Art. 4. 1. Per assicurare la compiuta attuazione dei programmi di potenziamento di cui all'art. 4 del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, le disponibilita' del capitolo 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1995, eventualmente non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo.
Riferimenti normativi: - Il D.L. 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284 reca: "Disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite". Si trascrive il testo del relativo art. 4: "Art. 4 (Potenziamento delle Forze di polizia). - 1. Per assicurare l'urgente disponibilita' dei servizi di telecomunicazione e delle dotazioni strumentali, informatiche, di sicurezza e dei mezzi, occorrenti per primarie esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, il Ministro dell'interno e' autorizzato a definire, fino alla concorrenza di lire 68 miliardi e 700 milioni per il 1995, specifici obiettivi e programmi coordinati di potenziamento straordinario, assegnando al Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed al Comandante generale della Guardia di finanza, in relazione alle rispettive competenze di spesa e agli obiettivi da perseguire, quota parte delle risorse finanziarie predette. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni del capo II del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217. 2. Per i contratti inerenti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, e' autorizzata la procedura della trattativa privata, senza limiti di importo, previo confronto tra piu' offerte disponibili sul mercato, anche in deroga alle norme vigenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. I criteri e le procedure per la scelta del contraente sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'art. 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217".