Art. 5.
  1.  Per  l'approvazione  dei  progetti  il  commissario  indice una
conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14,  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, e, ove necessario, in deroga ai termini di cui all'art.
1,  comma  59  della  legge 28 dicembre 1995, n. 549, avvalendosi dei
poteri ivi previsti. Alla conferenza sono invitati e  sono  tenuti  a
partecipare  tutti  i  soggetti  abilitati ad esprimere pareri, nulla
osta e visti sul progetto affinche', una  volta  che  lo  stesso  sia
approvato, i lavori vengano immediatamente appaltati.
  2.  L'approvazione  di  cui  al comma 1 ha effetto di variante agli
strumenti urbanistici.
  3. Eventuali ulteriori approvazioni, pareri, visti e nulla-osta che
si dovessero rendere necessari successivamente  alla  conferenza  dei
servizi,  devono  essere  resi dalle amministrazioni competenti entro
quindici giorni dalla richiesta, e qualora  entro  tale  termine  non
siano   resi   si  intendono  inderogabilmente  acquisiti  con  esito
positivo.
  4. Il commissario provvede all'appalto dei lavori entro  centoventi
giorni dall'approvazione del progetto.