Art. 4. (Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). 2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1997, e' stabilito in 420. 3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo 3583 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione. 4. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge primo dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1997, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dallo stato di previsione del Ministero del tesoro - rubrica 3 "Provveditorato generale dello Stato" allo stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358. 6. Per l'anno 1997 l'Amministrazione dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di finanza), e' il seguente: "Art. 11. - I ruoli organici del personale del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti in conformita' della tabella allegata alla presente legge. Il numero degli ufficiali di complemento che e' consentito mantenere in servizio di prima nomina e' fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio". - Il testo del comma 4 dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza), e' il seguente: "4. Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, e' istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella da approvarsi con legge di bilacio". - Il testo dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358 (Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze), e' il seguente: "Art. 9 (Autonomia funzionale e di gestione). - I regolamenti previsti dall'art. 12 contengono le disposizioni idonee ad assicurare al segretario generale ed ai dipartimenti il massimo grado di autonomia funzionale. 2. Presso l'ufficio del segretario generale istituita una sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato la quale esercita, per tutta l'Amministrazione finanziaria, compreso il Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, le competenze gia' previste dall'art. 3, comma 1, lettera b), numero 3), della legge 10 ottobre 1989, n. 349. E' soppresso l'ufficio speciale di ragioneria istituito con la citata legge n. 349 del 1989, le cui funzioni sono svolte dalla Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze; restano fermi gli aumenti delle dotazioni organiche previsti dalla legge stessa. 3. Alle spese necessarie per la provvista dei beni e servizi occorrenti all'Amministrazione finanziaria provvede il funzionario preposto alla sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, utilizzando appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Gli impegni di spesa eccedenti i limiti di valore di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono assunti dal segretario generale o, per sua delega, da un dirigente generale preposto ad uno degli uffici centrali posti alle dipendenze dello stesso segretario generale: gli impegni di spesa eccedenti anche i limiti previsti dall'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, sono assunti dal Ministro. 4. I regolamenti di cui all'art. 12 prevedono altresi' le modalita' con le quali il Ministro delle finanze predispone ed attua un programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di immobili da adibire a sedi degli uffici finanziari oltre che per la ristrutturazione e l'ammordernamento degli edifici esistenti, per la spesa complessiva di 300 miliardi di lire per gli anni dal 1991 al 1996. L'onere, per ciascuno degli anni 1991 e 1992 e' determinato in 50 miliardi di lire. 5. Alla realizzazione delle strutture edilizie per uffici, di cui al comma 4, puo' provvedersi con le procedure e le modalita' previste dall'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni". - Il R.D.L. 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, reca norme concernenti: "Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato". - Il testo dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), e' il seguente: "Art. 36. - I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso, il periodo di conservazione e' protratto di un anno. Per le spese in annualita' il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno. I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. Le somme stanziate per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esesercizio 1982. I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione. Il conto dei residui e' tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa". - Il testo dell'art. 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle provincie di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, e' il seguente: "Art. 2 (Procedure). - 1. Gli interventi per la difesa del suolo e la ricostruzione e lo sviluppo di cui rispettivamente agli articoli 3 e 5 nonche' il riparto delle risorse disponibili ai fini della presente legge e con priorita' per gli interventi di riassetto idrogeologico sono approvati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 2. La regione Lombardia, sentiti gli enti locali interessati: a) individua e propone all'autorita' di bacino, nell'ambito di interventi di cui alla lettera c) dell'art. 31 della legge 18 maggio 1989, quelli aventi carattere di assoluta urgenza; b) formula proposte all'autorita' di bacino, relativamente agli stralci di cui all'art. 3; c) elabora la proposta di piano di cui all'art. 5. 3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico del bacino del Po di cui all'art. 3 e il piano di cui all'art. 5 possono essere sottoposti a revisione annuale, secondo le procedure stabilite in sede di prima approvazione".