Art. 8. (Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). 2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, puo' essere autorizzato esclusivamente, con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1029, 1030, 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1997. E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio. 3. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e la ripartizione delle somme iscritte in conto residui, competenza e cassa sul capitolo 1050 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 9 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 (Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) e' il seguente: "Art. 9 (Comparto del personale della scuola). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), comprende: il personale direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato; il personale direttivo, docente, educativo e non docente dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, delle accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, ivi incluso quello appartenente alla carriera direttiva amministrativa; il personale direttivo, docente, educativo e non docente di ogni altro tipo di scuola statale, esclusa l'Universita'. 2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 e' stipulato: a) per la parte pubblica: dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993; b) per la parte sindacale: dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo; dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale".