Art. 13.
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"   nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei BTP decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma
dell'art. 1 del presente  decreto,  ed  il  totale  assegnato,  nelle
medesime  aste,  agli  stessi  operatori  ammessi  a  partecipare  al
collocamento  supplementare.   Le   richieste   saranno   soddisfatte
assegnando  prioritariamente  a  ciascuno "specialista" il minore tra
l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
  Qualora uno o piu'  "specialisti"  dovessero  presentare  richieste
inferiori  a  quelle  loro  spettanti  di diritto, ovvero non abbiano
effettuato alcuna  richiesta,  la  differenza  sara'  assegnata  agli
operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti
di diritto.
  L'assegnazione  verra'  effettuata  in  base  ai rapporti di cui al
comma precedente.