Art. 2. 1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: " 2-bis. Alla direzione centrale e' preposto, secondo un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore.". (( 2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono )) (( apportate le seguenti modificazioni: )) (( a) all'articolo 20 sono soppresse: )) (( 1) la lettera d) del comma 2; )) (( 2) al comma 4 le parole: "dello stesso contingente"; )) (( b) alla tettera a) del comma 5 dell'articolo 36: )) (( 1) al numero 2) sono aggiunte, infine, le parole: "piu' gravi )) (( della consegna"; )) (( 2) il numero 4) e' soppresso; )) (( c) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 37, le parole: "di )) (( ruolo degli istituti di istruzione media di secondo grado del )) (( Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle )) (( seguenti: "in possesso del prescritto titolo accademico nelle )) (( materie oggetto di esame"; )) (( d) al comma 1 dell'articolo 38, le parole: "proveniente dal )) (( ruolo 'sovrintendenti' e dal ruolo 'appuntati e finanzieri' )) (( sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo della guardia di )) (( finanza"; )) (( e) al comma 3 dell'articolo 43, e' aggiunta la seguente )) (( lettera: )) (( "d-bis) 2 ventesimi per il diploma di laurea"; )) (( f) all'articolo 67, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: )) (( "1-bis. Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo )) (( e i brigadieri, gia' valutati, giudicati idonei ed iscritti )) (( in quadro, ma non promossi perche' non compresi nel )) (( primo terzo o nella prima meta' delle rispettive aliquote, )) (( sono inquadrati, a decorrere dal 1 settembre 1995, nel ruolo )) (( degli ispettori con il grado di, rispettivamente, maresciallo )) (( aiutante e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di )) (( provenienza, previo giudizio di idoneita' espresso dalla )) (( commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 )) (( della legge 10 maggio 1983, n. 212". )) 3. Per gli inquadramenti del personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto nei decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 198 e n. 199, non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati. 4. La tabella C/2, prevista dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto. 5. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 e' sostituita dalla seguente: " (( a) sia idoneo al servizio militare incondizionato. )) Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneita' alla data di inizio del corso previsto dal comma 1;"; b) il numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 e' sostituito dal seguente: "1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 17;"; c) il numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente: "1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva (( fino alla visita medica prevista dalla lettera )) e) del comma 2 dell'articolo 17;". 6. Sino al termine dell'attuale mandato, in deroga all'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, non cessa anticipatamente dal mandato il militare, eletto quale rappresentante di un organo di rappresentanza militare, transitato ad altra categoria per effetto delle norme di cui ai decreti legislativi 12 maggio 1995, numeri 196, 198 e 199. Parimenti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6, comma 2, del predetto decreto n. 691 del 1979, nonche' alle tabelle, annessi 1, 2 e 3, del medesimo decreto, limitatamente alle variazioni dovute a transiti in altri ruoli per effetto dei predetti decreti legislativi numeri 196, 198 e 199 del 1995. 6-bis. (( I militari di carriera eletti negli organi di )) (( rappresentanza militare, in carica alla data di entrata in )) (( vigore della legge di conversione del presente decreto, restano )) (( in carica per un ulteriore anno a decorrere dalla data di )) (( scadenza del mandato. )) )) 7. Al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, le parole: "al concorso di cui al comma 1 i volontari" sono sostituite dalle seguenti: "ai concorsi di cui al comma 2 i sergenti".
