Art. 4.
                 (Stato di previsione del Ministero
               delle finanze e disposizioni relative)
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1997, in  conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
  2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il
numero  degli  ufficiali  di  complemento  del Corpo della guardia di
finanza  da  mantenere  in  servizio  di  prima  nomina,  per  l'anno
finanziario 1997, e' stabilito in 420.
  3.  Ai  fini  della  ripartizione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo 3583 dello stato di previsione del Ministero  delle  finanze
per  l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e cassa,  al
trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche
di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.
  4.  I  capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti
dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della  legge
primo  dicembre  1986,  n.  831,  sono,  per l'anno finanziario 1997,
quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato  di  previsione
del Ministero delle finanze.
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri
decreti, in  termini  di  competenza  e  di  cassa,  dallo  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  -  rubrica 3 "Provveditorato
generale dello Stato" allo stato di previsione  del  Ministero  delle
finanze,  le  somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per
l'Amministrazione finanziaria, da parte della  sezione  staccata  del
Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge
29 ottobre 1991, n. 358.
  6.  Per  l'anno  1997  l'Amministrazione  dei  monopoli di Stato e'
autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere  allo
smaltimento  dei  generi  dei  monopoli  medesimi  secondo le tariffe
vigenti, nonche' a impegnare e a pagare  le  spese,  ai  termini  del
regio  decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge
6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli  stati  di  previsione
annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).
 
          Note all'art. 4:
            -  Il  testo  dell'art. 11 della legge 23 aprile 1959, n.
          189 (Ordinamento del corpo della Guardia di finanza), e' il
          seguente:
            "Art. 11. - I ruoli  organici  del  personale  del  Corpo
          della  guardia  di  finanza  sono  stabiliti in conformita'
          della tabella allegata alla presente legge.
            Il  numero  degli  ufficiali  di   complemento   che   e'
          consentito mantenere in servizio di prima nomina e' fissato
          annualmente con la legge di approvazione del bilancio".
            - Il testo del comma 4 dell'art. 9 della legge 1 dicembre
          1986,  n.  831  (Disposizioni  per  la  realizzazione di un
          programma di interventi  per  l'adeguamento  alle  esigenze
          operative  delle  infrastrutture del Corpo della guardia di
          finanza), e' il seguente:
            "4.   Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          finanze, rubrica 6, Corpo  della  guardia  di  finanza,  e'
          istituito  un  capitolo  con  un  fondo  a disposizione per
          sopperire alle  eventuali  deficienze  dei  capitoli  dello
          stato  di  previsione medesimo indicati in apposita tabella
          da approvarsi con legge di bilacio".
            - Il testo dell'art. 9 della legge 29  ottobre  1991,  n.
          358  (Norme  per  la  ristrutturazione  del Ministero delle
          finanze), e' il seguente:
            "Art.  9  (Autonomia  funzionale  e  di  gestione).  -  I
          regolamenti    previsti    dall'art.   12   contengono   le
          disposizioni idonee ad assicurare al segretario generale ed
          ai dipartimenti il massimo grado di autonomia funzionale.
            2. Presso l'ufficio del segretario  generale    istituita
          una  sezione  staccata  del  Provveditorato  generale dello
          Stato  la  quale  esercita,  per  tutta   l'Amministrazione
          finanziaria,  compreso  il  Dipartimento  delle  dogane  ed
          imposte indirette, le competenze  gia'  previste  dall'art.
          3,  comma  1, lettera b), numero 3), della legge 10 ottobre
          1989,  n.    349.  E'  soppresso  l'ufficio   speciale   di
          ragioneria  istituito  con la citata legge n. 349 del 1989,
          le cui  funzioni  sono  svolte  dalla  Ragioneria  centrale
          presso  il  Ministero  delle  finanze;  restano  fermi  gli
          aumenti delle  dotazioni  organiche  previsti  dalla  legge
          stessa.
            3.  Alle  spese  necessarie  per  la provvista dei beni e
          servizi occorrenti all'Amministrazione finanziaria provvede
          il  funzionario  preposto   alla   sezione   staccata   del
          Provveditorato  generale  dello Stato, utilizzando appositi
          stanziamenti dello stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero  delle  finanze. Gli impegni di spesa eccedenti i
          limiti  di  valore  di  cui  all'art.  8  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30 giugno 1972, n. 748, sono
          assunti dal segretario generale o, per sua  delega,  da  un
          dirigente  generale  preposto  ad uno degli uffici centrali
          posti alle dipendenze  dello  stesso  segretario  generale:
          gli  impegni  di  spesa  eccedenti  anche i limiti previsti
          dall'art.   7  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 748 del 1972, sono assunti dal  Ministro.
