Art. 8.
  Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche  di  cui
al  primo  comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore
13 del giorno 30 gennaio 1997, esclusivamente  mediante  trasmissione
di  richiesta  telematica  da indirizzare alla Banca d'Italia tramite
Rete nazionale interbancaria  con  le  modalita'  tecniche  stabilite
dalla Banca d'Italia medesima.
  La  Banca d'Italia presentera' la propria richiesta, unicamente per
conto terzi,  entro  lo  stesso  termine,  tramite  apposito  modulo,
inserito in busta chiusa.
  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
  In caso di interruzione duratura nel  collegamento  della  predetta
"Rete"  troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery"
previste nella convenzione tra la  Banca  d'Italia  e  gli  operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.