Riferimenti normativi: - La legge 15 gennaio 1991, n. 16, reca: "Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attivita' antidroga". Si trascrive il testo del relativo art. 1, come sopra modificato: "Art. 1 (Direzione centrale per i servizi antidroga). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale per i servizi antidroga. 2. Il servizio centrale antidroga, istituito dall'art. 35, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' soppresso ed i relativi compiti ed attribuzioni sono conferiti alla Direzione centrale di cui al comma 1, nella quale confluiscono altresi' il personale, le strutture, le dotazioni e i mezzi finanziari del servizio stesso. 2-bis. Alla direzione centrale e' preposto, secondo un criterio di rotazione, con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza in ragione della funzione esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale di divisione dell'Arma dei carabinieri o un generale di divisione della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel settore". - Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, reca: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza". Si trascrive il testo dei relativi articoli 20, 36, comma 5, lettera a), 37, comma 1, lettera e), 38, comma 1, 43, comma 3, e dell'art. 67, come sopra modificati: "Art. 20 (Requisiti per l'ammissione al ruolo dei 'sovrintendenti'). - 1. L'ammissione al ruolo 'sovrintendenti' ha luogo, previo superamento del corso di aggiornamento e formazione professionale di cui all'art. 27 del presente decreto, mediante concorso interno per titoli ed esami, al quale possono partecipare, distintamente per contingente: a) nel limite del 70% dei posti messi a concorso gli appuntati scelti; b) nel limite del 30% dei posti messi a concorso, gli appuntati, i finanzieri scelti e i finanzieri in servizio permanente. 2. E' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che: a) abbia riportato, in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno 'nella media' o giudizio equivalente; b) non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio piu' gravi della consegna; c) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa; d) (soppressa); e) non sia comunque gia' rinviato d'autorita' dal corso per la nomina a vice sovrintendente. 3. Gli aspiranti che presenteranno domanda di partecipazione per un contingente, diverso da quello di appartenenza non verranno ammessi al concorso di cui al comma 1. 4. I posti riservati per una categoria di personale, eventualmente non ricoperti, saranno conferiti agli idonei dell'altra categoria": "Art. 36 (Requisiti per l'ammissione di corsi). - 1-4 (Omissis). 5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), indetto con le modalita' di cui all'art. 46, possono essere ammessi: a) gli appartenenti al ruolo 'sovrintendenti' che: 1) abbiano riportato, nell'ultimo quadriennio, la qualifica almeno di 'superiore alla media' o giudizio equivalente; 2) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; 3) non siano gia stati rinviati, d'autorita', dal corso previsto dall'art. 44 del presente decreto ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo; 4) ( soppresso )". "Art. 37 (Bando di concorso). - 1. Nel bando di concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), indetto con decreto ministeriale, sono stabiliti: a)-d) (omissis); e) la composizione della commissione per l'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso, della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove d'esame, delle commissioni per la visita medica di primo accertamento e di revisione e della commissione per l'accertamento psico-attitudinale. Della commissione esaminatrice per la valutazione delle prove di esame fanno anche parte due professori, in possesso del prescritto titolo accademico nelle materie oggetto di esame". "Art. 38 (Visite mediche ed accertamenti psico-attitudinali). - 1. I partecipanti al concorso sono sottoposti, secondo l'ordine di successione stabilito dal bando, a visita medica e ad accertamenti intesi ad accertare l'idoneita' psico-attitudinale al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza. Il personale in servizio del Corpo della guardia di finanza non e' sottoposto alla visita medica. 2. Il giudizio espresso in sede di visita medica dalla commissione di primo accertamento e' soggetto, ove l'interessato ne faccia richiesta, a revisione da parte dell'apposita commissione di revisione. Il giudizio espresso in sede di accertamento dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale e' definitivo. 3. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito delle visite mediche o dell'accertamento psico-attitudinale e' escluso dal concorso". "Art. 43 (Formazione delle graduatorie). - 1-2 (Omissis). 