AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con  caratteri  corsivi,  salvo la tabella, sostituita dalla legge di
conversione, riportata con carattere tondo.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   I commi 2 e 3 della legge di conversione cosi' recitano:
    "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti  adottati  e  sono
fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1994, n. 730, 1 marzo  1995,
n.  60,  2  maggio  1995, n. 152, 10 luglio 1995, n. 277, 7 settembre
1995, n. 375. 11 novembre 1995, n. 468, 8 gennaio  1996,  n.  10,  11
marzo  1996, n. 114, 10 maggio 1996, n. 252, 8 luglio 1996, n. 356, e
6 settembre 1996, n. 465.
   3. Restano validi gli atti ed  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dell'art. 3 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412".
                               Art. 1.
 
  1. Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 3, comma 1,  del
decreto-legge  25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, continuano ad applicarsi nelle
province della Calabria fino al 31 dicembre  1995  e  nelle  province
della  Sicilia  fino al (( 31 dicembre 1997. )) I comandi militari di
regione, competenti per territorio, provvedono alle spese relative ai
compensi dovuti per  gli  alloggiamenti  forniti  dai  comuni  o  dai
privati  al  personale  militare  impiegato,  in  deroga alle vigenti
norme, anche per quanto attiene alle tariffe ed ai  limiti  temporali
di permanenza fuori sede disciplinati dalle predette norme.
(( 1-bis. Per consentire l'attuazione delle disposizioni di cui al ))
(( comma 1 e sino all'entrata in vigore del regolamento di         ))
(( attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre   ))
(( 1993, n. 537, i militari in ferma di leva prolungata,           ))
(( transitati nei volontari in ferma breve ai sensi dell'articolo  ))
(( 37 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e            ))
(( dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341,  ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.    ))
(( 427, che dovranno essere posti in congedo, al termine della     ))
(( ferma triennale contratta, possono essere trattenuti in         ))
(( servizio, a domanda, per un ulteriore anno, nei limiti dei      ))
(( contingenti di volontari di truppa fissati annualmente per      ))
(( ciascuna Forza armata dalla legge di bilancio, in conformita'   ))
(( all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.  ))
  1-ter. (( II trattenimento in servizio di cui al comma 1- )) bis
(( si applica, con le medesime modalita' e per il medesimo         ))
(( periodo, anche al personale in ulteriore ferma biennale di cui  ))
(( all'articolo 4 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349,        ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settenbre 1992,   ))
(( n. 386.                                                         ))
  2.  A  decorrere  dal  1  novembre  1995, i contingenti delle Forze
armate  messi  a  disposizione  dei  prefetti  delle  province  della
Calabria sono sostituiti con personale delle Forze di polizia in modo
da  pervenire  alla  loro integrale sostituzione entro il 31 dicembre
1995. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  i  contingenti  delle Forze armate messi a disposizione dei
prefetti di Agrigento, Ragusa e Trapani sono sostituiti con personale
delle Forze di polizia.
  3. Le sostituzioni di cui al comma 2 sono effettuate tenendo  conto
del  personale  delle  Forze  armate  effettivamente  impiegato negli
specifici servizi di vigilanza e di controllo del territorio, nonche'
delle diverse modalita' operative  del  personale  della  Polizia  di
Stato,  dell'Arma  dei  carabinieri  e  della  Guardia di finanza. Il
personale delle predette Forze di polizia  nei  contingenti  numerici
individuati  ai  fini  del  comma  2  non  puo' essere distolto dagli
specifici servizi di vigilanza e controllo del territorio, salvo  che
siano venute meno o siano mutate le specifiche esigenze di sicurezza.
