(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                              Titolo I
                          PRINCIPI GENERALI
                               Art. 1.
                   Origine, denominazione e durata
Comma 1.
   La  Fondazione  Cassa  di  risparmio  delle  provincie   lombarde,
denominata   anche   "Fondazione   Cariplo"  e  di  seguito  chiamata
Fondazione, e' la continuazione  storica  della  Cassa  di  risparmio
delle  provincie  lombarde  istituita  a  Milano per iniziativa della
commissione centrale di beneficenza, in  base  alle  norme  contenute
nell'"Avviso" pubblicato il 12 giugno 1823.
   (Omissis).
                               Art. 8.
 Amministrazione della partecipazione al capitale della conferitaria
   (Omissis).
Comma 2.
   La Fondazione .. (Omissis).
   La  riserva  puo'  essere  investita  in titoli della conferitaria
ovvero in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.  Gli  interessi
maturati  sui  proventi  accantonati vanno ad incrementare la riserva
stessa.
Comma 3.
   L'acquisto .. (Omissis).
   Al  fine  di  garantire  la  trasparenza  e  la  correttezza   dei
meccanismi  di  formazione  del  prezzo  di cessione delle azioni, si
potra'  tenere  conto  anche  delle  determinazioni  in  materia  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica.
                              Titolo II
                           ORGANIZZAZIONE
                               Art 12.
                 Requisiti e indirizzi per la nomina
   (Omissis).
Comma 3.
   La  commissione  centrale  di beneficenza provvede alla nomina dei
componenti di propria competenza scegliendoli sulla base dei  criteri
indicati alle lettere a) e b) del comma precedente.
                              Art. 13.
                          Incompatibilita'
Comma 1.
   Non possono far parte della commissione centrale di beneficienza:
     a) i membri del Parlamento italiano o europeo, del Consiglio dei
Ministri,  della  Corte  costituzionale  ovvero  di  altri  organi di
Governo o di rilevanza costituzionale;
    (omissis).
     g) i dipendenti in servizio o in quiescenza da meno di  un  anno
della  Fondazione,  della  societa'  conferita e delle altre societa'
direttamente o indirettamente partecipate, nonche'  il  coniuge  e  i
parenti fino al secondo grado dei medesimi.
Comma 2.
   I  soggetti  indicati  alle  lettere  a),  c),  d)  non  incorrono
nell'incompatibilita' qualora questa sia cessata  dodici  mesi  prima
della nomina a commissario.
                              Art. 20.
                       Funzioni del presidente
   (Omissis).
Comma 3.
   Fermo  restando  quanto previsto al comma precedente e qualora non
posssa provvedere il comitato esecutivo ai sensi del successivo  art.
21,   comma   5,   il  presidente  puo',  nei  casi  di  assoluta  ed
improrogabile urgenza, sentito il segretario, assumere, con immediata
efficacia verso i terzi, le necessarie  determinazioni,  sottoponendo
le decisioni assunte per la ratifica alla commissione nella sua prima
adunanza.
   (Omissis).
                              Art. 21.
                         Comitato esecutivo
   (Omissis).
Comma 2.
   II  presidente  ed  i vice presidenti de comitato durano in carica
fino alla scadenza del loro mandato di commissari.
   Gli altri membri del comitato esecutivo durano in carica due  anni
e  possono  essere  confermati sino a che perduri il loro incarico di
commissari.
   Qualora  prima  del  compimento  del   biennio   sopraggiunga   la
cessazione  della  carica  per  una  qualsiasi  delle  cause previste
dall'art. 15 il  componente  nominato  in  sostituzione  restera'  in
carica  per  il  tempo  residuo  occorrente al compimento del biennio
sudddetto.
Comma 3.
   La deliberazione di nomina dei membri del  comitato  esecutivo  e'
presa  a  scrutinio  segreto. Ciascun commissario puo' votare per non
piu' di due nominativi.
   Sono nominati membri del comitato  esecutivo  coloro  che  avranno
riportato il maggior numero di voti.
   In  caso  di  parita' di voti si procedera' ad una nuova votazione
fra le persone che avranno ottenuto il maggior  numero  di  voti.  In
caso  di  ulteriore  parita' saranno nominati coloro che risulteranno
avere la maggiore anzianita'  di  carica  in  seno  alla  commissione
centrale  di  beneficenza.  In  caso di identica anzianita' di carica
prevarra' il piu' anziano di eta'.
Comma 4.
   Al comitato esecutivo sono delegati .. (Omissis).
   (Omissis).
                              Art. 22.
                Funzionamento del comitato esecutivo
Comma 1.
   Il comitato esecutivo si riunisce di  regola  due  volte  al  mese
secondo modalita' di convocazione stabilite dal comitato medesimo.
   (Omissis).
                              Art. 23.
                         Collegio sindacale
   (Omissis).
Comma 9.
   Il collegio deve riunirsi di norma almeno una volta ogni tre mesi.
   (Omissis).
                              Titolo V
                         DISPOSIZIONI VARIE
                              Art. 27.
                        Cumulo delle cariche
Comma 1.
   I  componenti  della  commissione  centrale  di  beneficenza e del
collegio  sindacale  devono  rispettare  le  norme  in   materia   di
incompatibilita'  tra  le  cariche  ricoperte  nella  Fondazione e le
cariche nella societa' conferitaria e nelle societa' ed enti che  con
essa compongono il gruppo bancario.
Comma 2.
   Coloro  che  assumono  cariche  in  violazione  delle  norme sopra
richiamate decadono dalla carica ricoperta nella  Fondazione  qualora
non  provvedano  a  regolarizzare la propria posizione entro due mesi
dall'accettazione dell'incarico.
                              Titolo VI
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE
                              Art. 30.
         Durata in carica dei membri del comitato esecutivo
   Il primo mandato ricoperto dai membri del comitato esecutivo scade
il 31 dicembre 1997. La scadenza non ha  effetto  nei  confronti  dei
componenti di diritto del comitato medesimo.