Art. 3.
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali  in  materia  di  debito  pubblico,  ai  buoni  emessi con il
presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo
1 aprile 1996, n. 239, e,  fino  a  quando  compatibili,  quelle  del
decreto-legge   19   settembre   1986,   n.   556,   convertito,  con
modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759,  tenendo  conto,
ove  occorra, dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per
eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.
  Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto  legislativo
n.  239  del  1996,  nel  caso  di  riapertura  delle  sottoscrizioni
dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini  dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento
legislativo  alla  differenza  fra il capitale nominale dei titoli da
rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo  di  riferimento
rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.
  La  riapertura  della  presente emissione potra' avvenire anche nel
corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso  l'importo
relativo   concorrera'   al  raggiungimento  del  limite  massimo  di
indebitamento previsto per gli anni stessi.