Art. 14.
  La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma  del
precedente  art. 2 sara' effettuata presso l'Amministrazione centrale
della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.
  La Banca d'Italia indichera' alla Direzione generale del  tesoro  -
Servizio  secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo
alla  data  prevista  per  il  regolamento  dell'ultima  tranche  del
prestito  di  cui  al presente decreto, i quantitativi per taglio dei
buoni al portatore da  spedire  alle  singole  sezioni  di  tesoreria
provinciale,  per  la  successiva  consegna  alle filiali della Banca
d'Italia stessa.
  La consegna dei buoni al portatore  avra'  inizio  dalla  data  che
sara'   resa  nota  mediante  avviso  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale.
  Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la  Banca
d'Italia  provvedera'  alla  restituzione,  previo  annullamento, dei
certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.