IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno"; Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992 n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale"; Visto in particolare l'art. 3, comma 1, della medesima legge n. 104/1995 che demanda al CIPE il riparto del Fondo ex art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 96/1993 sulla base degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonche' delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse; Visto il decreto-legge 12 marzo 1996, n. 117 in base al quale il Centro di formazione studi - Formez, risponde al Ministero del bilancio e della programmazione economica; Visto il successivo decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito nella legge 11 luglio 1996 n. 365 con la quale e' stato invece previsto che il predetto Formez risponde alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica; Vista la legge 23 giugno 1995, n. 341, ed in particolare l'art. 16, il quale prevede la nomina di un commissario ad acta presso il Ministero dell'universita' e della ricerca, i cui compensi sono posti a carico del predetto Fondo ex art. 19; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dei 14 aprile 1995 riguardante l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino del Sarno che, all'art. 5, comma 1, lettera b), prevede l'utilizzo della somma di lire 100 miliardi derivante dalle revoche gia' disposte dal CIPE relative ad interventi a suo tempo finanziati ai sensi della legge n. 64/1986; Vista la propria delibera del 28 giugno 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 1996, con la quale e' stato approvato l'accordo di programma concernente l'area di Gioia Tauro ed e' stato altresi' previsto che la relativa copertura finanziaria sia fra l'altro assicurata, per un importo di lire 100 miliardi, attraverso le residue risorse ex lege n. 64/1986, successivamente confluite nel citato Fondo ex art. 19; Vista la propria delibera del 13 marzo 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 1996, con la quale e' stata ripartita, a favore delle varie amministrazioni competenti, una prima quota delle disponibilita' 1996 del fondo ex art. 19 sopra indicato; Vista la successiva delibera del 9 ottobre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1996, con la quale e' stata disposta una ulteriore assegnazione a favore di alcune amministrazioni interessate al riparto, che hanno rappresentato l'esigenza di assicurare la prosecuzione delle pregresse iniziative del soppresso intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonche' il pagamento delle spese correnti relative all'anno 1996; Viste le successive richieste concernenti le esigenze finanziarie relative anche all'anno 1997, presentate dai Ministeri del bilancio, del tesoro, del lavoro, dei lavori pubblici, delle risorse agricole, dell'Universita' e della ricerca, dell'industria, della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della funzione pubblica e della Cassa depositi e prestiti; Ritenuto di dover accogliere le predette richieste di finanziamento, procedendo sia all'assegnazione delle residue disponibilita' 1996 del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, sia ad una prima anticipazione 1997 di 3.533,839 miliardi di lire - pari a circa il 37% dello stanziamento del predetto Fondo previsto dal disegno di legge di bilancio per il prossimo esercizio finanziario - al fine di assicurare, anche nei primi mesi dell'anno, continuita' nel finanziamento delle pregresse iniziative ex lege n. 64/1996. Ritenuto in particolare di corrispondere alle esigenze di finanziamento per gli interventi di disinquinamento del bacino del Sarno, prevedendo una prima anticipazione 1997 di lire 33 miliardi a favore della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della protezione civile, nonche' di autorizzare l'utilizzazione da parte del Formez delle risorse ad esso attribuite con delibera CIPE del 21 dicembre 1995, anche per le spese di funzionamento relative all'anno 1996; Udita la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. A valere sulle residue disponibilita' 1996 del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 citato in premessa, sono disposte le ulteriori assegnazioni per complessive lire 2.224,233 miliardi di cui all'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera. 2. E' altresi' disposta una prima anticipazione 1997 per complessive lire 3.533,839 miliardi, secondo l'articolazione di cui al predetto allegato. 3. Le disponibilita' finanziarie, gia' attribuite al Dipartimento della funzione pubblica con delibera CIPE del 21 dicembre 1995, per le spese di funzionamento del Formez per l'anno 1995 possono essere utilizzate dal Formez stesso anche per le spese di funzionamento relative all'anno 1996. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio. Roma, 18 dicembre 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 22 gennaio 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 16