Art. 3. 1. Per effettuare la urgente ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile degli adempimenti di cui al decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, recante: "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996" ed in particolare di quelli previsti dall'art. 8, anche al fine di reperire risorse finanziarie da utilizzare prioritariamente per far fronte alla situazione di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 e 18 ottobre 1996, 8 novembre 1996 e 17 gennaio 1997 il Sottosegretario di Stato per la protezione civile con proprio decreto, provvede alla costituzione di un gruppo di lavoro composto da un numero non superiore a dieci unita' di personale del Dipartimento che e' autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, eccedenti quelle determinate ai sensi dell'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, fino a cinquanta ore mensili e per un periodo massimo di sei mesi. 2. All'onere di cui al precedente comma 1, si fa fronte con i fondi di cui al capitolo 2032 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e vi provvede direttamente il Dipartimento della protezione civile.