Art. 5.
           (Stato di previsione del Ministero del bilancio
                  e della programmazione economica
                      e disposizioni relative)
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero del bilancio e della programmazione economica,  per  l'anno
finanziario  1997,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 4).
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, su proposta
del Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
riparto  tra  le  Amministrazioni  interessate,  nonche' le eventuali
successive variazioni, dei fondi iscritti in termini di competenza  e
di  cassa  sul  capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica, per  il  finanziamento
dei  progetti  immediatamente  eseguibili per interventi di rilevante
interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e
nelle infrastrutture, nonche' per la tutela dei beni ambientali e per
le opere di edilizia scolastica e universitaria.
  3. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del  regio
decreto  18  novembre  1923,  n.  2440, e successive modificazioni ed
integrazioni, il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  effettuare,
con  propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui,
di competenza e di cassa, conseguenti  alla  ripartizione  del  fondo
iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del
bilancio   e   della   programmazione  economica  in  relazione  alle
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.