Art. 25.
                       (Bilancio pluriennale)
1.  Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito  dall'articolo  4  della
legge  23  agosto 1988, n. 362, il bilancio pluriennale dello Stato e
delle aziende autonome per il triennio 1997-1999, nelle risultanze di
cui alle tabelle allegate alla presente legge.
 
          Nota all'art. 25:
            - Il  testo  dell'art.  4  della  gia'  citata  legge  n.
          468/1978 (v.  note all'art. 3), come sostituito dall'art. 4
          della legge 23 agosto 1988, n. 362 (Riforma di alcune norme
          di   contabilita'   generale  dello  Stato  in  materia  di
          bilancio), e' il seguente:
            "Art.  4  (Bilancio  pluriennale).  -  4.   Il   bilancio
          pluriennale  di  previsione  e'  elaborato  in  termini  di
          competenza dal Ministro del  tesoro,  di  concerto  con  il
          Ministro  del bilancio e della programmazione economica, in
          coerenza  con  le  regole  e  gli  obiettivi  indicati  nel
          documento  di programmazione economico-finanziaria, e copre
          un  periodo  non  inferiore  a  tre   anni.   Il   bilancio
          pluriennale espone separatamente:
             a)  l'andamcnto delle entrate e delle spese in base alla
          legislazione vigente (bilancio pluriennale  a  legislazione
          vigente);
             b)  le  previsioni  sull'andamento delle entrate e delle
          spese  tenendo  conto  degli   effetti   degli   interventi
          programmati     nel     documento     di     programmazione
          economico-finanziaria (bilancio pluriennale programmatico).
            2. Il bilancio pluriennale e' redatto  per  categorie  di
          entrata  e categorie di spesa; nell'ambito di queste ultime
          vengono individuati i trasferimenti  correnti  e  di  conto
          capitale verso i principali settori di spesa decentrata. Il
          bilancio   pluriennale   non   comporta   autorizzazione  a
          riscuotere le entrate e ad eseguire le pese ivi contemplate
          ed e' aggiornato annualmente.
            3. Nelle note preliminari che  illustrano  le  previsioni
          complessive   del   bilancio   pluriennale,  devono  essere
          motivate le eventuali variazioni rispetto  alle  previsioni
          contenute nel precedente bilancio pluriennale, indicando le
          variazioni    derivanti    dagli    andamenti   tendenziali
          dell'economia   e   quelle   derivanti   dagli   interventi
          programmatici.
            4.  Il  bilancio  pluriennale  e'  approvato con apposito
          articolo del disegno di  legge  di  bilancio.  La  versione
          prevista  alla  lettera a) del comma 1 e' integrata con gli
          effetti  della  legge  finanziaria  e   dei   provvedimenti
          collegati  alla  manovra  di finanza pubblica eventualmente
          gia' approvati".