Art. 23.
                        Campo di applicazione
  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  effettuano le assunzioni per le
categorie, le qualifiche ed i profili professionali per  i  quali  e'
richiesto  il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di
selezioni tra gli iscritti, nelle liste di  collocamento  formate  ai
sensi  dell'art.  16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che abbiano
la professionalita' eventualmente richiesta ed i  requisiti  previsti
per   l'accesso  al  pubblico  impiego.  I  lavoratori  sono  avviati
numericamente  alla  selezione  secondo   l'ordine   di   graduatoria
risultante  dalle  liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego
territorialmente competenti.
  2. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi  abbia
conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962.
  3.   I   lavoratori   possono  iscriversi  in  una  sola  lista  di
collocamento, anche di sede diversa da quella di residenza.
  4. La presente disciplina non si  applica  per  le  assunzioni  del
personale  militare  e militarizzato delle Forze armate, dei Corpi di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  5. Gli avviamenti sono  effettuati  sulla  base  delle  graduatorie
circoscrizionali,  oppure,  nel  caso  di  enti  la  cui attivita' si
esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento  alle
graduatorie  delle  circoscrizioni interessate, e per gli enti la cui
attivita'  si  esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con
riferimento   alle  graduatorie  di  tutte  le  circoscrizioni  della
regione.
 
          Nota all'art. 23:
             - Per il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987  vedi
          in nota all'art. 9.