Art. 6.
 
  1. Nell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24  novembre  1994,
n.  646,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,
n. 22, le  parole:  "relativamente  agli  anni  1994  e  1995,"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "relativamente  agli  anni 1994, 1995 e
1996,".
 
          Riferimenti normativi:
             - Il D.L. 24 novembre  1994,  n.  646,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21 gennaio 1995, n. 22, reca:
          "Interventi urgenti  a  favore  delle  zone  colpite  dalle
          eccezionali   avversita'   atmosferiche   e   dagli  eventi
          alluvionali nella prima decade del mese di novembre  1994".
          Si  trascrive  il  testo  del  relativo art. 12, come sopra
          modificato:
             "Art. 12. - 1. I soggetti interessati alla chiamata alle
          armi o al servizio civile  relativamente  agli  anni  1994,
          1995  e  1996,  residenti  nei  comuni individuati ai sensi
          dell'art. 1, comma  1,  alla  data  del  4  novembre  1994,
          possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva o
          il  servizio  civile,  anche  se  gia'  incorporati  ed  in
          servizio, nel territorio della provincia di residenza o  di
          province  contigue,  per  essere  utilizzati da parte degli
          uffici tecnici delle  amministrazioni  dello  Stato,  delle
          regioni o degli enti locali territoriali, per coadiuvare il
          personale di detti enti ed uffici nella realizzazione degli
          interventi disposti dal presente decreto, ovvero per essere
          utilizzati,   se   coadiuvanti  di  impresa  agricola,  per
          specifici  interventi  a  favore  del  settore  stesso.  La
          qualifica  di coadiuvante, da documentare a norma di legge,
          dovra' essere stata acquisita  in  data  antecedente  al  4
          novembre 1994.
             2.  Coloro  che intendono beneficiare delle disposizioni
          di cui al comma 1 devono presentare domanda, se  gia'  alle
          armi  o  in servizio civile, ai rispettivi comandi di Corpo
          e, se ancora  da  incorporare,  ai  distretti  militari  di
          appartenenza.
             3.  I  comandi  militari  interessati,  d'accordo  con i
          prefetti competenti per territorio,  definiranno  l'impiego
          dei giovani in relazione alle esigenze degli enti ed uffici
          citati ed alle attitudini dei giovani stessi.
             4.  I  prefetti,  su  richiesta motivata dei sindaci dei
          comuni di cui  all'art.  1,  comma  1,  possono  richiedere
          l'intervento   di   contingenti   di   personale   militare
          specializzato per gli interventi infrastrutturali di  prima
          necessita' connessi con la sicurezza delle popolazioni.
             5.  Gli  stessi  soggetti  di  cui  al  comma  1, le cui
          famiglie abbiano subito rilevanti danni, possono inoltre, a
          domanda, essere dispensati dal servizio militare di leva  o
          dal  servizio  civile  e  quelli  attualmente  in  servizio
          possono ottenere il congedo anticipato.
             6. Il Ministero della difesa e' tenuto ad  attivare  con
          procedura  d'urgenza  le  convenzioni  relative al servizio
          civile per gli obiettori di coscienza a favore  dei  comuni
          di  cui  all'art. 1, comma 1, che abbiano gia' presentato o
          presentino   domanda,    ed    effettuare    le    relative
          assegnazioni".