Art. 8.
                    Concorso per titoli ed esami
(( 1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga   ))
(( mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei    ))
(( titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo   ))
(( le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei     ))
(( relativi elaborati.                                             ))
  2. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli  valutabili
ed  il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per
categorie di titoli.
  3. Le prove di esame si  svolgono  secondo  le  modalita'  previste
dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
  4.  La  votazione  complessiva  e'  determinata  sommando  il  voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove d'esame.