Art. 6.
           (Stato di previsione del Ministero di grazia e
                 giustizia e disposizioni relative)
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero di grazia e giustizia,  per  l'anno  finanziario  1997,  in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
  2.  Le  entrate  e  le  spese  degli  Archivi  notarili, per l'anno
finanziario 1997,  sono  stabilite  in  conformita'  degli  stati  di
previsione  annessi  a  quello  del  Ministero  di grazia e giustizia
(Appendice n. 1).
  3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle  assegnazioni  di
bilancio e' utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di
cui  all'articolo  171  dello  stato  di previsione della spesa degli
Archivi  notarili.  I  prelevamenti  dal  detto  fondo   nonche'   le
iscrizioni  ai  componenti  articoli  delle  somme  prelevate saranno
disposti con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del
Ministro  di  grazia e giustizia. Tali decreti verranno comunicati al
Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere,  con  propri
decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai
capitoli 2082, 2105 e 2480 dello stato di previsione del Ministero di
grazia  e  giustizia per l'anno finanziario 1997, delle somme versate
dal Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  all'entrata  del
bilancio dello Stato.