Art. 2.
 
  1. All'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, dopo il comma
2 e' inserito il seguente:
  " 2-bis. Alla direzione centrale e' preposto, secondo  un  criterio
di  rotazione,  con i rapporti di dipendenza operanti nell'ambito del
Dipartimento della  pubblica  sicurezza  in  ragione  della  funzione
esercitata, un dirigente generale della Polizia di Stato, un generale
di  divisione  dell'Arma  dei  carabinieri o un generale di divisione
della Guardia di finanza, che abbia maturato specifica esperienza nel
settore.".
(( 2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono          ))
(( apportate le seguenti modificazioni:                            ))
(( a) all'articolo 20 sono soppresse:                              ))
(( 1) la lettera d) del comma 2;                                   ))
(( 2) al comma 4 le parole: "dello stesso contingente";            ))
(( b) alla tettera a) del comma 5 dell'articolo 36:                ))
(( 1) al numero 2) sono aggiunte, infine, le parole: "piu' gravi   ))
(( della consegna";                                                ))
(( 2) il numero 4) e' soppresso;                                   ))
(( c) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 37, le parole: "di ))
(( ruolo degli istituti di istruzione media di secondo grado del   ))
(( Ministero della pubblica istruzione" sono sostituite dalle      ))
(( seguenti: "in possesso del prescritto titolo accademico nelle   ))
(( materie oggetto di esame";                                      ))
(( d) al comma 1 dell'articolo 38, le parole: "proveniente dal     ))
(( ruolo 'sovrintendenti' e dal ruolo 'appuntati e finanzieri'     ))
(( sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo della guardia di     ))
(( finanza";                                                       ))
(( e) al comma 3 dell'articolo 43, e' aggiunta la seguente         ))
(( lettera:                                                        ))
(( "d-bis)    2 ventesimi per il diploma di laurea";               ))
(( f) all'articolo 67, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:   ))
(( "1-bis. Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli capo  ))
(( e i brigadieri, gia' valutati, giudicati idonei ed iscritti     ))
(( in quadro, ma non promossi perche' non compresi nel             ))
(( primo terzo o nella prima meta' delle rispettive aliquote,      ))
(( sono inquadrati, a decorrere dal 1 settembre 1995, nel ruolo   ))
(( degli ispettori con il grado di, rispettivamente, maresciallo   ))
(( aiutante e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di      ))
(( provenienza, previo giudizio di idoneita' espresso dalla        ))
(( commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 31    ))
(( della legge 10 maggio 1983, n. 212".                            ))
  3. Per gli inquadramenti del personale dell'Arma dei carabinieri  e
della  Guardia  di  finanza,  oltre  a  quanto  previsto  nei decreti
legislativi 12 maggio 1995, n. 198 e n. 199, non vanno computati  gli
anni  per  i  quali  gli  interessati sono stati giudicati non idonei
all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti
per  effetto  di  condanne  penali  o di sospensioni dal servizio per
motivi disciplinari o di aspettativa per motivi privati.
  4. La tabella C/2, prevista dall'articolo 16, comma 1, del  decreto
legislativo  12  maggio  1995,  n.  196,  e' sostituita dalla tabella
allegata al presente decreto.
  5. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 e' sostituita dalla
seguente:
    " (( a) sia idoneo al servizio militare incondizionato. )) Coloro
che temporaneamente non sono idonei  sono  ammessi  al  concorso  con
riserva  di  accertamento  del possesso della suddetta idoneita' alla
data di inizio del corso previsto dal comma 1;";
    b) il numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 15  e'
sostituito dal seguente:
    "1)  siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che
temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con  riserva
fino  alla  visita  medica  prevista  dalla  lettera  d)  del comma 1
dell'articolo 17;";
    c) il numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 16  e'
sostituito dal seguente:
    "1)  siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che
temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva
(( fino alla visita medica prevista dalla lettera )) e) del  comma  2
dell'articolo 17;".