 
          Riferimenti normativi:
             Il   D.L.  25  luglio  1992,  n.  349,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, reca:
          "Misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata
          in Sicilia". Si trascrive il testo dei relativi articoli  1
          e 3, comma 1:
             "Art.  1.  - 1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni
          vigenti, i prefetti delle province  siciliane,  nell'ambito
          di  operazioni di sicurezza e controllo del territorio e di
          prevenzione di delitti di  criminalita'  organizzata,  sono
          autorizzati   ad  avvalersi  di  contingenti  di  personale
          militare delle Forze  armate,  posti  a  loro  disposizione
          dalle  competenti autorita' militari ai sensi dell'art.  13
          della legge 1 aprile 1981, n. 121 e dell'art. 19 del  testo
          unico  della  legge  comunale  e provinciale, approvato con
          regio  decreto  3  marzo  1934,  n.   383,   e   successive
          modificazioni, nonche' delle norme di esecuzione vigenti.
             2.  Nel  corso  delle  operazioni  di  cui  al comma 1 i
          militari delle Forze armate agiscono  con  le  funzioni  di
          agenti  di  pubblica sicurezza. Essi possono procedere alla
          identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di
          persone e mezzi di trasporto  a  norma  dell'art.  4  della
          legge  22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o
          impedire comportamenti  che  possono  mettere  in  pericolo
          l'incolumita'  di persone o la sicurezza dei luoghi o delle
          infrastrutture vigilati, con esclusione delle  funzioni  di
          polizia giudiziaria.
             3.  Ai  fini  di  identificazione,  per  completare  gli
          accertamenti, per procedere a tutti  gli  atti  di  polizia
          giudiziaria, il personale impiegato nelle operazioni di cui
          al comma 1 accompagna le persone indicate al comma 2 presso
          i  piu'  vicini  uffici  o comandi della Polizia di Stato e
          dell'Arma  dei  carabinieri,  consegnando  le   armi,   gli
          esplosivi  e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti. Nei
          confronti  delle  persone  accompagnate  si  applicano   le
          disposizioni dell'art. 349 del codice di procedura penale.
             4.  In  conformita' a quanto previsto dalle disposizioni
          di cui all'art. 352 del codice di procedura  penale,  delle
          operazioni di perquisizione e' data notizia senza ritardo e
          comunque  entro  48  ore,  al  procuratore della Repubblica
          presso il tribunale del luogo in  cui  le  operazioni  sono
          effettuate,  il  quale,  se  ne ricorrono i presupposti, le
          convalide entro le successive 48 ore".
             "Art. 3, comma 1.  -  Agli  ufficiali,  sottufficiali  e
          militari   di   truppa  delle  Forze  armate  compresi  nei
          contingenti di cui all'art. 1 e' attribuita una  indennita'
          onnicomprensiva,  determinata  con decreto del Ministro del
          tesoro, di concerto con i  Ministri  dell'interno  e  della
          difesa,  nei limiti previsti al comma 2. Per gli ufficiali,
          i sottufficiali e i militari di truppa  in  ferma  di  leva
          prolungata,   la   predetta   indennita'   onnicomprensiva,
          aggiuntiva  al  trattamento   stipendiale   o   alla   paga
          giornaliera,  non  puo'  superare  il trattamento economico
          accessorio  previsto  per  il  personale  delle  Forze   di
          polizia.  Per  i  militari  di  truppa  in  ferma  di  leva
          obbligatoria,  tale  indennita',   aggiuntiva   alla   paga
          giornaliera, e' fissata in L.  750.000 mensili, in rapporto
          al  periodo  d'impiego.  I  predetti  trattamenti economici
          hanno decorrenza ed effetto  dalla  data  di  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto".
             -  La  legge 24 dicembre 1993, n. 537, reca: "Interventi
          correttivi di finanza pubblica". Si trascrive il testo  del
          comma  65 del relativo art. 3: "65. Il Governo emana, entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge, uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'art.
