Art. 3.
 
  1.   In   relazione   agli   impegni   derivanti    dall'attuazione
dell'articolo   1,  l'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  e'
autorizzata, fino al 31 luglio 1996, a provvedere alla copertura  dei
posti  disponibili  nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia
di Stato, nel limite del 70 per cento delle vacanze esistenti  al  31
dicembre    1995,    utilizzando    la   graduatoria   degli   idonei
dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di novecentosessanta
unita', indetto con decreto del Ministro dell'interno 31 maggio 1990,
pubblicato nella Gazzetia Ufficiale - 4a serie speciale n. 52  del  3
luglio 1990.
  2.  Per  assicurare  la  continuita' del reclutamento degli allievi
agenti della  Polizia  di  Stato,  l'Amministrazione  della  pubblica
sicurezza  e'  altresi'  autorizzata a provvedere con le procedure di
cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19  aprile  1985,  n.
150,  fatte salve le riserve previste dalle disposizioni vigenti. Gli
arruolamenti degli allievi agenti e degli allievi  operatori  tecnici
sono banditi per i posti da coprire mediante pubblici concorsi che si
rendono  disponibili  entro  i  termini  di  validita' della relativa
graduatoria. La  graduatoria  dei  candidati  risultati  idonei  puo'
essere  utilizzata,  ai  fini del reclutamento, fino all'approvazione
della graduatoria relativa ai candidati dell'arruolamento  successivo
e, comunque, per non oltre tre anni. Ai fini di cui al presente comma
si  osservano  in  quanto applicabili le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 59 della  legge  1
aprile 1981, n. 121.
  3.  Per  il triennio 1997-1999 una aliquota non superiore al 30 per
cento dei posti disponibili nei ruoli degli operatori e collaboratori
tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici e' riservata  agli
appartenenti  ai  ruoli  del  personale  della  Polizia  di Stato che
espleta funzioni di polizia, adibito da almeno due anni in  attivita'
tecniche,  il  quale  faccia  domanda,  entro il 30 ottobre dell'anno
precedente, per essere inquadrato nella corrispondente qualifica  del
ruolo   del  personale  che  espleta  compiti  tecnici-scientifici  e
tecnici. L'inquadramento e' effettuato  conservando  l'anzianita'  di
servizio e di qualifica.
  4.  Il  termine  di  cui  all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto
1987, n. 325, convertito, con modificazioni  dalla  legge  3  ottobre
1987, n. 402, relativamente ai corsi per allievi agenti della Polizia
di  Stato,  e'  fissato  al  31  dicembre  1999;  i cicli di corso di
aggiornamento professionale di  cui  all'articolo  5,  comma  3,  del
medesimo decreto-legge sono effettuati secondo le modalita' stabilite
in   attuazione   del  predetto  decreto-legge,  tenuto  conto  delle
disponibilita' ricettive degli istituti di istruzione.
  5.  Il termine del 31 dicembre 1996 di cui all'articolo 1, comma 1,
del  decreto-legge  18  maggio  1995,   n.   176,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, e' prorogato al 31
dicembre  1997. Per i posti non coperti a norma del predetto articolo
1 e limitatamente alle vacanze determinatesi fino  alla  stessa  data
del  31  dicembre  1997,  il  Ministero dell'interno e' autorizzato a
provvedere, tenendo  conto  delle  esigenze  di  funzionamento  degli
uffici   dell'Amministrazione   della  pubblica  sicurezza,  mediante
pubblici concorsi da espletare, fatte salve le riserve previste dalle
disposizioni vigenti, anche con le modalita'  indicate  dall'articolo
103, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.
 
          Riferimenti normativi:
             -  La  legge  19  aprile  1985,  n.  150, reca: "Aumento
          dell'organico della Polizia  di  Stato".  Si  trascrive  il
          testo del relativo art. 2:
             "Art. 2. - 1. Salve le disposizioni dei successivi commi
          2  e  3, l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede
          alle assunzioni per  la  nomina  ad  allievo  agente  della
          Polizia  di  Stato  secondo  le  norme della legge 1 aprile
          1981, n. 121, e successive modificazioni.
             2. All'assunzione di 2.000 allievi agenti della  Polizia
          di   Stato,   l'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza
          provvede per l'anno 1985 utilizzando, secondo le  norme  di
          cui  al regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, le domande
          gia' prodotte da  aspiranti  allievi  agenti  entro  il  31
          dicembre 1983.