  6. Sino al termine dell'attuale mandato, in deroga all'articolo 13,
comma  2,  lettera  b), del decreto del Presidente della Repubblica 4
novembre 1979, n. 691,  non  cessa  anticipatamente  dal  mandato  il
militare,  eletto quale rappresentante di un organo di rappresentanza
militare, transitato ad altra categoria per effetto  delle  norme  di
cui  ai  decreti  legislativi  12 maggio 1995, numeri 196, 198 e 199.
Parimenti  non  trovano   applicazione   le   disposizioni   di   cui
all'articolo  4,  comma 4, all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6,
comma 2, del predetto decreto n. 691 del 1979, nonche' alle  tabelle,
annessi 1, 2 e 3, del medesimo decreto, limitatamente alle variazioni
dovute  a  transiti  in  altri ruoli per effetto dei predetti decreti
legislativi numeri 196, 198 e 199 del 1995.
   6-bis. (( I militari di carriera eletti negli organi di         ))
(( rappresentanza militare, in carica alla data di entrata in      ))
(( vigore della legge di conversione del presente decreto, restano ))
(( in carica per un ulteriore anno a decorrere dalla data di       ))
(( scadenza del mandato. ))                                        ))
  7. Al comma 3 dell'articolo 35 del decreto  legislativo  12  maggio
1995,  n. 196, le parole: "al concorso di cui al comma 1 i volontari"
sono sostituite dalle seguenti: "ai concorsi di  cui  al  comma  2  i
sergenti".
 
          Riferimenti normativi:
             -  La  legge  15  gennaio  1991,  n. 16, reca: "Norme di
          adeguamento   dell'organizzazione   delle   strutture   del
          Ministero  dell'interno per il potenziamento dell'attivita'
          antidroga". Si trascrive il testo del relativo art. 1, come
          sopra modificato:
             "Art.  1 (Direzione centrale per i servizi antidroga). -
          1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge, e' istituita, nell'ambito del Dipartimento
          della pubblica sicurezza  del  Ministero  dell'interno,  la
          Direzione centrale per i servizi antidroga.
             2.  Il  servizio centrale antidroga, istituito dall'art.
          35, secondo comma, della legge 1 aprile 1981,  n.  121,  e'
          soppresso  ed  i  relativi  compiti  ed  attribuzioni  sono
          conferiti alla Direzione centrale di cui al comma 1,  nella
          quale  confluiscono altresi' il personale, le strutture, le
          dotazioni e i mezzi finanziari del servizio stesso.
             2-bis. Alla direzione centrale e' preposto,  secondo  un
          criterio   di  rotazione,  con  i  rapporti  di  dipendenza
          operanti  nell'ambito  del  Dipartimento   della   pubblica
          sicurezza   in   ragione   della  funzione  esercitata,  un
          dirigente generale della Polizia di Stato, un  generale  di
          divisione  dell'Arma  dei  carabinieri  o  un  generale  di
          divisione della Guardia  di  finanza,  che  abbia  maturato
          specifica esperienza nel settore".
            -  Il  D.Lgs.  12  maggio 1995, n. 199, reca: "Attuazione
          dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
          nuovo inquadramento  del  personale  non  direttivo  e  non
          dirigente del Corpo della Guardia di finanza". Si trascrive
          il testo dei relativi articoli 20, 36, comma 5, lettera a),
          37,  comma  1,  lettera  e),  38,  comma  1, 43, comma 3, e
          dell'art. 67, come sopra modificati:
             "Art.  20  (Requisiti  per  l'ammissione  al  ruolo  dei
          'sovrintendenti').    -    1.    L'ammissione    al   ruolo
          'sovrintendenti' ha luogo, previo superamento del corso  di
          aggiornamento e formazione professionale di cui all'art. 27
          del  presente decreto, mediante concorso interno per titoli
          ed esami, al quale possono partecipare,  distintamente  per
          contingente:
               a)  nel  limite del 70% dei posti messi a concorso gli
          appuntati scelti;
               b) nel limite del 30% dei posti messi a concorso,  gli
          appuntati,  i  finanzieri scelti e i finanzieri in servizio
          permanente.
