Art. 4.
 
  1.  Per  assicurare  la  compiuta  attuazione  dei   programmi   di
potenziamento  di cui all'art. 4 del decreto-legge 18 maggio 1995, n.
176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  1995,  n.
284,  le  disponibilita'  del capitolo 2779 dello stato di previsione
del Ministero dell'interno per il 1995, eventualmente  non  impegnate
entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il  D.L.  18  maggio  1995,  n.  176, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio  1995,  n.  284  reca:
          "Disposizioni  urgenti  per  il  funzionamento degli uffici
          periferici  del  Ministero  dell'interno   nelle   province
          recentemente istituite". Si trascrive il testo del relativo
          art. 4:
             "Art. 4 (Potenziamento delle Forze di polizia). - 1. Per
          assicurare   l'urgente   disponibilita'   dei   servizi  di
          telecomunicazione   e    delle    dotazioni    strumentali,
          informatiche,  di  sicurezza  e  dei  mezzi, occorrenti per
          primarie  esigenze  dell'Amministrazione   della   pubblica
          sicurezza,  dell'Arma  dei  carabinieri  e della Guardia di
          finanza,  il  Ministro  dell'interno   e'   autorizzato   a
          definire,  fino  alla concorrenza di lire 68 miliardi e 700
          milioni  per  il  1995,  specifici  obiettivi  e  programmi
          coordinati  di  potenziamento  straordinario, assegnando al
          Capo della polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica
          sicurezza, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
          ed  al  Comandante  generale  della  Guardia di finanza, in
          relazione  alle  rispettive  competenze  di  spesa  e  agli
          obiettivi   da   perseguire,   quota  parte  delle  risorse
          finanziarie predette. Si osservano in quanto applicabili le
          disposizioni del capo II del decreto-legge 18 gennaio 1992,
          n.  9,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge   28
          febbraio 1992, n. 217.
             2.  Per  i  contratti  inerenti  al  perseguimento degli
          obiettivi di cui al comma 1, e'  autorizzata  la  procedura
          della  trattativa  privata, senza limiti di importo, previo
          confronto tra piu' offerte disponibili sul  mercato,  anche
          in  deroga  alle  norme  vigenti, nel rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento. I criteri e le procedure per  la
          scelta  del  contraente  sono  determinati  con decreto del
          Ministro  dell'interno,  sentita  la  commissione  di   cui
          all'art.  9  del  decreto-legge  18  gennaio  1992,  n.  9,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1992, n. 217".