             3. All'assunzione fino al limite di 3.000 allievi agenti
          della  Polizia  di  Stato  l'Amministrazione della pubblica
          sicurezza e' autorizzata a procedere secondo  le  norme  di
          cui  al R.D. 30 novembre 1930, n. 1629. Con tale procedura,
          da avviarsi con apposito avviso pubblico,  sono  assunti  i
          cittadini  di  ambo i sessi mediante accertamento selettivo
          in  ordine  al  possesso  dei  requisiti   psico-fisici   e
          attitudinali di cui al D.P.R. 23 dicembre 1983, n.  904.
             4.  Per le assunzioni ai sensi del precedente comma 3 le
          modalita' per l'accertamento dell'idoneita' culturale  sono
          stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentite le
          organizzazioni   sindacali  della  Polizia  di  Stato  piu'
          rappresentative sul piano nazionale.
             5. Agli allievi agenti assunti ai sensi  dei  precedenti
          commi  2  e 3, si applicano, ai fini della nomina ad agente
          di polizia, le disposizioni degli articoli 48  e  49  della
          legge 1 aprile 1981, n.  121.
             6.  In  relazione al concorso pubblico per esami a 1.000
          allievi agenti della  Polizia  di  Stato,  indetto  con  il
          decreto   del   Ministro   dell'interno   1   giugno  1984,
          l'Amministrazione ha facolta' di conferire, per non piu' di
          due anni dalla data di approvazione della  graduatoria,  ai
          candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, oltre
          i  posti  messi  a  concorso  anche  quelli  che  risultano
          disponibili.
             7.   Per   la    copertura    dei    posti    risultanti
          dall'ampliamento  degli  organici  di  cui  all'art.  1, le
          assunzioni avverranno:
              1)    quanto    a   4.500   unita',   per   contingenti
          rispettivamente non superiori a 2.000 unita' per  il  1985,
          secondo  quanto  stabilito  dal precedente secondo comma; a
          1.500 unita' per il 1986; a 1.000 unita' per il 1987;
              2) quanto alle restanti  706  unita',  utilizzando  gli
          aspiranti allievi agenti risultati idonei, secondo l'ordine
          della  graduatoria,  dopo aver proceduto all'assunzione dei
          2.000 allievi indicati al precedente comma 2, e  gli  altri
          nel  medesimo  triennio,  per contingenti non superiori per
          ognuno degli anni 1985 e 1986 a un  terzo  delle  dotazioni
          organiche residue".
             -   La  legge  1  aprile  1981,  n.  121,  reca:  "Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
          Si trascrive il testo degli  articoli  59  e  103,  secondo
          comma:
             "Art.   59   (Trattamento   economico  degli  allievi  e
          modalita' dei concorsi). - Il trattamento  economico  degli
          allievi  dei  corsi  di  cui  agli  articoli  precedenti e'
          determinato,  in  misura  proporzionale  alle  retribuzioni
          delle  qualifiche  iniziali  cui danno accesso i rispettivi
          corsi, con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con il Ministro del tesoro.
             Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia
          di  Stato  verra'  assegnato  il trattamento economico piu'
          favorevole.
             Le modalita' dei concorsi, della composizione  e  nomina
          delle   commissioni   esaminatrici   ed   i   criteri   per
          l'accertamento della idoneita' fisica e  psichica,  per  la
          valutazione   delle  qualita'  attitudinali  e  di  livello
          culturale dei candidati, per la documentazione richiesta  a
          questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti
          per  l'ammissione  al concorso, sono stabiliti con apposito
          regolamento approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro dell'interno".
             "Art. 103 (Personale amministrativo), secondo  comma.  -
          Per   la   copertura   dei  rimanenti  posti  e  di  quelli
          eventualmente  non  coperti  dagli   idonei   il   Ministro
          dell'interno  e' autorizzato a bandire pubblici concorsi da
          espletarsi secondo i termini  di  cui  all'art.  102  ed  a
          fissarne  le prove d'esame e le modalita' ad esse relative,
          anche in deroga alle vigenti disposizioni".
             - Il  D.L.  4  agosto  1987,  n.  325,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3 ottobre 1987, n. 402, reca:
          "Disciplina temporanea dei corsi  per  l'accesso  ai  ruoli
          della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco". Si trascrive il
          testo dei relativi articoli 1 e 5:
             "Art. 1 (Norme sul reclutamento e disciplina transitoria
          per l'istruzione e formazione del personale). - 1.  Per  un
          periodo  di  quattro anni a decorrere dalla data di entrata
          in vigore del presente  decreto,  le  disposizioni  di  cui
          all'art.  10,  secondo  capoverso,  della  legge 10 ottobre
          1986, n. 668, nonche' quelle degli articoli 48, 49, 50,  53
          e  54  della  legge  1  aprile  1981,  n. 121, e successive
          modificazioni e integrazioni, sono sostituite  dalle  norme
          contenute negli articoli seguenti.
             2.   Decorso   il  suddetto  quadriennio,  la  normativa
          transitoria per esso dettata ai sensi del comma 1 cessa  di
          avere  efficacia  con  l'esaurirsi dei corsi e dei cicli di
          corso in via di svolgimento".
             "Art. 5 (Addestramento e corso di specializzazione e  di
          aggiornamento  per  agenti  di polizia). - 1. Conseguita la
          nomina in ruolo, gli agenti di polizia,  sulla  base  della
          selezione  di  cui  all'art.  3 e di uno specifico rapporto
          sulle qualita' professionali, redatto dal responsabile  del
          reparto  o  dal  dirigente  dell'ufficio  presso  cui hanno
          compiuto il periodo pratico, possono essere destinati  alle
          specialita'   o   ai  servizi  che  richiedono  particolare
          qualificazione. A  tal  fine,  essi  frequentano  corsi  di
          specializzazione della durata di quattro mesi.
             2.   Durante  il  periodo  di  frequenza  dei  corsi  di
          specializzazione gli agenti non possono essere impiegati in
          attivita' diverse da quelle del servizio cui debbano essere
          destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su
          disposizione del capo  della  polizia,  direttore  generale
          della  pubblica sicurezza. Ove cio' comporti l'interruzione
          del corso per un periodo complessivo  superiore  ai  trenta
          giorni,  esso  e' prorogato per un periodo pari alla durata
          della interruzione.
             3. Entro il  quadriennio  dalla  conclusione  del  corso
          previsto   all'art.   3,   gli  agenti  di  polizia  devono
          frequentare un corso d'aggior-namento  professionale  della
          durata di sei mesi, da effettuarsi in due distinti cicli di
          tre mesi.
             4.  Il  Ministro dell'interno, con proprio decreto, puo'
          disporre che uno dei due cicli di aggiornamento sia  svolto
          presso uffici o reparti.
             5.  La  durata  del  corso  di  cui all'art. 10, secondo
          capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e'  ridotta
          a quattro mesi".
             -  Il  D.L.  18  maggio  1995,  n.  176, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995,  n.  284,  reca:
          "Disposizioni  urgenti  per  il  funzionamento degli uffici
          periferici  del  Ministero  dell'interno   nelle   province
          recentemente istituite". Si trascrive il testo del relativo
          art. 1:
             "Art.  1  (Disposizioni  relative  all'organizzazione  e
          funzionamento  degli  uffici   periferici   del   Ministero
          dell'interno).  - 1. Per le esigenze connesse all'esercizio
          delle   funzioni  attribuite  agli  organi  periferici  del
          Ministero dell'interno nelle province di  Biella,  Crotone,
          Lecco,  Lodi,  Prato,  Rimini,  Verbano-Cusio-Ossola e Vibo
          Valentia, le dotazioni organiche relative  alle  qualifiche
          di  prefetto, di dirigente superiore della Polizia di Stato
          e di dirigente del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco
          sono  aumentate, nei corrispondenti ruoli, ciascuna di otto
          unita';  conseguentemente  nelle  qualifiche  iniziali   di
          ciascun  ruolo  sono ridotti rispettivamente n. 16, n. 10 e
          n. 11 posti di organico. Allo scopo  di  assicurare,  nelle
          province   medesime,   il   funzionamento  dei  servizi  di
          competenza delle prefetture e delle questure, il  Ministero
          dell'interno, in attesa di provvedere all'adeguamento degli
          organici, e' autorizzato ad utilizzare, per ciascun ruolo e
          qualifica,  fino  al  30  giugno  1996 le graduatorie degli
          idonei dei concorsi espletati da non oltre  un  triennio  e
          fino  al  31  dicembre 1996 le graduatorie degli idonei dei
          concorsi in via di  espletamento,  per  la  copertura,  nel
          limite  massimo  del  cinquanta per cento delle vacanze dei
          posti esistenti alla data di entrata in vigore del presente
          decreto; per i posti non  coperti  dai  candidati  iscritti
          nelle  singole  graduatorie  regionali  o  provinciali,  in
          deroga a quanto previsto dai singoli bandi, e'  ammesso  lo
          scorrimento,   per   ciascun  concorso,  della  graduatoria
          generale degli idonei. Il personale assunto  ai  sensi  del
          presente  comma  non  puo'  essere  trasferito  a domanda o
          comunque essere comandato a prestare servizio in  una  sede
          diversa  da  quella  di  prima  assegnazione  se  non abbia
          effettuato quattro anni di effettivo servizio".