Art. 9.
           (Stato di previsione del Ministero dell'interno
                      e disposizioni relative)
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1997,  in  conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
  2.  Sono  autorizzati  l'accertamento  e la riscossione, secondo le
leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici  di  culto,  nonche'
l'impegno  e  il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario
1997, in conformita' degli stati di previsione annessi a  quello  del
Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
  3.  I  capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti
dal fondo a  disposizione  di  cui  all'articolo  1  della  legge  12
dicembre  1969,  n.  1001,  sono, per l'anno finanziario 1997, quelli
descritti nell'elenco n. 1, annesso  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai
capitoli  3143  e  7601  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno  per  l'anno  finanziario  1997, delle somme versate dal
CONI al capitolo 3777 dello  stato  di  previsione  dell'entrata  per
l'anno medesimo.
  5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,
n.  468,  sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio
del Fondo edifici di  culto  quelle  descritte  nell'elenco  n.    1,
annesso al bilancio predetto.
  6. Il Ministro del tesoro su proposta del Ministro dell'interno, e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni, in termini di competenza  e  di  cassa,  negli  stati  di
previsione  dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per
l'anno finanziario 1997, conseguenti alle somme prelevate  dal  conto
corrente  infruttifero  di tesoreria intestato al predetto Fondo, per
far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli  55
e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
 
          Note all'art. 9:
            -  Il  testo dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1969, n.
          1001 (Istituzione nello stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'interno  di  un  capitolo  con  un  fondo  a
          disposizione  per  sopperire  alle  eventuali deficienze di
          alcuni capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica
          sicurezza), e' il seguente:
            "Art. 1. - Nello stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero  dell'interno  e'  istituito  un  capitolo con un
          fondo  a  disposizione   per   sopperire   alle   eventuali
          deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
          indicati  in apposita tabella da approvarsi con la legge di
          bilancio.
            I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente
          iscrizione nei capitoli suddetti, sono  fatti  con  decreto
          del  Ministro  per  il tesoro da registrarsi alla Corte dei
          conti.
            Per  l'anno  finanziario  1969  la dotazione del fondo e'
          fissata in milioni 1.500 e  viene  costituita  mediante  le
          seguenti  riduzioni  degli  stanziamenti  dei sottoindicati
          capitoli  dello  stato  di  previsione  della   spesa   del
          Ministero dell'interno per l'anno stesso:
             Capitolo 1446  ...........  L. 400.000.000
                "     1452  ...........  "  300.000.000
                "     1459  ...........  "  500.000.000
                "     1469  ...........  "  300.000.000
            I  capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti
          dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969, sono indicati
          nell'annessa tabella".
            - Per il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978,  n.
          468, si veda in nota all'art. 3.
            -  Il  testo degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio
          1985,  n.    222  (cit.  nelle  note   all'art.   3),   e',
          rispettivamente, il seguente:
            "Art. 55. - Il patrimonio degli ex economati dei benefici
          vacanti  e  dei fondi di religione di cui all'art. 18 della
          legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il  culto,  del
          Fondo  di  beneficenza  e  religione nella citta' di Roma e
          delle Aziende speciali di  culto,  denominate  Fondo  clero
          veneto  -  gestione  clero  curato,  Fondo  clero  veneto -
          gestione grande cartella, Azienda speciale di  culto  della
          Toscana,  Patrimonio  ecclesiastico di Grosseto, e' riunito
          dal 1 gennaio 1987 in patrimonio unico con la denominazione
          di Fondo edifici di culto.
            Il Fondo edifici di culto succede  in  tutti  i  rapporti
          attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti".
            "Art.  69.  - I patrimoni della Basilica di San Francesco
          di Paola in  Napoli,  della  cappella  di  San  Pietro  nel
          palazzo  ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo
          annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti,  con
          i relativi oneri, al Fondo edifici di culto".