Art. 5. 1. Per l'approvazione dei progetti il commissario indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e, ove necessario, in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, avvalendosi dei poteri ivi previsti. Alla conferenza sono invitati e sono tenuti a partecipare tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinche', una volta che lo stesso sia approvato, i lavori vengano immediatamente appaltati. 2. L'approvazione di cui al comma 1 ha effetto di variante agli strumenti urbanistici. 3. Eventuali ulteriori approvazioni, pareri, visti e nulla-osta che si dovessero rendere necessari successivamente alla conferenza dei servizi, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro quindici giorni dalla richiesta, e qualora entro tale termine non siano resi si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 4. Il commissario provvede all'appalto dei lavori entro centoventi giorni dall'approvazione del progetto.