          17, comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  per
          disciplinare  ferme  di tre o cinque anni ed incentivare il
          reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958,  e
          successive modificazioni, riservando ai volontari congedati
          senza  demerito  l'accesso  alle  carriere  iniziali  nella
          Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare  della  Croce
          rossa.  Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza
          e  nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere
          iniziali e' assicurato in misura non superiore  al  60  per
          cento  dei  posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura  e'
          ridotta  al  35  per  cento.  La riserva di cui all'art. 19
          della predetta legge n. 958 del 1986 e' elevata  per  tutte
          le  categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono
          sottoposti   al   parere   delle   competenti   Commissioni
          permanenti  della  Camera  dei  deputati e del Senato della
          Repubblica".
             - Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n.  196,  reca:  "Attuazione
          dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
          riordino  dei  ruoli,  modifica alle norme di reclutamento,
          stato ed avanzamento  del  personale  non  direttivo  delle
          Forze armate". Si trascrive il testo del relativo art. 37:
             "Art.  37 (Militari di truppa in ferma volontaria). - 1.
          I sergenti e i graduati e militari di truppa  in  ferma  di
          leva  prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n.
          958, o in ferma breve, ai sensi  della  legge  24  dicembre
          1993,  n. 537, in servizio da meno di due anni alla data di
          entrata in vigore del presente decreto, possono, entro  sei
          mesi   da   tale   data,  inoltrare  domanda  per  chiedere
          l'integrale applicazione nei loro confronti delle norme del
          presente decreto.
             2. L'accoglimento della domanda comporta:
               a)  per  tutti  i  militari  in  ferma   biennale   la
          automatica proroga di un anno della ferma contratta;
               b)  l'inquadramento  nei  volontari  in  ferma  breve,
          seguendone le norme d'avanzamento e  mantenendo,  comunque,
          il grado posseduto, ove piu' elevato;
                c)  l'applicazione delle disposizioni del regolamento
          d'attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre
          1993, n.  537;
               d) la facolta'  di  partecipare  al  concorso  per  il
          reclutamento  nel ruolo dei volontari di truppa in servizio
          permanente secondo quanto previsto dal comma 3.
             3.  Al  concorso  per  il  reclutamento  nel  ruolo  dei
          volontari   di   truppa   in  servizio  permanente  possono
          partecipare i volontari che:
               a) non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di  eta'
          alla  data  di scadenza del bando di concorso. Il limite di
          eta' e' elevato a ventotto anni per i militari  in  congedo
          da non piu' di un anno;
               b)   appartengono  alle  specializzazioni,  incarichi,
          categorie e specialita' eventualmente stabiliti  nel  bando
          di concorso;
               c) non siano incorsi:
               1) in condanne per delitti non colposi;
               2)  nel  proscioglimento  d'autorita'  dal  precedente
          arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata  o  Corpo
          armato  dello Stato per permanente inidoneita' psico-fisica
          al servizio militare incondizionato o  per  inidoneita'  al
          grado  di  caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi
          corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per
          inadempienza  ai  doveri  del militare di cui alla legge 11
          luglio 1978, n. 382;
               3)  nel  proscioglimento  d'ufficio   dal   precedente
          arruolamento  volontario  da qualsiasi Forza armata o Corpo
          armato dello Stato per perdita del  grado  o  retrocessione
          dalla  classe, per condanna penale, per delitti non colposi
          o  per  violazione  delle   disposizioni   di   legge   sul
          matrimonio;
               4)  La  mancata  presentazione  della domanda comporta
          l'applicazione delle disposizioni della legge  24  dicembre
          1986, n.  958, per quanto non abrogate dal presente decreto
          ed,  in  particolare,  degli articoli 32 e 40 in materia di
          trattamento economico".
