Art. 3.
  1. Per effettuare la urgente ricognizione da parte del Dipartimento
della  protezione civile degli adempimenti di cui al decreto-legge 12
novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge  31
dicembre  1996,  n.  677, recante: "Interventi urgenti a favore delle
zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi  di  giugno  e  ottobre
1996" ed in particolare di quelli previsti dall'art. 8, anche al fine
di  reperire  risorse  finanziarie da utilizzare prioritariamente per
far fronte alla  situazione  di  emergenza  di  cui  ai  decreti  del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 e 18 ottobre 1996, 8
novembre  1996  e  17 gennaio 1997 il Sottosegretario di Stato per la
protezione civile con proprio decreto, provvede alla costituzione  di
un  gruppo  di  lavoro  composto  da  un numero non superiore a dieci
unita' di personale del Dipartimento che e' autorizzato ad effettuare
prestazioni di lavoro straordinario, eccedenti quelle determinate  ai
sensi  dell'art.  19  della  legge  15  novembre 1973, n. 734, fino a
cinquanta ore mensili e per un periodo massimo di sei mesi.
  2. All'onere di cui al precedente comma 1, si fa fronte con i fondi
di cui al capitolo 2032 dello stato di  previsione  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri e vi provvede direttamente il Dipartimento
della protezione civile.