             2. E' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale
          che:
               a)   abbia   riportato,   in   sede   di   valutazione
          caratteristica,   nell'ultimo   biennio  di  servizio,  una
          qualifica di almeno 'nella media' o giudizio equivalente;
               b)   non   abbia   riportato   sanzioni   disciplinari
          nell'ultimo biennio piu' gravi della consegna;
               c)  non risulti imputato in un procedimento penale per
          delitto   non   colposo   o   sottoposto   a   procedimento
          disciplinare ovvero sospeso dal servizio o in aspettativa;
             d) (soppressa);
               e)  non  sia  comunque  gia'  rinviato d'autorita' dal
          corso per la nomina a vice sovrintendente.
             3.  Gli   aspiranti   che   presenteranno   domanda   di
          partecipazione  per  un  contingente,  diverso da quello di
          appartenenza non verranno ammessi al  concorso  di  cui  al
          comma 1.
             4.  I  posti  riservati  per una categoria di personale,
          eventualmente non ricoperti, saranno conferiti agli  idonei
          dell'altra categoria":
             "Art.  36  (Requisiti  per l'ammissione di corsi). - 1-4
          (Omissis).
             5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lettera  b),
          indetto con le modalita' di cui all'art. 46, possono essere
          ammessi:
               a) gli appartenenti al ruolo 'sovrintendenti' che:
               1)  abbiano  riportato,  nell'ultimo  quadriennio,  la
          qualifica almeno  di  'superiore  alla  media'  o  giudizio
          equivalente;
               2)   non   abbiano   riportato,  nell'ultimo  biennio,
          sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
               3) non siano  gia  stati  rinviati,  d'autorita',  dal
          corso  previsto dall'art. 44 del presente decreto ovvero da
          corsi equipollenti per  il  conseguimento  della  nomina  a
          maresciallo;
               4) ( soppresso )".
             "Art. 37 (Bando di concorso). - 1. Nel bando di concorso
          di  cui  all'art.  35,  comma  1,  lettera  a), indetto con
          decreto ministeriale, sono stabiliti:
             a)-d) (omissis);
               e)   la    composizione    della    commissione    per
          l'accertamento  dei requisiti per l'ammissione al concorso,
          della commissione esaminatrice  per  la  valutazione  delle
          prove  d'esame,  delle  commissioni per la visita medica di
          primo accertamento e di revisione e della  commissione  per
          l'accertamento    psico-attitudinale.   Della   commissione
          esaminatrice per la valutazione delle prove di esame  fanno
          anche  parte  due  professori,  in  possesso del prescritto
          titolo accademico nelle materie oggetto di esame".
            "Art.    38    (Visite    mediche     ed     accertamenti
          psico-attitudinali).   - 1. I partecipanti al concorso sono
          sottoposti, secondo l'ordine di successione  stabilito  dal
          bando,   a  visita  medica  e  ad  accertamenti  intesi  ad
          accertare l'idoneita' psico-attitudinale al servizio  quale
          maresciallo  della  Guardia  di  finanza.  Il  personale in
          servizio  del  Corpo  della  guardia  di  finanza  non   e'
          sottoposto alla visita medica.
             2.  Il  giudizio espresso in sede di visita medica dalla
          commissione  di  primo  accertamento   e'   soggetto,   ove
          l'interessato  ne  faccia  richiesta,  a revisione da parte
          dell'apposita  commissione  di   revisione.   Il   giudizio
          espresso  in  sede  di accertamento dell'idoneita' fisica e
          psico-attitudinale e' definitivo.
             3. Il concorrente giudicato non idoneo a  seguito  delle
          visite  mediche  o  dell'accertamento psico-attitudinale e'
          escluso dal concorso".
             "Art.  43  (Formazione   delle   graduatorie).   -   1-2
          (Omissis).