             - Il D.L.  29  giugno  1996,  n.  341,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto 1996, n. 427, reca:
          "Disposizioni urgenti in materia di  trattamento  economico
          di ufficiali delle Forze armate e di polizia". Si trascrive
          il testo del relativo art. 4-bis:
             "Art.   4-bis.  -  1.  Le  disposizioni  sullo  stato  e
          l'avanzamento,  ivi  comprese  quelle  che  consentono   la
          facolta'  di partecipare ai concorsi per l'accesso al ruolo
          dei volontari di truppa in  servizio  permanente,  previste
          dal  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n. 196, per i
          volontari  di  truppa  in  ferma  breve,  si  applicano  ai
          militari in ferma di leva prolungata da arruolare a partire
          dal  1 settembre 1995, ai sensi degli articoli 5 e 35 della
          legge 24 dicembre 1986, n. 958.
             2. In via transitoria, fino  alla  data  di  entrata  in
          vigore  dei  regolamenti  previsti  dall'art.  3, comma 65,
          della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  ai  volontari  che
          abbiano  prestato  servizio  senza demerito, per almeno tre
          anni, nelle  Forze  armate  e'  consentito  l'accesso  alle
          carriere  iniziali  delle  Forze  di polizia ad ordinamento
          militare, della Polizia di Stato, del Corpo militare  della
          Croce  rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, del
          Corpo dei vigili del fuoco, nonche' del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria  secondo  le  percentuali  di cui all'art. 3,
          comma 65, della citata legge n. 537 del 1993, sempreche' in
          possesso dei requisiti richiesti ed accertati dalle singole
          Forze di polizia e Corpi interessati, secondo le rispettive
          procedure  di  assunzione.  Per   il   Corpo   di   polizia
          penitenziaria,   oltre   a  quanto  previsto  da  norme  le
          rispettive procedure di assunzione. Per il Corpo di polizia
          penitenziaria, oltre a quanto previsto da  norme  speciali,
          si applica la percentuale del 50 per cento.
             3. La lettera b) del comma 1 dell'art. 23 della legge 24
          dicembre  1986,  n.  958,  e' abrogata con decorrenza dal 1
          settembre 1995".
             - Si trascrive il testo dell'art. 7 del citato D.Lgs. 12
          maggio 1995, n. 196:
             "Art. 7 (Volontari di truppa in ferma breve).  -  1.  Le
          Forze  armate,  con  esclusione  dell'Arma dei carabinieri,
          possono  mantenere  alle  armi  volontari  in  ferma  breve
          secondo le seguenti ripartizioni:
              Esercito 23.000;
              Marina 5.509;
              Aeronautica 2.250.
             Nell'ambito   della  Marina  possono  essere,  altresi',
          mantenuti  alle  armi  volontari  in  ferma   breve   delle
          capitanerie di porto nella misura di 1.275 unita'.
             2. La ferma breve ha la durata di anni tre.
             3.  Ai  volontari in ferma breve, che abbiano completato
          senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi
          le disposizioni dell'art.  3,  comma  65,  della  legge  24
          dicembre  1993,  n.  537,  e  del  relativo  regolamento di
          attuazione.
             4. I volontari in ferma breve dovranno  prioritariamente
          essere  impiegati  nelle  unita'  operative  e addestrative
          dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica".
             - Si trascrive il testo dell'art. 4 del citato  D.L.  25
          luglio  1992,  n. 349, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 settembre 1992, n. 386:
             "Art. 4. - 1. I militari in ferma di leva prolungata  di
          cui  all'art.  5  della  legge  24  dicembre  1986, n. 958,
          possono essere trattenuti, a  domanda,  per  ulteriori  due
          anni  in  aggiunta  alla  ferma triennale di cui al comma 1
          dello stesso art. 5, nel limite massimo annuale fissato con
          decreto del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
          Ministro del tesoro.
             1-bis.  Ai  militari  in ferma di leva prolungata di cui
          all'art. 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, al termine
          della ferma di leva, anche qualora non  abbiano  presentato
          la  domanda di cui al comma 1, e' riservato il 35 per cento
          dei posti disponibili  nei  ruoli  organici  dell'Arma  dei
          carabinieri,  del  Corpo  della  guardia di finanza e della
          Polizia di Stato".