Art. 11.
                    Adempimenti della commissione
  1.  Prima  dell'inizio  delle  prove  concorsuali  la  commissione,
considerato  il  numero  dei  concorrenti,  stabilisce il termine del
procedimento concorsuale e lo rende  pubblico.  I  componenti,  presa
visione  dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione
che non sussistono situazioni  di  incompatibilita'  tra  essi  ed  i
concorrenti,  ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura
civile.
  2. La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se
gli esami hanno luogo in una sede, ed una  sola  traccia  quando  gli
esami  hanno  luogo  in  piu'  sedi.  Le  tracce sono segrete e ne e'
vietata la divulgazione.
  3. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati  e
firmati  esteriormente  sui  lembi  di  chiusura dai componenti della
commissione e dal segretario.
  4. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la  stessa
per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del
comitato   di   vigilanza   fa  procedere  all'appello  nominale  dei
concorrenti e, previo accertamento della loro identita' personale, li
fa collocare in modo che non possano comunicare  fra  loro.  Indi  fa
constatare  l'integrita'  della  chiusura  dei tre pieghi o del piego
contenente i temi, e  nel  primo  caso  fa  sorteggiare  da  uno  dei
candidati il tema da svolgere.
  5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla
data  di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi
per titoli, dalla data della prima  convocazione.  L'inosservanza  di
tale   termine   dovra'   essere  giustificata  collegialmente  dalla
commissione esaminatrice con motivata  relazione  da  inoltrare  alla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica,   o   all'amministrazione   o   ente   che   ha   proceduto
all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento
della funzione pubblica.
 
          Nota all'art. 11:
             -  Si riporta il testo degli articoli 51 e 52 del codice
          di procedura civile:
             "Art. 51 (Astensione  del  giudice).  -  Il  giudice  ha
          l'obbligo di astenersi:
              1)  se  ha interesse nella causa o in altra vertente su
          identica questione di diritto;
              2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto
          grado o legato da vincoli di affiliazione o e' convivente o
          commensale abituale di una delle  parti  o  di  alcuno  dei
          difensori;
              3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave
          inimicizia  o  rapporti  di  credito o debito con una delle
          parti o alcuno dei suoi difensori;
              4) se ha dato consiglio  o  prestato  patrocinio  nella
          causa,  o  ha  deposto in essa come testimone, oppure ne ha
          conosciuto come magistrato in altro grado  del  processo  o
          come  arbitro  o  vi ha prestato assistenza come consulente
          tecnico;
              5) se e' tutore, curatore, procuratore, agente o datore
          di  lavoro  di   una   delle   parti;   se,   inoltre,   e'
          amministratore  o  gerente  di  un'ente, di un'associazione
          anche non riconosciuta, di un comitato, di una  societa'  o
          stabilimento che ha interesse nella causa.
             In  ogni  altro  caso  in  cui esistono gravi ragioni di
          convenienza,   il   giudice   puo'   richiedere   al   capo
          dell'ufficio    l'autorizzazione   ad   astenersi;   quando
          l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione
          e' chiesta al capo dell'ufficio superiore".
             "Art. 52 (Ricusazione del giudice). - Nei casi in cui e'
          fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti
          puo' proporre la ricusazione mediante ricorso contenente  i
          motivi specifici e i mezzi di prova.
             Il  ricorso,  sottoscritto  dalla parte o dal difensore,
          deve essere depositato  in  cancelleria  due  giorni  prima
          dell'udienza,  se  al ricusante e' noto il nome dei giudici
          che sono chiamati a trattare o decidere la causa,  e  prima
          dell'inizio  della  trattazione o discussione di questa nel
          caso contrario.
             La ricusazione sospende il processo".