Art. 4. Prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti autorizzati 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono vietati gli impieghi oggetto di revoca ai sensi dell'art. 2. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono consentiti l'immissione in commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari, cosi' come individuati all'art. 2, che devono essere etichettati conformemente alle disposizioni del presente decreto. 3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari le cui etichette contengono le combinazioni sostanza attiva-coltura riportate nell'allegato 2 sono tenuti: a) ad immettere in commercio detti prodotti in conformita' alle disposizioni del presente decreto; b) a trasmettere al Ministero della sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le etichette adeguate alle disposizioni di cui al comma 2, pena la revoca dell'autorizzazione; c) per i prodotti giacenti sia presso i magazzini delle imprese produttrici, sia presso gli esercizi di vendita, a provvedere con tempestivita' alla rietichettatura od a fornire ai titolari degli esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione; d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti contenenti le combinazioni sostanza attiva-coltura riportate nell'allegato 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 6 dicembre 1996 Il Ministro: BINDI Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1996 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 357