Art. 2.
  1.   L'autorizzazione   di  cui  al  precedente  articolo  consente
l'esercizio della pesca con il rapido esclusivamente nelle acque  del
compartimento marittimo di iscrizione dell'unita' da pesca e cessa di
avere validita' nei casi seguenti:
    a) sostituzione dell'unita' da pesca con altra unita';
    b)  trasferimento  di  iscrizione  dell'unita' nei registri delle
navi minori e dei galleggianti di altro compartimento marittimo.
  Il presente decreto entra in vigore  il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 9 dicembre 1996
                                                   Il Ministro: PINTO
Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 7