IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 5, lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari); Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995); Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1990), come integrata e/o modificata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 1991), 18 febbraio 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1993), 14 luglio 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993), 3 maggio 1994 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1994) e dai decreti ministeriali del 9 agosto 1995 e 12 agosto 1995 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 1995), 2 aprile 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 1996) e 18 giugno 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 1996); Vista la direttiva del Consiglio 95/61/CE del 29 novembre 1995, recante modifica dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le quantita' massime di residui in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva n. 95/61; Considerata la necessita' di revocare alcuni impieghi di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clorpirifos, permetrina, metamidofos per i quali esiste una autorizzazione in Italia e per i quali le parti interessate non hanno presentato un impegno a produrre i dati necessari per fissare quantita' massime di residui; Visti i decreti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze sopracitate; Decreta: Art. 1. Limiti massimi di residui Il presente decreto stabilisce i limiti massimi di residui per le combinazioni sostanza attiva-coltura dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1.