Art. 3. Disposizioni che permangono in vigore 1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui alle ordinanze ministeriali 18 luglio 1990, 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 ed ai decreti ministeriali 9 agosto 1995, 12 agosto 1995, 2 aprile 1996 e 18 giugno 1996 non modificate dal presente decreto. 2. Sono fatti salvi eventuali altri impieghi gia' autorizzati e non assoggettati alle prescrizioni di cui all'art. 2, comma 1.