Art. 8.
  Il  prefetto  di Reggio Calabria, con propria relazione trimestrale
ed ogni qualvolta richiesto o necessario, riferisce  al  Dipartimento
della protezione civile sullo stato degli interventi richiesti.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 27 gennaio 1997
                                              Il Ministro: NAPOLITANO