            4. I regolamenti di cui all'art. 12 prevedono altresi' le
          modalita' con le quali il Ministro delle finanze predispone
          ed  attua  un  programma  straordinario per l'acquisto e la
          costruzione di immobili da  adibire  a  sedi  degli  uffici
          finanziari    oltre   che   per   la   ristrutturazione   e
          l'ammordernamento degli edifici  esistenti,  per  la  spesa
          complessiva  di  300 miliardi di lire per gli anni dal 1991
          al 1996. L'onere, per ciascuno degli anni 1991  e  1992  e'
          determinato in 50 miliardi di lire.
            5.   Alla  realizzazione  delle  strutture  edilizie  per
          uffici,  di  cui  al  comma  4,  puo'  provvedersi  con  le
          procedure  e  le modalita' previste dall'art. 8 della legge
          24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni".
            -  Il  R.D.L.  8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla
          legge 6 dicembre 1928, n.  3474,  reca  norme  concernenti:
          "Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato".
            -  Il  testo  dell'art.  36 del R.D. 18 novembre 1923, n.
          2440   (Nuove   disposizioni    sull'amministrazione    del
          patrimonio  e  sulla contabilita' generale dello Stato), e'
          il seguente:
            "Art. 36. - I residui delle  spese  correnti  non  pagati
          entro  il  secondo  esercizio successivo a quello in cui e'
          stato  iscritto  il  relativo  stanziamento  si   intendono
          perenti  agli  effetti  amministrativi;  quelli concernenti
          spese  per  lavori,  forniture  e  servizi  possono  essere
          mantenuti  in bilancio fino al terzo esercizio successivo a
          quello in cui e' stato iscritto il  relativo  stanziamento.
          Le  somme  eliminate  possono  riprodursi  in  bilancio con
          riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli   degli   esercizi
          successivi
            Le  somme  stanziate  per  spese  in  conto  capitale non
          impegnate  alla  chiusura  dell'esercizio  possono   essere
          mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
          successivo  a  quello  cui si riferiscono, salvo che non si
          tratti di stanziamenti iscritti in  forza  di  disposizioni
          legislative  entrate  in  vigore  nell'ultimo  quadrimestre
          dell'esercizio precedente. In  tale  caso,  il  periodo  di
          conservazione  e'  protratto  di  un  anno. Per le spese in
          annualita'   il   periodo    di    conservazione    decorre
          dall'esercizio   successivo   a  quello  di  iscrizione  in
          bilancio di ciascun limite di impegno.
            I residui delle spese in  conto  capitale,  derivanti  da
          importi  che  lo  Stato abbia assunto obbligo di pagare per
          contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o  di
          forniture  eseguiti,  non  pagati entro il quinto esercizio
          successivo a quello in cui e' stato  iscritto  il  relativo
          stanziamento,    si    intendono   perenti   agli   effetti
          amministrativi.  Le somme eliminate possono  riprodursi  in
          bilancio  con  riassegnazione  ai pertinenti capitoli degli
          esercizi successivi.
            Le somme stanziate per  spese  in  conto  capitale  negli
          esercizi  1979  e  precedenti,  che al 31 dicembre 1982 non
          risultino  ancora  formalmente   impegnate,   costituiscono
          economie  di  bilancio  da  accertare in sede di rendiconto
          dell'esesercizio 1982.
            I conti  dei  residui,  distinti  per  Ministeri,  al  31
          dicembre  dell'esercizio  precedente a quello in corso, con
          distinta indicazione dei residui di cui  al  secondo  comma
          del   presente   articolo,   sono  allegati  oltre  che  al
          rendiconto generale anche al bilancio di previsione.
            Il conto dei residui e' tenuto distinto da  quello  della
          competenza,  in modo che nessuna spesa afferente ai residui
          possa  essere  imputata  sui  fondi  della   competenza   e
          viceversa".
            - Il  testo dell'art. 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102
          (Disposizioni  per  la  ricostruzione  e la rinascita della
          Valtellina  e  delle  adiacenti  zone  delle  provincie  di
          Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara,
          colpite  dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi
          di luglio ed agosto 1987, e' il seguente:
            "Art. 2 (Procedure). - 1. Gli interventi  per  la  difesa
          del   suolo  e  la  ricostruzione  e  lo  sviluppo  di  cui
          rispettivamente agli articoli 3  e  5  nonche'  il  riparto
          delle  risorse  disponibili  ai fini della presente legge e
          con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico
          sono approvati, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei   Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri.
            2.  La  regione  Lombardia,  sentiti  gli   enti   locali
          interessati:
             a)   individua   e   propone  all'autorita'  di  bacino,
          nell'ambito di interventi di cui alla lettera c)  dell'art.
          31  della legge 18 maggio 1989,  quelli aventi carattere di
          assoluta urgenza;
             b)   formula   proposte   all'autorita'    di    bacino,
          relativamente agli stralci di cui all'art. 3;
             c) elabora la proposta di piano di cui all'art. 5.
            3.  Gli stralci dello schema previsionale e programmatico
          del bacino del Po di cui all'art.  3  e  il  piano  di  cui
          all'art.  5  possono essere sottoposti a revisione annuale,
          secondo  le  procedure   stabilite   in   sede   di   prima
          approvazione".