Art. 4.
       Prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti autorizzati
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono vietati gli impieghi oggetto di revoca ai sensi dell'art. 2.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono  consentiti  l'immissione  in commercio e l'impiego dei prodotti
fitosanitari, cosi' come individuati all'art. 2,  che  devono  essere
etichettati conformemente alle disposizioni del presente decreto.
  3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari le cui
etichette   contengono   le   combinazioni   sostanza  attiva-coltura
riportate nell'allegato 2 sono tenuti:
    a) ad immettere in commercio detti prodotti in  conformita'  alle
disposizioni del presente decreto;
    b)  a trasmettere al Ministero della sanita', entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  le  etichette
adeguate  alle  disposizioni  di  cui  al  comma  2,  pena  la revoca
dell'autorizzazione;
    c) per i prodotti giacenti sia presso i magazzini  delle  imprese
produttrici,  sia  presso  gli  esercizi di vendita, a provvedere con
tempestivita' alla rietichettatura od a  fornire  ai  titolari  degli
esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni
di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti
in questione;
    d)  ad  adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente
gli utilizzatori dei prodotti  contenenti  le  combinazioni  sostanza
attiva-coltura riportate nell'allegato 2.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
   Roma, 6 dicembre 1996
                                                   Il Ministro: BINDI
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1996
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 357