             3.  Per  la  formazione  delle graduatorie e' preso come
          base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi del
          comma 1, eventualmente cosi' maggiorato:
               a)  conoscenza  di  lingue  estere,  per  ogni  lingua
          estera:
               1)  0,25  ventesimi  per  voto  compreso tra i 10 e 12
          ventesimi;
               2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01  e  i  15
          ventesimi;
               3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesim/;
               b) conoscenza dell'informatica:
               1)  0,25  ventesimi  per  voto  compreso tra i 10 e 12
          ventesimi;
               2) 1 ventesimo per voto compreso tra i 12,01  e  i  15
          ventesimi;
               3) 1,50 ventesimi per voto superiore ai 15 ventesimi;
               c)  precedenti  di  carriera  e  benemerenze militari,
          civili e di servizio:
               1) 3  ventesimi  per  ogni  medaglia  d'oro  al  valor
          militare o al valor civile;
               2)  2  ventesimi  per ogni medaglia d'argento al valor
          militare o al valor civile o per  promozione  straordinaria
          per merito di guerra;
               3)  1  ventesimo  per ogni medaglia di bronzo al valor
          militare o al valor civile, per ogni  croce  di  guerra  al
          valor  militare  o promozione straordinaria per benemerenza
          di servizio);
               4) 0,50 ventesimi per ogni anno  o  frazione  di  anno
          superiore  a  sei  mesi  di  campagna  di guerra e per ogni
          encomio solenne o attestanto di benemerenza;
               5) 1 ventesimo ai concorrenti appartenenti  al  ruolo"
          'sovrintendenti';
               6)  0,75  ventesimi  ai  concorrenti aventi i gradi di
          appuntato scelto o appuntato;
               7) 2 ventesimi per gli  ufficiali  e  i  sottufficiali
          provenienti  da altre Forze armate in servizio o in congedo
          e per i sottufficiali in congedo della Guardia di finanza;
               8) 0,50 ventesimi ai concorrenti  aventi  i  gradi  di
          finanziere  scelto  o  finanziere nonche' per i militari in
          ferma di leva prolungata biennale o triennale  provennienti
          dalle  Forze  armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali
          elettricisti   magnetisti,   specialisti   in   aeromobili,
          meccanici  di  mezzi  corazzati,  meccanici  di  automezzi,
          radiomontatori,   operatori   meccanografici,   piloti   di
          elicottere,   nocchieri,   meccanici  e  motoristi  navali,
          tecnici elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o
          in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza
          demerito;
               9) 1 ventesimo  per  ogni  anno  o  frazione  di  anno
          superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di
          finanza, fino ad un massimo di 4 ventesimi, nel computo del
          servizio  prestato e' considerato anche il tempo trascorso,
          per  infermita'  riconosciuta  dipendente   da   causa   di
          servizio,  in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o
          in aspettativa;
               d)  concorrenti per contingente di mare iscritti nelle
          matricole della gente di  mare  di  prima  categoria:  0,25
          centesimi;
              d-bis) 2 ventesimi per il diploma di laurea".
             "Art.  67 (Passaggio al nuovo sistema di avanzamento). -
          1.     Sono  determinate  al  31   agosto   1995   aliquote
          straordinarie  di  valutazione  in  cui  sono  ricompresi i
          sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla
          tabella C allegata alla legge 10 maggio 1983, n.  212,  nel
          periodo  dal  2  giugno  al 31 agosto 1995. Sono, altresi',
          determinate al 31 dicembre 1995 aliquote  straordinarie  di
          valutazione  in  cui  sono  ricompresi  gli appartenenti ai
          ruoli sottufficiali di cui al presente  decreto  che  hanno
          maturato  i  requisiti  previsti  dalle  tabelle  D/I e D/2
          allegate al presente decreto nel periodo dal 1 settembre al
          31 dicembre 1995.
             1-bis. Alla stessa data del 31 agosto 1995 i marescialli
          capo e i brigadieri, gia'  valutati,  giudicati  idonei  ed
          iscritti  in  quadro,  ma non promossi perche' non compresi
          nel primo  terzo  o  nella  prima  meta'  delle  rispettive
          aliquote,  sono  inquadrati,  a  decorrere  dal 1 settembre
          1995,  nel  ruolo  degli  ispettori  con   il   grado   di,
          rispettivamente,  maresciallo  aiutante e maresciallo capo,
          secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo  giudizio
          di  idoneita'  espresso  dalla  commissione  permanente  di
          avanzamento di cui all'articolo 31 della  legge  10  maggio
          1983, n. 212.
