Art. 2.
  1. Per l'attuazione di tutti gli interventi di cui all'art. 1 della
presente  ordinanza  gli  enti  locali si avvalgono delle procedure e
deroghe di cui all'ordinanza n. 2499 del 25 gennaio  1997,  che  sono
estese  anche  a  tutti gli interventi di cui al piano previsto dalla
citata ordinanza n. 2499/1997.  La  conferenza  di  servizi  prevista
dall'art.  4,  comma 3, dell'ordinanza n. 2499 del 25 gennaio 1997 e'
estesa a tutti gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, e a  quelli
di  cui  al  piano  previsto  dall'art.  3,  comma  1,  della  stessa
ordinanza.
  2. Per gli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza la
conferenza di servizi prevista dall'art. 4, comma  3,  dell'ordinanza
n.  2499  del 25 gennaio 1997 e' presieduta dal sindaco del comune in
cui ricade l'intervento  e  gli  enti  locali,  in  deroga  a  quanto
previsto  dall'art.  31  del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77,  e  successive  modificazioni,  sono  autorizzati  ad  utilizzare
immediatamente   il   50%  dell'avanzo  presunto  di  amministrazione
iscritto al bilancio per l'esercizio finanziario 1997, al netto delle
partite vincolate, e sono, altresi', autorizzati, in deroga  all'art.
5,  comma  1,  secondo  periodo,  del medesimo decreto legislativo ad
effettuare durante l'esercizio finanziario spese anche  superiori  al
dodicesimo  delle somme previste nel bilancio deliberato e, comunque,
nei limiti degli stanziamenti previsti.