Art. 3.
                Disposizioni che permangono in vigore
  1.  Rimangono  in  vigore  le  disposizioni  di  cui alle ordinanze
ministeriali 18 luglio 1990, 5 agosto  1991,  18  febbraio  1993,  14
luglio  1993, 3 maggio 1994 ed ai decreti ministeriali 9 agosto 1995,
12 agosto 1995, 2 aprile 1996 e 18 giugno  1996  non  modificate  dal
presente decreto.
  2. Sono fatti salvi eventuali altri impieghi gia' autorizzati e non
assoggettati alle prescrizioni di cui all'art. 2, comma 1.