  di  ciascun  soggetto
          proponente;
             d)  della  necessita'  di  formazione del personale, con
          riferimento  agli  specifici   obiettivi   proposti   dalla
          Organizzazione  mondiale  della sanita' (regione europea) e
          dalla Comunita' europea.
            6. Per l'esame istruttorio dei progetti e' istituita, con
          decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  una
          commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro
          per  gli  affari  sociali  o  da  un  dirigente generale in
          servizio alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e
          composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del
          recupero  dalle  tossicodipendenze,  dei  seguenti settori:
          sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico,
          riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione  e'
          coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale e' preposto
          un  funzionario  della carriera direttiva o dirigenziale in
          servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
            7.  Le  amministrazioni  destinatarie  dei  finanziamenti
          avviano  la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla
          erogazione del finanziamento,  dandone  comunicazione  alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, che, in mancanza,
          provvede, sentito il Comitato  nazionale  di  coordinamento
          per  l'azione  antidroga, a ridistribuire le somme su altri
          progetti meritevoli di accoglimento.
            8. Le amministrazioni provvedono altresi' ad inviare alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   una   relazione
          semestrale  sull'andamento  dei  progetti  e  sui risultati
          conseguiti.
            9.  Nel  caso  in  cui  la  realizzazione  del   progetto
          finanziato   incontri   concrete   difficolta'   operative,
          l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del
          Comitato nazionale di coordinamenlo per l'azione antidroga,
          puo' apportarvi le  opportune  variazioni,  ferma  restando
          l'entita' del finanziamento accordato.
            10.  L'onere  per  il  funzionamento della commissione di
          esperti e del relativo ufficio di segreteria e' valutato in
          lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1990.
            11. L'onere per il finanziamento dei progetti di  cui  ai
          commi  1  e  2  e'  determinato in lire 176.040 milioni per
          l'anno 1990 e in lire 177.900 milioni a decorrere dal 1991.
            12.   L'organizzazione   del   Comitato   nazionale    di
          coordinamento  per  l'azione  antidroga e' disciplinata con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri.  Il
          Comitato  potra'  articolarsi  in  piu' sezioni; per il suo
          funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di
          cui all'art. 7, comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.
          400".
            -  La  legge  15 dicembre 1990, n. 396, reca: "Interventi
          per Roma, capitale della Repubblica".
            - Il testo dell'art. 19 della legge 24 febbraio 1992,  n.
          225  (Istituzione  del  Servizio nazionale della protezione
          civile), e' il seguente:
            "Art. 19 (Norma finanziaria). - 1. Le somme relative alle
          autorizzazioni  di  spesa  a  favore  del  Fondo   per   la
          protezione  civile  sono  iscritte, in relazione al tipo di
          intervento previsto, in appositi capitoli, anche  di  nuova
          istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri.   Il  Ministro  del  tesoro  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti,  su  proposta
          del  Ministro per il coordinamento della protezione civile,
          le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel
          corso  dell'esercizio  in  relazione  agli  interventi   da
          effettuare.
            2.   Le   disponibilita'   esistenti  nella  contabilita'
          speciale intestata al "Fondo per la protezione  civile"  di
          cui  all'art.  2  del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto  1982,
          n.  547,  nonche'  quelle rinvenienti dalla contrazione dei
          mutui gia' autorizzati con legge a favore del Fondo per  la
          protezione  civile,  sono  versate all'entrata del bilancio
          dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro
          del   tesoro,   ai   pertinenti   capitoli   da   istituire
          nell'apposita  rubrica  dello  stato  di  previsione  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.
            3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3
          dell'art.   5,  il  Ministro  per  il  coordinamento  della
          protezione civile puo' provvedere anche a mezzo di soggetti
          titolari  di  pubbliche  funzioni, ancorche' non dipendenti
          statali, mediante ordini di accreditamento da  disporre  su
          pertinenti  capitoli,  per i quali non trovano applicazione
          le norme della legge  e  del  regolamento  di  contabilita'
          generale  dello  Stato sui limiti di somma. Detti ordini di
          accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se
          non estinti al termine dell'esercizio  in  cui  sono  stati
          emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
            4.  I  versamenti di fondi da parte di enti o privati per
          le esigenze di protezione civile  confluiscono  all'entrata
          del   bilancio   dello   Stato  per  la  riassegnazione  ai
          rispettivi capitoli di spesa, con decreti del Ministro  del
          tesoro.
            5.  Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla
          data di entrata in vigore della presente legge a carico del
          Fondo per  la  protezione  civile  danno  luogo  a  formali
          impegni  a  carico  dei competenti capitoli da istituire ai
          sensi del comma 1".
            - Il testo del secondo comma dell'art. 2 della  legge  30
          aprile  1985,  n.  163  (Nuova  disciplina degli interventi
          dello Stato a favore dello spettacolo), e' il seguente: "La
          residua quota del Fondo e' riservata per  far  fronte  agli
          oneri  derivanti  dall'applicazione  degli art. 4 e 5 della
          presente  legge,  nonche'  per  provvedere   ad   eventuali
          interventi  integrativi  in  base alle esigenze dei singoli
          settori".