IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 5, lettera h), della legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
223,    relativo    alla    classificazione,    all'imballaggio    ed
all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);
 Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194,  concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
145 del 23 giugno 1995);
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  18   luglio   1990   (supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1990), come
integrata e/o modificata dalle ordinanze ministeriali 5  agosto  1991
(Gazzetta  Ufficiale  n.  200  del  27 agosto 1991), 18 febbraio 1993
(Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1993), 14 luglio 1993 (Gazzetta
Ufficiale n. 182 del 5  agosto  1993),  3  maggio  1994  (supplemento
ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1994) e dai
decreti ministeriali del 9 agosto 1995 e 12 agosto 1995  (supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  252 del 27 ottobre 1995), 2
aprile 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 137  del  13  giugno  1996)  e  18
giugno 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 1996);
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio 95/61/CE del 29 novembre 1995,
recante modifica dell'allegato  II  della  direttiva  90/642/CEE  che
fissa  le  quantita' massime di residui in alcuni prodotti di origine
vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
  Considerato  di  dover  provvedere  al  recepimento  della   citata
direttiva n. 95/61;
  Considerata  la  necessita' di revocare alcuni impieghi di prodotti
fitosanitari contenenti le sostanze attive  clorpirifos,  permetrina,
metamidofos  per  i quali esiste una autorizzazione in Italia e per i
quali le parti interessate non hanno presentato un impegno a produrre
i dati necessari per fissare quantita' massime di residui;
  Visti  i  decreti  di  autorizzazione  dei  prodotti   fitosanitari
contenenti le sostanze sopracitate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Limiti massimi di residui
  Il  presente  decreto stabilisce i limiti massimi di residui per le
combinazioni sostanza attiva-coltura dei prodotti fitosanitari di cui
all'allegato 1.