3. Per la formazione delle graduatorie e' preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi del comma 1, eventualmente cosi' maggiorato: a) conoscenza di lingue estere, per ogni lingua estera: 1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi; 2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi; 3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesim/; b) conoscenza dell'informatica: 1) 0,25 ventesimi per voto compreso tra i 10 e 12 ventesimi; 2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi; 3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi; c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio: 1) 3 ventesimi per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile; 2) 2 ventesimi per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra; 3) 1 ventesimo per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o promozione straordinaria per benemerenza di servizio); 4) 0,50 ventesimi per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestanto di benemerenza; 5) 1 ventesimo ai concorrenti appartenenti al ruolo" 'sovrintendenti'; 6) 0,75 ventesimi ai concorrenti aventi i gradi di appuntato scelto o appuntato; 7) 2 ventesimi per gli ufficiali e i sottufficiali provenienti da altre Forze armate in servizio o in congedo e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza; 8) 0,50 ventesimi ai concorrenti aventi i gradi di finanziere scelto o finanziere nonche' per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provennienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottere, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito; 9) 1 ventesimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino ad un massimo di 4 ventesimi, nel computo del servizio prestato e' considerato anche il tempo trascorso, per infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa; d) concorrenti per contingente di mare iscritti nelle matricole della gente di mare di prima categoria: 0,25 centesimi; d-bis) 2 ventesimi per il diploma di laurea". "Art. 67 (Passaggio al nuovo sistema di avanzamento). - 1. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, nel periodo dal 2 giugno al 31 agosto 1995. Sono, altresi', determinate al 31 dicembre 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi gli appartenenti ai ruoli sottufficiali di cui al presente decreto che hanno maturato i requisiti previsti dalle tabelle D/I e D/2 allegate al presente decreto nel periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 1995. 1-bis. Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo e i brigadieri, gia' valutati, giudicati idonei ed iscritti in quadro, ma non promossi perche' non compresi nel primo terzo o nella prima meta' delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1 settembre 1995, nel ruolo degli ispettori con il grado di, rispettivamente, maresciallo aiutante e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneita' espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212. 2. I sottufficiali esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie determinate al 31 agosto 1995 di cui al precedente comma, al venir meno delle cause impeditive, purche' mantengano le condizioni di legge per l'iscrizione nel ruolo, saranno valutati, anche in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni del presente decreto, con i medesimi criteri fissati dalla predetta legge. e, nell'avanzamento, prenderanno posto, se idonei, nella graduatoria di merito dei parigrado, con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi saranno promossi con le modalita' previste dalle disposizioni precedentemente in vigore. Successivamente saranno inquadrati secondo le disposizioni, con le modalita' e con il riconoscimento degli eventuali ulteriori avanzamenti cui avranno titolo ai sensi delle disposizioni del presente decreto. 3. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 si applicano nei confronti dei sottufficiali: a) la cui valutazione sia stata sospesa ai sensi della predetta legge 10 maggio 1983, n. 212; b) la cui promozione sia stata sospesa ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, e successive modificazioni; c) la cui nomina a 'cariche speciali' sia stata sospesa ai sensi delle disposizioni richiamate nella lettera b). 4. A coloro che rivestono il grado di maresciallo maggiore della Guardia di finanza, che, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1088, sono stati iscritti nell'elenco ivi menzionato e nei cui confronti, a tutto il 1 settembre 1995, in virtu' di mancanza di vacanze nel contingente di nomina a 'cariche speciali' da conferire agli appartenenti al ruolo sottufficiali di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, non sia stata ancora conferita la predetta nomina e' attribuita, prima dell'effettuazione del predetto inquadramento di cui all'art. 65, la nomina a 'cariche speciali' con decorrenza 1 settembre 1995, anche in deroga alle disposizioni abrogative contenute nel presente decreto". - La legge 10 maggio 1983, n. 212, reca: "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottoufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della Guardia di finanza). Si trascrive il testo del relativo art. 31: "Art. 31. - Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e del conferimento della qualifica di 'aiutante' o 'scelto' e per la compilazione dei relativi quadri e' istituita una commissione permanente presso ciascuna Forza armata e presso i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti". - Il D.Lgs 12 maggio 1995, n. 196, "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate". - Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, reca: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo, e non dirigente dell'Arma dei carabinieri". Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 2, lettera a), dell'art. 15, comma 2, lettera a), n. 1), dell'art. 16, comma 2, lettera a), n. 1 (come sopra modificati) e dell'art. 17, comma 2, lettera e), del citato decreto: "Art. 11 (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). - 1 (Omissis). 2. E' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: a) sia idoneo al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneita' alla data di inizio del corso previsto dal comma 1;". "Art. 15 (Ammissione al corso biennale). - 1 (Omissis). 2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso: a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ed al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: 1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con ) riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera d) del ) comma 1 dell'art. 17". ) "Art. 16 (Ammissione al corso semestrale). - 1. (Omissis). 2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso: a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: 1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 17". "Art. 17 (Prove concorsuali). - 1 (Omissis). 2. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), sono costituiti da: a)-d) (omissis); e) una visita medica da parte di un collegio medico, composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed uno inferiore, tendente ad accertare l'inesistenza di infermita' invalidanti in atto. Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio saranno avviati a visita medica superiore definitiva presso la direzione di sanita' del Comando generale dell'Arma dei carabinieri". - Il D.P.R. 4 novembre 1979, n. 6911, reca: "Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare". Si trascrive il testo dei relativi articoli 4, 6 e 13: "Art. 4 (Composizione del Cocer). - Il Cocer e' costituito dai rappresentanti delle categorie 'A', 'B' e 'C'. Il Cocer e' articolato nelle seguenti sezioni e commissioni: a) sezione Esercito, sezione Marina, sezione (Aeronautica, sezione Carabinieri, sezione Guardia di finanza; b) commissioni interforze di categoria (ufficiali, sottufficiali e volontari). Il Cocer e' composto come da tabella A annessa al presente regolamento. La commissione indicata deve essere modificata in relazione alle variazioni de)la forza effettiva con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello delle finanze in occasione della indizione delle elezioni di cui all'art. 15". "Art. 6 (Commissione e collocazione dei Cobar). - I Cobar sono costituiti da rappresentanti delle categorie 'A', 'B', 'C', 'D' ed 'E' presenti ai livelli di seguito indicati. I criteri da adottare per la determinazione della composizione numerica dei Cobar sono riportati nella tabella C annesso tre al presente regolamento. I Cobar sono collocati presso le 'unita' di base' con il criterio di affiancarli ad una autorita' gerarchica che abbia la competenza per deliberare in ordine ai problemi di carattere locale. Le unita' di base interforze sono stabilite, secondo la competenza, dal capo di stato maggiore della Difesa o dal segretario generale della Difesa, che stabiliscono anche a quali alti comandi di forza armata ciascuna unita' di base interforze e' collegata ai fini della rappresentanza. Per gli enti direttamente dipendenti dal Ministro della difesa, le rispettive unita' di base saranno stabilite dallo stesso Ministro. Ove non sia possibile individuare le citate unita' di base interforze, per la ridotta entita' del personale degli enti o per la loro dislocazione, le suddette autorita' dovranno stabilire a quali organi di base delle singole Forze armate il personale di tali enti dovra' collegarsi ai fini della rappresentanza. Le unita' di base dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri e della Guardia di finanza sono stabilite dai rispettivi capi di stato maggiore di forza armata e comandanti generali di massima, al livello di complesso infrastrutturale (purche' l'unita' ivi accantonata non sia inferiore al battaglione) nave, base aerea o navale o unita' equivalenti, salvo casi particolari che richiedano una diversa collocazione. Con lo stesso provvedimento le suddette autorita' indicano l'alto comando al quale ciascuna unita' di base e' collegata ai fini della rappresentanza. Quando l'attuazione delle norme di cui al precedente secondo comma, per l'elevato numero di votanti o per la loro dislocazione, comporta procedure elettorali incompatibili con le esigenze di servizio o con la diretta conoscenza