Art. 2. 1. Per l'attuazione di tutti gli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza gli enti locali si avvalgono delle procedure e deroghe di cui all'ordinanza n. 2499 del 25 gennaio 1997, che sono estese anche a tutti gli interventi di cui al piano previsto dalla citata ordinanza n. 2499/1997. La conferenza di servizi prevista dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 2499 del 25 gennaio 1997 e' estesa a tutti gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, e a quelli di cui al piano previsto dall'art. 3, comma 1, della stessa ordinanza. 2. Per gli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza la conferenza di servizi prevista dall'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 2499 del 25 gennaio 1997 e' presieduta dal sindaco del comune in cui ricade l'intervento e gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, sono autorizzati ad utilizzare immediatamente il 50% dell'avanzo presunto di amministrazione iscritto al bilancio per l'esercizio finanziario 1997, al netto delle partite vincolate, e sono, altresi', autorizzati, in deroga all'art. 5, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo ad effettuare durante l'esercizio finanziario spese anche superiori al dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato e, comunque, nei limiti degli stanziamenti previsti.