ALLEGATO Titolo I PRINCIPI GENERALI Art. 1. Origine, denominazione e durata Comma 1. La Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, denominata anche "Fondazione Cariplo" e di seguito chiamata Fondazione, e' la continuazione storica della Cassa di risparmio delle provincie lombarde istituita a Milano per iniziativa della commissione centrale di beneficenza, in base alle norme contenute nell'"Avviso" pubblicato il 12 giugno 1823. (Omissis). Art. 8. Amministrazione della partecipazione al capitale della conferitaria (Omissis). Comma 2. La Fondazione .. (Omissis). La riserva puo' essere investita in titoli della conferitaria ovvero in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. Gli interessi maturati sui proventi accantonati vanno ad incrementare la riserva stessa. Comma 3. L'acquisto .. (Omissis). Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dei meccanismi di formazione del prezzo di cessione delle azioni, si potra' tenere conto anche delle determinazioni in materia del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Titolo II ORGANIZZAZIONE Art 12. Requisiti e indirizzi per la nomina (Omissis). Comma 3. La commissione centrale di beneficenza provvede alla nomina dei componenti di propria competenza scegliendoli sulla base dei criteri indicati alle lettere a) e b) del comma precedente. Art. 13. Incompatibilita' Comma 1. Non possono far parte della commissione centrale di beneficienza: a) i membri del Parlamento italiano o europeo, del Consiglio dei Ministri, della Corte costituzionale ovvero di altri organi di Governo o di rilevanza costituzionale; (omissis). g) i dipendenti in servizio o in quiescenza da meno di un anno della Fondazione, della societa' conferita e delle altre societa' direttamente o indirettamente partecipate, nonche' il coniuge e i parenti fino al secondo grado dei medesimi. Comma 2. I soggetti indicati alle lettere a), c), d) non incorrono nell'incompatibilita' qualora questa sia cessata dodici mesi prima della nomina a commissario. Art. 20. Funzioni del presidente (Omissis). Comma 3. Fermo restando quanto previsto al comma precedente e qualora non posssa provvedere il comitato esecutivo ai sensi del successivo art. 21, comma 5, il presidente puo', nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, sentito il segretario, assumere, con immediata efficacia verso i terzi, le necessarie determinazioni, sottoponendo le decisioni assunte per la ratifica alla commissione nella sua prima adunanza. (Omissis). Art. 21. Comitato esecutivo (Omissis). Comma 2. II presidente ed i vice presidenti de comitato durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di commissari. Gli altri membri del comitato esecutivo durano in carica due anni e possono essere confermati sino a che perduri il loro incarico di commissari. Qualora prima del compimento del biennio sopraggiunga la cessazione della carica per una qualsiasi delle cause previste dall'art. 15 il componente nominato in sostituzione restera' in carica per il tempo residuo occorrente al compimento del biennio sudddetto. Comma 3. La deliberazione di nomina dei membri del comitato esecutivo e' presa a scrutinio segreto. Ciascun commissario puo' votare per non piu' di due nominativi. Sono nominati membri del comitato esecutivo coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procedera' ad una nuova votazione fra le persone che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parita' saranno nominati coloro che risulteranno avere la maggiore anzianita' di carica in seno alla commissione centrale di beneficenza. In caso di identica anzianita' di carica prevarra' il piu' anziano di eta'. Comma 4. Al comitato esecutivo sono delegati .. (Omissis). (Omissis). Art. 22. Funzionamento del comitato esecutivo Comma 1. Il comitato esecutivo si riunisce di regola due volte al mese secondo modalita' di convocazione stabilite dal comitato medesimo. (Omissis). Art. 23. Collegio sindacale (Omissis). Comma 9. Il collegio deve riunirsi di norma almeno una volta ogni tre mesi. (Omissis). Titolo V DISPOSIZIONI VARIE Art. 27. Cumulo delle cariche Comma 1. I componenti della commissione centrale di beneficenza e del collegio sindacale devono rispettare le norme in materia di incompatibilita' tra le cariche ricoperte nella Fondazione e le cariche nella societa' conferitaria e nelle societa' ed enti che con essa compongono il gruppo bancario. Comma 2. Coloro che assumono cariche in violazione delle norme sopra richiamate decadono dalla carica ricoperta nella Fondazione qualora non provvedano a regolarizzare la propria posizione entro due mesi dall'accettazione dell'incarico. Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 30. Durata in carica dei membri del comitato esecutivo Il primo mandato ricoperto dai membri del comitato esecutivo scade il 31 dicembre 1997. La scadenza non ha effetto nei confronti dei componenti di diritto del comitato medesimo.