Art. 2. 1. L'autorizzazione di cui al precedente articolo consente l'esercizio della pesca con il rapido esclusivamente nelle acque del compartimento marittimo di iscrizione dell'unita' da pesca e cessa di avere validita' nei casi seguenti: a) sostituzione dell'unita' da pesca con altra unita'; b) trasferimento di iscrizione dell'unita' nei registri delle navi minori e dei galleggianti di altro compartimento marittimo. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 dicembre 1996 Il Ministro: PINTO Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1997 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 7