             2.  I  sottufficiali  esclusi  a  qualsiasi titolo dalle
          aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10
          maggio 1983, n.   212, o di cui  a  leggi  previgenti,  ivi
          comprese le aliquote straordinarie determinate al 31 agosto
          1995  di cui al precedente comma, al venir meno delle cause
          impeditive, purche' mantengano le condizioni di  legge  per
          l'iscrizione nel ruolo, saranno valutati, anche in deroga a
          quanto  stabilito  dalle disposizioni del presente decreto,
          con i medesimi criteri fissati  dalla  predetta  legge.  e,
          nell'avanzamento,   prenderanno  posto,  se  idonei,  nella
          graduatoria di merito dei parigrado, con i quali  sarebbero
          stati  valutati  in  assenza  delle  cause  impeditive. Gli
          stessi saranno promossi con  le  modalita'  previste  dalle
          disposizioni  precedentemente  in vigore.   Successivamente
          saranno  inquadrati  secondo  le   disposizioni,   con   le
          modalita' e con il riconoscimento degli eventuali ulteriori
          avanzamenti  cui avranno titolo ai sensi delle disposizioni
          del presente decreto.
             3. Le disposizioni di  cui  al  precedente  comma  2  si
          applicano nei confronti dei sottufficiali:
               a) la cui valutazione sia stata sospesa ai sensi della
          predetta legge 10 maggio 1983, n. 212;
               b)  la cui promozione sia stata sospesa ai sensi degli
          articoli 8 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 agosto 1959, n.  1088, e successive modificazioni;
               c)  la  cui  nomina  a  'cariche  speciali'  sia stata
          sospesa  ai  sensi  delle  disposizioni  richiamate   nella
          lettera b).
             4.  A  coloro  che  rivestono  il  grado  di maresciallo
          maggiore della Guardia di finanza, che, ai sensi  dell'art.
          22  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 agosto
          1959,  n.  1088,  sono  stati  iscritti   nell'elenco   ivi
          menzionato  e  nei  cui  confronti,  a tutto il 1 settembre
          1995, in virtu' di mancanza di vacanze nel  contingente  di
          nomina  a 'cariche speciali' da conferire agli appartenenti
          al ruolo sottufficiali di cui alla legge 10 maggio 1983, n.
          212, non sia stata ancora conferita la predetta  nomina  e'
          attribuita,    prima    dell'effettuazione   del   predetto
          inquadramento di cui all'art.  65,  la  nomina  a  'cariche
          speciali'  con decorrenza 1 settembre 1995, anche in deroga
          alle  disposizioni  abrogative   contenute   nel   presente
          decreto".
             -  La  legge  10  maggio  1983, n. 212, reca: "Norme sul
          reclutamento,   gli   organici    e    l'avanzamento    dei
          sottoufficiali    dell'Esercito,    della   Marina,   della
          Aeronautica e della Guardia di finanza).  Si  trascrive  il
          testo del relativo art. 31:
             "Art.  31. - Per la valutazione ai fini dell'avanzamento
          ad anzianita' e a scelta e del conferimento della qualifica
          di 'aiutante' o 'scelto' e per la compilazione dei relativi
          quadri  e'  istituita  una  commissione  permanente  presso
          ciascuna Forza armata e presso i comandi generali dell'Arma
          dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, entro
          tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
             Per    ciascuna   commissione   sono   nominati   membri
          supplenti".
             - Il D.Lgs 12 maggio 1995, n. 196, "Attuazione dell'art.
          3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di  riordino
          dei  ruoli,  modifica  alle norme di reclutamento, stato ed
          avanzamento  del  personale  non  direttivo   delle   Forze
          armate".
             -  Il  D.Lgs.  12 maggio 1995, n. 198, reca: "Attuazione
          dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
          riordino dei ruoli, e modifica alle norme di  reclutamento,
          stato  ed  avanzamento  del  personale non direttivo, e non
          dirigente dell'Arma dei  carabinieri".    Si  trascrive  il
          testo  dell'art.  11,  comma  2, lettera a), dell'art.  15,
          comma 2, lettera a), n. 1), dell'art. 16, comma 2,  lettera
          a),  n.  1 (come sopra modificati) e dell'art. 17, comma 2,
          lettera e), del citato decreto:
             "Art. 11 (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). -  1
          (Omissis).
             2. E' ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale
          che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione
          delle domande:
             a)  sia  idoneo  al  servizio  militare  incondizionato.
          Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi  al
          concorso  con  riserva  di  accertamento del possesso della
          suddetta idoneita' alla data di inizio del  corso  previsto
          dal comma 1;".
             "Art. 15 (Ammissione al corso biennale). - 1 (Omissis).
             2.  Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al
          concorso:
               a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, ed al
          ruolo  degli   appuntati   e   carabinieri,   gli   allievi
          carabinieri,   i   carabinieri   ausiliari  e  gli  allievi
          carabinieri ausiliari che alla data di scadenza dei termini
          per la presentazione delle domande:
             1) siano idonei  al  servizio  militare  incondizionato.
          Coloro  che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al
          concorso con     ) riserva fino alla visita medica prevista
          dalla  lettera  d)  del        )  comma  1  dell'art.  17".
          )
             "Art.   16   (Ammissione  al  corso  semestrale).  -  1.
          (Omissis).
             2.  Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al
          concorso:
               a)  gli  appartenenti  al ruolo dei sovrintendenti che
          alla data di scadenza  dei  termini  per  la  presentazione
          delle domande:
             1)  siano  idonei  al  servizio militare incondizionato.
          Coloro che temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al
          concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla
          lettera c) del comma 2 dell'art. 17".
             "Art. 17 (Prove concorsuali). - 1 (Omissis).
            2. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui
          all'art.  14, comma 1, lettera b), sono costituiti da:
             a)-d) (omissis);
               e) una visita medica da parte di un  collegio  medico,
          composto  da  tre  ufficiali  medici  di  cui due ufficiali
          superiori  ed  uno   inferiore,   tendente   ad   accertare
          l'inesistenza   di  infermita'  invalidanti  in  atto.  Gli
          aspiranti giudicati fisicamente  non  idonei  dal  suddetto
          collegio  medico  che  non  accettino  il  giudizio saranno
          avviati a visita  medica  superiore  definitiva  presso  la
          direzione  di  sanita'  del  Comando generale dell'Arma dei
          carabinieri".
             - Il D.P.R. 4 novembre 1979, n. 6911, reca: "Regolamento
          che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare".
          Si trascrive il testo dei relativi articoli 4, 6 e 13:
             "Art.  4  (Composizione  del  Cocer).  -  Il  Cocer   e'
          costituito  dai  rappresentanti  delle categorie 'A', 'B' e
          'C'.
             Il  Cocer  e'  articolato  nelle  seguenti   sezioni   e
          commissioni:
               a)   sezione   Esercito,   sezione   Marina,   sezione
          (Aeronautica,  sezione  Carabinieri,  sezione  Guardia   di
          finanza;
               b)  commissioni  interforze  di  categoria (ufficiali,
          sottufficiali e volontari).
             Il  Cocer  e'  composto  come  da  tabella  A annessa al
          presente regolamento.
             La  commissione  indicata  deve  essere  modificata   in
          relazione alle variazioni de)la forza effettiva con decreto
          del  Ministro  della  difesa  di  concerto con quello delle
          finanze in occasione della indizione delle elezioni di  cui
          all'art. 15".
             "Art.  6  (Commissione  e  collocazione  dei Cobar). - I
          Cobar sono costituiti  da  rappresentanti  delle  categorie
          'A',  'B',  'C',  'D' ed 'E' presenti ai livelli di seguito
          indicati.
             I  criteri  da  adottare  per  la  determinazione  della
          composizione   numerica  dei  Cobar  sono  riportati  nella
          tabella C annesso tre al presente regolamento.
             I Cobar sono collocati presso le 'unita' di base' con il
          criterio di affiancarli ad  una  autorita'  gerarchica  che
          abbia la competenza per deliberare in ordine ai problemi di
          carattere locale.
             Le  unita' di base interforze sono stabilite, secondo la
          competenza, dal capo di stato maggiore della Difesa  o  dal
          segretario  generale della Difesa, che stabiliscono anche a
          quali alti comandi di forza armata ciascuna unita' di  base
          interforze e' collegata ai fini della rappresentanza.
             Per  gli enti direttamente dipendenti dal Ministro della
          difesa, le rispettive  unita'  di  base  saranno  stabilite
          dallo stesso Ministro.
             Ove  non  sia  possibile individuare le citate unita' di
          base interforze, per la ridotta entita' del personale degli
          enti o per la  loro  dislocazione,  le  suddette  autorita'
          dovranno  stabilire  a  quali  organi di base delle singole
          Forze armate il personale di tali enti dovra' collegarsi ai
          fini della rappresentanza.
             Le  unita'  di   base   dell'Esercito,   della   Marina,
          dell'Aeronautica,   dei  Carabinieri  e  della  Guardia  di
          finanza  sono  stabilite  dai  rispettivi  capi  di   stato
          maggiore  di forza armata e comandanti generali di massima,
          al livello di complesso infrastrutturale (purche'  l'unita'
          ivi  accantonata  non  sia  inferiore al battaglione) nave,
          base aerea  o  navale  o  unita'  equivalenti,  salvo  casi
          particolari che richiedano una diversa collocazione.
             Con   lo  stesso  provvedimento  le  suddette  autorita'
          indicano l'alto comando al quale ciascuna unita' di base e'
          collegata ai fini della rappresentanza.
             Quando l'attuazione delle norme  di  cui  al  precedente
          secondo  comma,  per  l'elevato  numero di votanti o per la
          loro   dislocazione,    comporta    procedure    elettorali
          incompatibili  con le esigenze di servizio o con la diretta
          conoscenza degli eleggibili, i capi di stato  maggiore,  il
          segretario  generale della Difesa ed i comandanti generali,
          al fine di rispettare il principio fiduciario nella scelta,
          possono regolare lo svolgimento delle  operazioni  di  voto
          mediante:
              elezioni  preliminari  anche  se  non estese a tutte le
          categorie  -  con  voto  diretto,  nominativo   e   segreto
          nell'ambito  delle  unita' elementari - per la designazione
          di candidati alla elezione definitiva, nella misura di  uno
          per ogni cinquanta elettori o frazione di cinquanta;
              elezione  definitiva  -  con  voto diretto nominativo e
          segreto nell'ambito dell'unita'  di  base  -  dei  delegati
          presso  i  Cobar  con  scelta  effettuata  nella  rosa  dei
          candidati designati nelle elezioni preliminari".
             "Art. 13 (Durata del mandato). - Il mandato e' conferito
          con la proclamazione agli eletti ai sensi degli articoli 18
          e 21 del presente regolamento; esso ha la seguente durata:
              per i  militari  delle  categorie  A  (ufficiali)  e  B
          (sottufficiali):  tre anni;
              per  i militari della categoria C (volontari): tre anni
          per i volontari dei Corpi armati e un anno per i  volontari
          delle Forze armate;
              per i militari delle categorie D ed E: sei mesi;
              per i militari dei Cobar allievi e all'estero la durata
          del mandato e' fissata nei precedenti articoli 7 e 7-bis.
             Il    militare   eletto   quale   rappresentante   cessa
          anticipatamente  dal  mandato,   con   determinazione   del
          comandante  dell'unita'  di  base,  per  una delle seguenti
          cause:
               a) cessazione dal servizio;
               b) passaggio ad altra categoria;
               c) trasferimento;
               d) perdita di uno o piu' requisiti per l'eleggibilita'
          previsti alle lettere a), b), e) ed f)  di  cui  al  quarto
          comma del successivo art. 19;
               e)  aver  riportato durante il mandato due consegne di
          rigore per  violazione  delle  norme  sulla  rappresentanza
          militare.
             La     permanenza     all'estero,     isolatamente     o
          collettivamente,  per  un  periodo  superiore  a  sei  mesi
          determina  la  cessazione  del  mandato dei delegati eletti
          negli organismi di rappresentanza in Italia.
             Il militare eletto quale rappresentante puo'  dimettersi
          volontariamente  da  uno  o  piu'  consigli.  In  tal  caso
          rassegna le dimissioni al consiglio di appartenenza che  le
          trasmette,   tramite   il  presidente,  al  comandante  del
          corrispondente livello per i correlativi adempimenti.
             I   trasferimenti   dei   delegati,   non    conseguenti
          all'applicazione    di   altre   leggi   vigenti,   qualora
          pregiudichino  l'esercizio  del  mandato,   devono   essere
          concordati   con   l'organo  di  rappresentanza  a  cui  il
          militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene. In
          caso di  discordanza  prevarranno  le  motivate  necessita'
          d'impiego dell'amministrazione militare purche' il delegato
          da   trasferire  possa  essere  sostituito  nell'organo  di
          rappresentanza secondo le norme stabilite negli ultimi  due
          commi del presente articolo.
             I  delegati  presso  il Cocer se trasferiti ad unita' ed
          enti  nazionali   dislocati   sul   territorio   nazionale,
          continuano a far parte del consiglio stesso.
             I  delegati  presso  i Coir, se trasferiti, continuano a
          far parte dei  consiglio  stessi  soltanto  se  sono  stati
          assegnati  ad  un  reparto  o  ente collegato ai fini della
          rappresentanza al comando presso il quale e' costituito  il
          Coir, di cui sono membri.
             A   coloro   che  cessano  anticipatamente  dal  mandato
          subentrano,  presso  ciascun  consiglio,  per  il   periodo
          residuo,  i militari che nelle votazioni effettuate seguono
          immediatamente,  nella  graduatoria  relativa  ai   singoli
          consigli, l'ultimo degli eletti.
             Ove  cio'  non  sia  possibile  si  procede  ad elezioni
          straordinarie per le sole categorie interessate  e  per  il
          periodo  residuo del mandato. Le elezioni straordinarie per
          la sostituzione di delegati delle sezioni del  Cocer  e  di
          delegati  dei  Coir hanno luogo ogni qualvolta si riduca la
          composizione numerica stabilita  per  i  predetti  consigli
          rispettivamente  nelle  tabelle  A  e B annesse al presente
          regolamento. Le elezioni straordinarie per la  sostituzione
          dei  delegati  dei  Cobar  invece  hanno  luogo  solo se le
          categorie dei militari cessati anticipatamente dal  mandato
          non siano rappresentate da almeno un delegato".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  35, comma 3, del
          citato decreto legislativo 12 maggio  1995,  n.  196,  come
          sopra modificato:
             "Art.  35  (Inquadramento nel ruolo dei sergenti). - 1-2
          (Omissis).
             3. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma  2  i
          sergenti che:
               a)  non  abbiano compiuto il 26 anno di eta' alla data
          di scadenza del bando di concorso.  Il  limite  di  eta'  e
          elevato  a 28 anni per i militari in congedo da non piu' di
          un anno;
               b)  appartengono  alle  specializzazioni,   incarichi,
          categorie  e  specialita' eventualmente stabiliti nel bando
          di concorso;
               c) non siano incorsi:
               1) in condanne per delitti non colposi;
               2)  nel  proscioglimento  d'autorita'  dal  precedente
          arruolamento  volontario  in qualsiasi Forza armata o Corpo
          armato dello Stato per permanente inidoneita'  psico-fisica
          al  servizio  militare  incondizionato o per inidoneita' al
          grado di caporale, caporal maggiore e di sergente  e  gradi
          corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per
          inadempienza  ai  doveri  del militare di cui alla legge 11
          luglio 1978, n. 382;
               3)  nel  proscioglimento  d'ufficio   dal   precedente
          arruolamento  volontario  da qualsiasi Forza armata o Corpo
          armato dello Stato per perdita del  grado  o  retrocessione
          dalla  classe, per condanna penale, per delitti non colposi
          o  per  violazione  delle   disposizioni   di   legge   sul
          matrimonio".