AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, salvo la tabella, sostituita dalla legge di conversione, riportata con carattere tondo. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I commi 2 e 3 della legge di conversione cosi' recitano: "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1994, n. 730, 1 marzo 1995, n. 60, 2 maggio 1995, n. 152, 10 luglio 1995, n. 277, 7 settembre 1995, n. 375. 11 novembre 1995, n. 468, 8 gennaio 1996, n. 10, 11 marzo 1996, n. 114, 10 maggio 1996, n. 252, 8 luglio 1996, n. 356, e 6 settembre 1996, n. 465. 3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 3 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412". Art. 1. 1. Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle province della Calabria fino al 31 dicembre 1995 e nelle province della Sicilia fino al (( 31 dicembre 1997. )) I comandi militari di regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai compensi dovuti per gli alloggiamenti forniti dai comuni o dai privati al personale militare impiegato, in deroga alle vigenti norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme. (( 1-bis. Per consentire l'attuazione delle disposizioni di cui al )) (( comma 1 e sino all'entrata in vigore del regolamento di )) (( attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre )) (( 1993, n. 537, i militari in ferma di leva prolungata, )) (( transitati nei volontari in ferma breve ai sensi dell'articolo )) (( 37 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e )) (( dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. )) (( 427, che dovranno essere posti in congedo, al termine della )) (( ferma triennale contratta, possono essere trattenuti in )) (( servizio, a domanda, per un ulteriore anno, nei limiti dei )) (( contingenti di volontari di truppa fissati annualmente per )) (( ciascuna Forza armata dalla legge di bilancio, in conformita' )) (( all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. )) 1-ter. (( II trattenimento in servizio di cui al comma 1- )) bis (( si applica, con le medesime modalita' e per il medesimo )) (( periodo, anche al personale in ulteriore ferma biennale di cui )) (( all'articolo 4 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settenbre 1992, )) (( n. 386. )) 2. A decorrere dal 1 novembre 1995, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti delle province della Calabria sono sostituiti con personale delle Forze di polizia in modo da pervenire alla loro integrale sostituzione entro il 31 dicembre 1995. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contingenti delle Forze armate messi a disposizione dei prefetti di Agrigento, Ragusa e Trapani sono sostituiti con personale delle Forze di polizia. 3. Le sostituzioni di cui al comma 2 sono effettuate tenendo conto del personale delle Forze armate effettivamente impiegato negli specifici servizi di vigilanza e di controllo del territorio, nonche' delle diverse modalita' operative del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Il personale delle predette Forze di polizia nei contingenti numerici individuati ai fini del comma 2 non puo' essere distolto dagli specifici servizi di vigilanza e controllo del territorio, salvo che siano venute meno o siano mutate le specifiche esigenze di sicurezza.
Riferimenti normativi: Il D.L. 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, reca: "Misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata in Sicilia". Si trascrive il testo dei relativi articoli 1 e 3, comma 1: "Art. 1. - 1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i prefetti delle province siciliane, nell'ambito di operazioni di sicurezza e controllo del territorio e di prevenzione di delitti di criminalita' organizzata, sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare delle Forze armate, posti a loro disposizione dalle competenti autorita' militari ai sensi dell'art. 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, nonche' delle norme di esecuzione vigenti. 2. Nel corso delle operazioni di cui al comma 1 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Essi possono procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi o delle infrastrutture vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. 3. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti, per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale impiegato nelle operazioni di cui al comma 1 accompagna le persone indicate al comma 2 presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, consegnando le armi, gli esplosivi e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'art. 349 del codice di procedura penale. 4. In conformita' a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 352 del codice di procedura penale, delle operazioni di perquisizione e' data notizia senza ritardo e comunque entro 48 ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalide entro le successive 48 ore". "Art. 3, comma 1. - Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui all'art. 1 e' attribuita una indennita' onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nei limiti previsti al comma 2. Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa in ferma di leva prolungata, la predetta indennita' onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non puo' superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia. Per i militari di truppa in ferma di leva obbligatoria, tale indennita', aggiuntiva alla paga giornaliera, e' fissata in L. 750.000 mensili, in rapporto al periodo d'impiego. I predetti trattamenti economici hanno decorrenza ed effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto". - La legge 24 dicembre 1993, n. 537, reca: "Interventi correttivi di finanza pubblica". Si trascrive il testo del comma 65 del relativo art. 3: "65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali e' assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura e' ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'art. 19 della predetta legge n. 958 del 1986 e' elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica". - Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, reca: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate". Si trascrive il testo del relativo art. 37: "Art. 37 (Militari di truppa in ferma volontaria). - 1. I sergenti e i graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, o in ferma breve, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in servizio da meno di due anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, entro sei mesi da tale data, inoltrare domanda per chiedere l'integrale applicazione nei loro confronti delle norme del presente decreto. 2. L'accoglimento della domanda comporta: a) per tutti i militari in ferma biennale la automatica proroga di un anno della ferma contratta; b) l'inquadramento nei volontari in ferma breve, seguendone le norme d'avanzamento e mantenendo, comunque, il grado posseduto, ove piu' elevato; c) l'applicazione delle disposizioni del regolamento d'attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; d) la facolta' di partecipare al concorso per il reclutamento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente secondo quanto previsto dal comma 3. 3. Al concorso per il reclutamento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente possono partecipare i volontari che: a) non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di eta' alla data di scadenza del bando di concorso. Il limite di eta' e' elevato a ventotto anni per i militari in congedo da non piu' di un anno; b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialita' eventualmente stabiliti nel bando di concorso; c) non siano incorsi: 1) in condanne per delitti non colposi; 2) nel proscioglimento d'autorita' dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneita' psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneita' al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382; 3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio; 4) La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per quanto non abrogate dal presente decreto ed, in particolare, degli articoli 32 e 40 in materia di trattamento economico". - Il D.L. 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, reca: "Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia". Si trascrive il testo del relativo art. 4-bis: "Art. 4-bis. - 1. Le disposizioni sullo stato e l'avanzamento, ivi comprese quelle che consentono la facolta' di partecipare ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per i volontari di truppa in ferma breve, si applicano ai militari in ferma di leva prolungata da arruolare a partire dal 1 settembre 1995, ai sensi degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai volontari che abbiano prestato servizio senza demerito, per almeno tre anni, nelle Forze armate e' consentito l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, della Polizia di Stato, del Corpo militare della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, nonche' del Corpo di polizia penitenziaria secondo le percentuali di cui all'art. 3, comma 65, della citata legge n. 537 del 1993, sempreche' in possesso dei requisiti richiesti ed accertati dalle singole Forze di polizia e Corpi interessati, secondo le rispettive procedure di assunzione. Per il Corpo di polizia penitenziaria, oltre a quanto previsto da norme le rispettive procedure di assunzione. Per il Corpo di polizia penitenziaria, oltre a quanto previsto da norme speciali, si applica la percentuale del 50 per cento. 3. La lettera b) del comma 1 dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' abrogata con decorrenza dal 1 settembre 1995". - Si trascrive il testo dell'art. 7 del citato D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196: "Art. 7 (Volontari di truppa in ferma breve). - 1. Le Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri, possono mantenere alle armi volontari in ferma breve secondo le seguenti ripartizioni: Esercito 23.000; Marina 5.509; Aeronautica 2.250. Nell'ambito della Marina possono essere, altresi', mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle capitanerie di porto nella misura di 1.275 unita'. 2. La ferma breve ha la durata di anni tre. 3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento di attuazione. 4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente essere impiegati nelle unita' operative e addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica". - Si trascrive il testo dell'art. 4 del citato D.L. 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386: "Art. 4. - 1. I militari in ferma di leva prolungata di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, possono essere trattenuti, a domanda, per ulteriori due anni in aggiunta alla ferma triennale di cui al comma 1 dello stesso art. 5, nel limite massimo annuale fissato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro. 1-bis. Ai militari in ferma di leva prolungata di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, al termine della ferma di leva, anche qualora non abbiano presentato la domanda di cui al comma 1, e' riservato il 35 per cento dei posti disponibili nei ruoli organici dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato".