Art. 3. 1. In relazione agli impegni derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e' autorizzata, fino al 31 luglio 1996, a provvedere alla copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, nel limite del 70 per cento delle vacanze esistenti al 31 dicembre 1995, utilizzando la graduatoria degli idonei dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di novecentosessanta unita', indetto con decreto del Ministro dell'interno 31 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetia Ufficiale - 4a serie speciale n. 52 del 3 luglio 1990. 2. Per assicurare la continuita' del reclutamento degli allievi agenti della Polizia di Stato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza e' altresi' autorizzata a provvedere con le procedure di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n. 150, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti. Gli arruolamenti degli allievi agenti e degli allievi operatori tecnici sono banditi per i posti da coprire mediante pubblici concorsi che si rendono disponibili entro i termini di validita' della relativa graduatoria. La graduatoria dei candidati risultati idonei puo' essere utilizzata, ai fini del reclutamento, fino all'approvazione della graduatoria relativa ai candidati dell'arruolamento successivo e, comunque, per non oltre tre anni. Ai fini di cui al presente comma si osservano in quanto applicabili le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121. 3. Per il triennio 1997-1999 una aliquota non superiore al 30 per cento dei posti disponibili nei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici e' riservata agli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, adibito da almeno due anni in attivita' tecniche, il quale faccia domanda, entro il 30 ottobre dell'anno precedente, per essere inquadrato nella corrispondente qualifica del ruolo del personale che espleta compiti tecnici-scientifici e tecnici. L'inquadramento e' effettuato conservando l'anzianita' di servizio e di qualifica. 4. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, relativamente ai corsi per allievi agenti della Polizia di Stato, e' fissato al 31 dicembre 1999; i cicli di corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto-legge sono effettuati secondo le modalita' stabilite in attuazione del predetto decreto-legge, tenuto conto delle disponibilita' ricettive degli istituti di istruzione. 5. Il termine del 31 dicembre 1996 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, e' prorogato al 31 dicembre 1997. Per i posti non coperti a norma del predetto articolo 1 e limitatamente alle vacanze determinatesi fino alla stessa data del 31 dicembre 1997, il Ministero dell'interno e' autorizzato a provvedere, tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, mediante pubblici concorsi da espletare, fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti, anche con le modalita' indicate dall'articolo 103, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Riferimenti normativi: - La legge 19 aprile 1985, n. 150, reca: "Aumento dell'organico della Polizia di Stato". Si trascrive il testo del relativo art. 2: "Art. 2. - 1. Salve le disposizioni dei successivi commi 2 e 3, l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni per la nomina ad allievo agente della Polizia di Stato secondo le norme della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni. 2. All'assunzione di 2.000 allievi agenti della Polizia di Stato, l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede per l'anno 1985 utilizzando, secondo le norme di cui al regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, le domande gia' prodotte da aspiranti allievi agenti entro il 31 dicembre 1983. 3. All'assunzione fino al limite di 3.000 allievi agenti della Polizia di Stato l'Amministrazione della pubblica sicurezza e' autorizzata a procedere secondo le norme di cui al R.D. 30 novembre 1930, n. 1629. Con tale procedura, da avviarsi con apposito avviso pubblico, sono assunti i cittadini di ambo i sessi mediante accertamento selettivo in ordine al possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui al D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904. 4. Per le assunzioni ai sensi del precedente comma 3 le modalita' per l'accertamento dell'idoneita' culturale sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato piu' rappresentative sul piano nazionale. 5. Agli allievi agenti assunti ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, si applicano, ai fini della nomina ad agente di polizia, le disposizioni degli articoli 48 e 49 della legge 1 aprile 1981, n. 121. 6. In relazione al concorso pubblico per esami a 1.000 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il decreto del Ministro dell'interno 1 giugno 1984, l'Amministrazione ha facolta' di conferire, per non piu' di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i posti messi a concorso anche quelli che risultano disponibili. 7. Per la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui all'art. 1, le assunzioni avverranno: 1) quanto a 4.500 unita', per contingenti rispettivamente non superiori a 2.000 unita' per il 1985, secondo quanto stabilito dal precedente secondo comma; a 1.500 unita' per il 1986; a 1.000 unita' per il 1987; 2) quanto alle restanti 706 unita', utilizzando gli aspiranti allievi agenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, dopo aver proceduto all'assunzione dei 2.000 allievi indicati al precedente comma 2, e gli altri nel medesimo triennio, per contingenti non superiori per ognuno degli anni 1985 e 1986 a un terzo delle dotazioni organiche residue". - La legge 1 aprile 1981, n. 121, reca: "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza". Si trascrive il testo degli articoli 59 e 103, secondo comma: "Art. 59 (Trattamento economico degli allievi e modalita' dei concorsi). - Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui agli articoli precedenti e' determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verra' assegnato il trattamento economico piu' favorevole. Le modalita' dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e di livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno". "Art. 103 (Personale amministrativo), secondo comma. - Per la copertura dei rimanenti posti e di quelli eventualmente non coperti dagli idonei il Ministro dell'interno e' autorizzato a bandire pubblici concorsi da espletarsi secondo i termini di cui all'art. 102 ed a fissarne le prove d'esame e le modalita' ad esse relative, anche in deroga alle vigenti disposizioni". - Il D.L. 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, reca: "Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Si trascrive il testo dei relativi articoli 1 e 5: "Art. 1 (Norme sul reclutamento e disciplina transitoria per l'istruzione e formazione del personale). - 1. Per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 10, secondo capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, nonche' quelle degli articoli 48, 49, 50, 53 e 54 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle norme contenute negli articoli seguenti. 2. Decorso il suddetto quadriennio, la normativa transitoria per esso dettata ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia con l'esaurirsi dei corsi e dei cicli di corso in via di svolgimento". "Art. 5 (Addestramento e corso di specializzazione e di aggiornamento per agenti di polizia). - 1. Conseguita la nomina in ruolo, gli agenti di polizia, sulla base della selezione di cui all'art. 3 e di uno specifico rapporto sulle qualita' professionali, redatto dal responsabile del reparto o dal dirigente dell'ufficio presso cui hanno compiuto il periodo pratico, possono essere destinati alle specialita' o ai servizi che richiedono particolare qualificazione. A tal fine, essi frequentano corsi di specializzazione della durata di quattro mesi. 2. Durante il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione gli agenti non possono essere impiegati in attivita' diverse da quelle del servizio cui debbano essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza. Ove cio' comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai trenta giorni, esso e' prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione. 3. Entro il quadriennio dalla conclusione del corso previsto all'art. 3, gli agenti di polizia devono frequentare un corso d'aggior-namento professionale della durata di sei mesi, da effettuarsi in due distinti cicli di tre mesi. 4. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, puo' disporre che uno dei due cicli di aggiornamento sia svolto presso uffici o reparti. 5. La durata del corso di cui all'art. 10, secondo capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e' ridotta a quattro mesi". - Il D.L. 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, reca: "Disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite". Si trascrive il testo del relativo art. 1: "Art. 1 (Disposizioni relative all'organizzazione e funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno). - 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni attribuite agli organi periferici del Ministero dell'interno nelle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbano-Cusio-Ossola e Vibo Valentia, le dotazioni organiche relative alle qualifiche di prefetto, di dirigente superiore della Polizia di Stato e di dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono aumentate, nei corrispondenti ruoli, ciascuna di otto unita'; conseguentemente nelle qualifiche iniziali di ciascun ruolo sono ridotti rispettivamente n. 16, n. 10 e n. 11 posti di organico. Allo scopo di assicurare, nelle province medesime, il funzionamento dei servizi di competenza delle prefetture e delle questure, il Ministero dell'interno, in attesa di provvedere all'adeguamento degli organici, e' autorizzato ad utilizzare, per ciascun ruolo e qualifica, fino al 30 giugno 1996 le graduatorie degli idonei dei concorsi espletati da non oltre un triennio e fino al 31 dicembre 1996 le graduatorie degli idonei dei concorsi in via di espletamento, per la copertura, nel limite massimo del cinquanta per cento delle vacanze dei posti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; per i posti non coperti dai candidati iscritti nelle singole graduatorie regionali o provinciali, in deroga a quanto previsto dai singoli bandi, e' ammesso lo scorrimento, per ciascun concorso, della graduatoria generale degli idonei. Il personale assunto ai sensi del presente comma non puo' essere trasferito a domanda o comunque essere comandato a prestare servizio in una sede diversa da quella di prima assegnazione se non abbia effettuato quattro anni di effettivo servizio".