degli eleggibili, i capi di stato maggiore, il segretario generale della Difesa ed i comandanti generali, al fine di rispettare il principio fiduciario nella scelta, possono regolare lo svolgimento delle operazioni di voto mediante: elezioni preliminari anche se non estese a tutte le categorie - con voto diretto, nominativo e segreto nell'ambito delle unita' elementari - per la designazione di candidati alla elezione definitiva, nella misura di uno per ogni cinquanta elettori o frazione di cinquanta; elezione definitiva - con voto diretto nominativo e segreto nell'ambito dell'unita' di base - dei delegati presso i Cobar con scelta effettuata nella rosa dei candidati designati nelle elezioni preliminari". "Art. 13 (Durata del mandato). - Il mandato e' conferito con la proclamazione agli eletti ai sensi degli articoli 18 e 21 del presente regolamento; esso ha la seguente durata: per i militari delle categorie A (ufficiali) e B (sottufficiali): tre anni; per i militari della categoria C (volontari): tre anni per i volontari dei Corpi armati e un anno per i volontari delle Forze armate; per i militari delle categorie D ed E: sei mesi; per i militari dei Cobar allievi e all'estero la durata del mandato e' fissata nei precedenti articoli 7 e 7-bis. Il militare eletto quale rappresentante cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione del comandante dell'unita' di base, per una delle seguenti cause: a) cessazione dal servizio; b) passaggio ad altra categoria; c) trasferimento; d) perdita di uno o piu' requisiti per l'eleggibilita' previsti alle lettere a), b), e) ed f) di cui al quarto comma del successivo art. 19; e) aver riportato durante il mandato due consegne di rigore per violazione delle norme sulla rappresentanza militare. La permanenza all'estero, isolatamente o collettivamente, per un periodo superiore a sei mesi determina la cessazione del mandato dei delegati eletti negli organismi di rappresentanza in Italia. Il militare eletto quale rappresentante puo' dimettersi volontariamente da uno o piu' consigli. In tal caso rassegna le dimissioni al consiglio di appartenenza che le trasmette, tramite il presidente, al comandante del corrispondente livello per i correlativi adempimenti. I trasferimenti dei delegati, non conseguenti all'applicazione di altre leggi vigenti, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene. In caso di discordanza prevarranno le motivate necessita' d'impiego dell'amministrazione militare purche' il delegato da trasferire possa essere sostituito nell'organo di rappresentanza secondo le norme stabilite negli ultimi due commi del presente articolo. I delegati presso il Cocer se trasferiti ad unita' ed enti nazionali dislocati sul territorio nazionale, continuano a far parte del consiglio stesso. I delegati presso i Coir, se trasferiti, continuano a far parte dei consiglio stessi soltanto se sono stati assegnati ad un reparto o ente collegato ai fini della rappresentanza al comando presso il quale e' costituito il Coir, di cui sono membri. A coloro che cessano anticipatamente dal mandato subentrano, presso ciascun consiglio, per il periodo residuo, i militari che nelle votazioni effettuate seguono immediatamente, nella graduatoria relativa ai singoli consigli, l'ultimo degli eletti. Ove cio' non sia possibile si procede ad elezioni straordinarie per le sole categorie interessate e per il periodo residuo del mandato. Le elezioni straordinarie per la sostituzione di delegati delle sezioni del Cocer e di delegati dei Coir hanno luogo ogni qualvolta si riduca la composizione numerica stabilita per i predetti consigli rispettivamente nelle tabelle A e B annesse al presente regolamento. Le elezioni straordinarie per la sostituzione dei delegati dei Cobar invece hanno luogo solo se le categorie dei militari cessati anticipatamente dal mandato non siano rappresentate da almeno un delegato". - Si trascrive il testo dell'art. 35, comma 3, del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come sopra modificato: "Art. 35 (Inquadramento nel ruolo dei sergenti). - 1-2 (Omissis). 3. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 2 i sergenti che: a) non abbiano compiuto il 26 anno di eta' alla data di scadenza del bando di concorso. Il limite di eta' e elevato a 28 anni per i militari in congedo da non piu' di un anno; b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialita' eventualmente stabiliti nel bando di concorso; c) non siano incorsi: 1) in condanne per delitti non colposi; 2) nel proscioglimento d'autorita' dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneita' psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneita' al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382; 3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio".