Art. 6. (Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). 2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1997, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1). 3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio e' utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonche' le iscrizioni ai componenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 2082, 2105 e 2480 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1997, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato.