Art. 8.
          (Stato di previsione del Ministero della pubblica
                 istruzione e disposizioni relative)
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1997,  in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
  2.  Il  pagamento  delle spese relative alle supplenze brevi e alle
supplenze annuali nelle scuole  materne,  elementari,  secondarie  ed
artistiche,  nelle  istituzioni  educative,  negli  istituti e scuole
speciali  statali,  puo'  essere  autorizzato   esclusivamente,   con
imputazione,  rispettivamente,  ai  capitoli  1029, 1030, 1032 e 1034
dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per
l'anno finanziario 1997. E' fatto divieto di  autorizzare  spese  per
supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.
  3.  Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
variazioni  di  bilancio  occorrenti  per  l'attuazione del contratto
collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto  del  personale  della
scuola di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e la ripartizione delle somme
iscritte in conto residui, competenza e cassa sul capitolo 1050 dello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
 
          Note all'art. 8:
            - Il testo dell'art. 9 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993,  n.
          593   (Regolamento   concernente  la  determinazione  e  la
          composizione dei comparti di contrattazione  collettiva  di
          cui  all'art.  45,  comma  3,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29) e' il seguente:
            "Art. 9 (Comparto del personale della scuola).  -  1.  Il
          comparto  di  contrattazione  collettiva di cui all'art. 2,
          comma 1, lettera g), comprende:
             il personale direttivo, docente, educativo e non docente
          delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche,
          delle istituzioni educative e delle scuole  speciali  dello
          Stato;
             il personale direttivo, docente, educativo e non docente
          dei  conservatori  di  musica, delle accademie nazionali di
          arte drammatica e di danza, delle accademie di belle arti e
          dell'Accademia  nazionale  di  danza,  ivi  incluso  quello
          appartenente alla carriera direttiva amministrativa;
             il personale direttivo, docente, educativo e non docente
          di   ogni   altro   tipo   di   scuola   statale,   esclusa
          l'Universita'.
            2.  Il  contratto  collettivo  nazionale  riguardante   i
          dipendenti pubblici di cui al comma 1 e' stipulato:
             a) per la parte pubblica:
              dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo
          n. 29/1993;
             b) per la parte sindacale:
              dalle     organizzazioni     sindacali     maggiormente
          rappresentative  sul  piano   nazionale   nell'ambito   del
          comparto di cui al presente  articolo;
              dalle     confederazioni     sindacali     maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale".